La sentenza della Cassazione n. 23853 del 2025 in materia di previdenza e assistenza, con particolare riferimento alla pensione di reversibilità, evidenzia un aspetto importante riguardante la ripartizione delle quote tra ex coniuge e coniuge superstite.
**Contesto della sentenza:**
La pronuncia affronta la questione della determinazione delle quote di reversibilità attribuibili, in presenza di più aventi diritto, e in particolare analizza il ruolo del criterio temporale della durata della convivenza nel processo di ripartizione.
**Punto chiave della sentenza:**
La Corte afferma che il criterio temporale relativo alla durata della convivenza è solo uno dei parametri considerati e non il criterio assorbente o prevalente. In altre parole, non può essere considerato come un elemento decisivo e esclusivo per stabilire la quota di reversibilità che spetta a ciascun avente diritto.
**Implicazioni pratiche:**
- La valutazione delle quote di reversibilità deve tener conto di vari elementi, quali il legame affettivo, il contributo economico, le esigenze del coniuge superstite e altri fattori di natura patrimoniale e personale.
- La durata della convivenza, seppur significativa, rappresenta un elemento tra gli altri e non può determinare da sola la distribuzione delle quote.
- La sentenza ribadisce un principio di equità e di flessibilità interpretativa, in linea con l'obiettivo di tutelare adeguatamente le esigenze del coniuge superstite e gli altri aventi diritto.
**Conclusioni:**
La pronuncia della Cassazione n. 23853/2025 chiarisce che, nel contesto della pensione di reversibilità, la ripartizione delle quote tra ex coniuge e coniuge superstite deve essere effettuata considerando un insieme di criteri, in cui la durata della convivenza rappresenta un elemento tra i tanti, e non quello decisivo o esclusivo. Tale approccio garantisce una valutazione più equa e articolata delle posizioni di tutti gli aventi diritto, rispettando i principi di giustizia e di tutela delle situazioni di fatto e diritto.
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