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07 settembre 2025

La sentenza della Cassazione n. 30177 del 2025 si inserisce in un quadro giuridico ormai consolidato riguardo alla fattispecie di stalking, sancendo un principio importante riguardo alle modalità di comportamento dell'autore del reato e alle eventuali azioni di ravvedimento o di scuse rivolte alla vittima.

 

La sentenza della Cassazione n. 30177 del 2025 si inserisce in un quadro giuridico ormai consolidato riguardo alla fattispecie di stalking, sancendo un principio importante riguardo alle modalità di comportamento dell'autore del reato e alle eventuali azioni di ravvedimento o di scuse rivolte alla vittima.

In particolare, la Corte ha riaffermato che elementi come la lettera di scuse indirizzata alla vittima o il movente di gelosia, sebbene possano rappresentare tentativi di ravvedimento o di attenuazione dell'offesa, non costituiscono elementi sufficienti a modificare la qualificazione del reato o a ridurre la pena inflitta.

**Analisi dettagliata:**

1. **Principio di irretroattività delle attenuanti e delle circostanze attenuanti**: La Cassazione ribadisce che, nel caso di reati di stalking e danneggiamento, le azioni di scuse e il movente di gelosia non sono considerate circostanze attenuanti automatiche. La gravità del comportamento persecutorio o dannoso rimane tale anche in presenza di tali elementi, e pertanto non possono essere usati per ottenere una riduzione della pena.

2. **Importanza della condotta e dell'elemento oggettivo**: La sentenza sottolinea che l'essenza del reato di stalking risiede nella condotta persecutoria che crea uno stato di ansia o paura nella vittima, e questa condotta non può essere considerata minimizzata o mitigata dalla presenza di scuse o da un movente passionale. La tutela della persona offesa e l'esigenza di deterrenza richiedono che venga mantenuta una severa qualificazione del reato.

3. **Impossibilità di considerare le scuse come elemento di riduzione della pena**: La lettera di scuse, pur potendo rappresentare un gesto di pentimento o di volontà di riparazione, non modifica la natura del reato né la sua qualificazione, né può essere considerata come un elemento che giustifica una diminuzione della pena prevista.

4. **Danno morale e riparazione**: La Suprema Corte evidenzia inoltre che il risarcimento del danno morale subito dalla vittima deve essere valutato separatamente, e che la semplice espressione di scuse non può sostituire o ridurre la condanna penale.

**Implicazioni pratiche:**

- Gli autori di stalking o danneggiamento non possono sperare in una riduzione della pena semplicemente presentando una lettera di scuse alla vittima o sostenendo che il movente sia la gelosia.
- La valutazione della pena si basa sulla gravità oggettiva del fatto, sulla condotta persecutoria e sulle circostanze aggravanti o attenuanti riconosciute dal giudice.
- La sentenza rafforza il principio che la tutela della vittima e la deterrenza devono prevalere sulla volontà di ravvedimento dell'autore, almeno in termini di riduzione della pena.

**Conclusioni:**

La Cassazione n. 30177 del 2025 si configura come un importante intervento interpretativo che conferma la forte tutela penale contro i reati di stalking e danneggiamento, ribadendo che azioni di ravvedimento come le scuse o il movente passionale non sono sufficienti per modificare la qualificazione del reato o ridurne la pena. La giurisprudenza si mantiene ferma nel considerare tali comportamenti come elementi insufficienti a mitigare la responsabilità penale, sottolineando l'importanza di un intervento repressivo deciso per garantire la tutela delle vittime e il rispetto della legge. 

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