Tar 2025 - Il commento dettagliato analizza un'importante azione legale promossa dal Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia (SNAP) e dal signor OMISSIS contro il DPR 53/2025, in particolare riguardo all’art. 20, commi 1 e 2, del decreto, relativo al recepimento degli accordi sindacali per il triennio 2022-2024 nel settore delle Forze di polizia. La contestazione riguarda le modifiche apportate dall’art. 20, che hanno interessato sia l’art. 35 del DPR 164/2002, sia l’introduzione dell’art. 35-bis.
**Motivazioni del ricorso:**
Gli opponenti lamentano che la nuova disciplina non consenta ai singoli lavoratori di esprimere l’assenso alla delega già rilasciata ad un’organizzazione sindacale, in caso di successiva confluenza in un’altra organizzazione, attraverso una semplice manifestazione di volontà. In altre parole, si chiedeva che fosse sufficiente una dichiarazione di volontà per aggiornare l’affiliazione sindacale, anziché la sottoscrizione di una nuova delega, garantendo così una maggiore flessibilità e tutela della rappresentanza individuale.
**Risposta del Ministero:**
Il Ministero si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e sollevando eccezioni preliminari di rito, tra cui la questione della tempestività dell’azione e la necessità di approfondimenti sul merito.
**Osservazioni del Collegio:**
Il collegio ha esaminato la questione "a prima vista" (ex ante) e ha rilevato che il ricorso appare carente di fumus sufficiente, cioè di elementi che dimostrino chiaramente una fondatezza immediata della domanda. In particolare, pur escludendo problemi di giurisdizione e competenza, non si evidenziano prospettive di accoglimento rapide, anche alla luce delle eccezioni di tempestività sollevate dall’Avvocatura. Inoltre, si sottolinea come la materia della rappresentanza sindacale nelle Forze di polizia richieda una regolamentazione stabile, dato il suo rilievo delicato, e che interventi cautelari potrebbero compromettere questa stabilità.
**Sintesi:**
In conclusione, il Collegio ha ritenuto che il ricorso, così come presentato, non presenti i requisiti necessari per un provvedimento cautelare immediato, in assenza di elementi che dimostrino chiaramente la necessità di un intervento urgente e di una fondatezza immediata del merito, considerando anche l’interesse pubblico a una regolamentazione stabile del settore.
Pubblicato il 01/08/2025
N. 04176/2025 REG.PROV.CAU.
N. 07744/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7744 del 2025, proposto da
Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia di Stato (Snap), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Dell’Interno, Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Siulp – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia, Sap – Sindacato Autonomo Polizia, Fsp Polizia di Stato, Coisp, Siap – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, Silp Cgil – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Es Polizia - Equilibrio Sicurezza, Consap – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, Uil Polizia, Adp – Autonomi di Polizia, Mosap – Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, Uil Polizia Penitenziaria, non costituiti in giudizio;
Federazione Fps Polizia di Stato- Es- Consap- M.P.- Cosap- Uil Polizia, Organizzazione Sindacale e .S. - Equilibrio Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autonomi di Polizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.P.R. 24 marzo 2025 n. 53, recante il “Recepimento degli accordi
sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare”, sia nella parte in cui ha modificato il precedente vigente testo dell’art. 35, del
D.P.R. 164/2002, sia nella parte in cui ha introdotto, dopo di esso, l’art. 35-bis;
- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque
connesso.
PER L’ACCERTAMENTO
Del diritto del singolo lavoratore della Polizia di Stato e del Corpo della Polizia Penitenziaria
di esprimere l’assenso all’imputazione, ai fini del computo della rappresentatività sindacale,
della propria delega, in precedenza rilasciata ad una organizzazione sindacale,
all’aggregazione associativa di cui detta organizzazione fosse entrata a far parte in data
successiva alla sottoscrizione della delega medesima, con una semplice manifestazione di
volontà e non attraverso “deleghe”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Giustizia e di Federazione Fps Polizia di Stato- Es- Consap- M.P.- Cosap- Uil Polizia e di Organizzazione Sindacale e .S. - Equilibrio Sicurezza e di Autonomi di Polizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia (SNAP) ed il sig OMISSIS hanno chiesto l’annullamento –previa sospensione dell’efficacia– del DPR 53/2025 dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.P.R. 24 marzo 2025 n. 53,recante il “Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”, sia nella parte in cui ha modificato il precedente vigente testo dell’art. 35, del DPR 164/2002, sia nella parte in cui ha introdotto, dopo di esso, l’art. 35-bis;
Lamentano che la disciplina introdotta non garantisca la possibilità al singolo lavoratore, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, di esprimere l’assenso all’imputazione della propria delega, già in precedenza rilasciata ad un’organizzazione, al sindacato un cui detta organizzazione fosse confluita in data successiva, attraverso una semplice manifestazione di volontà, richiedendosi invece la sottoscrizione di una nuova delega.
Si è costituito il Ministero intimato resistendo al ricorso e sollevando eccezioni preliminari di rito.
Osserva il Collegio che, prima facie, il ricorso:
--per come configurato è carente di fumus sufficiente, in quanto, pur a tenere in disparte i dubbi di giurisdizione e competenza funzionale, non evidenzia prospettive di accoglibilità di immediata percezione, alla luce delle eccezioni sollevate dall’Avvocatura quanto alla tempestività dell’azione e comunque delle necessità di approfondimento della questione di merito sottoposta;
--né evidenzia comunque ragioni di “periculum” assolutamente prevalenti tenuto conto dell’interesse pubblico ad una regolazione stabile -che difficilmente può conciliarsi con interventi cautelari- della delicata materia della verifica della rappresentanza sindacale;
Considerata poi la novità della questione le spese di fase possono essere compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Respinge l’istanza cautelare; spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Alberto Ugo, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Martino Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
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