Decisione del TAR
Il TAR ha disposto l’ammissione “con riserva” della candidata al prosieguo della procedura concorsuale, sospendendo il giudizio definitivo fino alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea (CGUE). La decisione è basata su:
• Questione comune pendente: la controversia riguarda un tema analogo a quello sottoposto alla CGUE, cioè il principio di non discriminazione nell'accesso al lavoro, con particolare riferimento alle differenze di trattamento tra sesso maschile e femminile nella disciplina della divisa (ad esempio, le norme che riguardano abbigliamento e accessori, e come queste possano incidere in modo differente su uomini e donne).
• Complessità e rilevanza della questione: i giudici amministrativi hanno riconosciuto che le censure sollevate meritano un approfondimento specifico, considerata anche la portata sistemica del problema che coinvolge vari concorsi e centinaia di candidati.
• Tutela della posizione della candidata: ammessa con riserva per evitare un danno irreparabile, cioè privarla della possibilità di completare la procedura concorsuale prima che sia stata esaminata in modo definitivo la legittimità del divieto relativo ai tatuaggi.
Aspetti giuridici e principi fondamentali
• Principio di uguaglianza e non discriminazione: il ricorso e il parere del TAR si fondano su principi costituzionali e su normativa europea che vietano trattamenti differenti ingiustificati in base a caratteristiche personali, nella fattispecie il sesso e l’aspetto fisico (tatuaggi).
• Normativa europea e ruolo della CGUE: la Corte di Giustizia europea ha già più volte affermato il valore vincolante del principio di parità e pari opportunità, e la sua pronuncia potrà uniformare la giurisprudenza su un tema ancora dibattuto in Italia, specie per quanto riguarda le norme interne dei concorsi pubblici e l’applicazione della regola del divieto di tatuaggi.
• Differenze di trattamento tra uomini e donne: la questione è aggravata dal fatto che alcune prescrizioni sui tatuaggi o sull’abbigliamento possono incidere diversamente a seconda del sesso, cosa che potrebbe configurare una disparità discriminatoria conforme all’art. 3 Cost. e all’art. 157 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Implicazioni pratiche e sociali
• Il provvedimento del TAR costituisce un importante precedente destinato a riaprire il dibattito sull’adeguamento dei regolamenti concorsuali alle nuove realtà sociali, in cui i tatuaggi sono sempre più diffusi e socialmente accettati.
• Si evita di escludere ingiustamente candidati per motivazioni che potrebbero rivelarsi non conformi ai principi di pari opportunità, tutelando così i diritti individuali.
• La decisione mette in evidenza l’esigenza di una legisxxxxxxne e di regolamenti più moderni, che sappiano bilanciare l’immagine istituzionale con il rispetto delle diversità individuali.
Commento del legale e conclusione
L’avvocato difensore ha sottolineato come il caso superi la semplice posizione individuale della ricorrente per diventare emblematico di un problema più ampio e sistemico. La fiducia riposta nella pronuncia della Corte europea è centrale, perché solo una decisione di questo livello potrà offrire una soluzione definitiva e vincolante a livello comunitario.
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Approfondimento sull'ammissione "con riserva" dell'aspirante agente esclusa per tatuaggio: profili giuridici e implicazioni
Il caso dell’aspirante agente esclusa dal concorso pubblico per un tatuaggio visibile rappresenta una questione cruciale, non solo per il singolo candidato, ma per l’intero sistema concorsuale e il diritto del lavoro pubblico, alla luce dei principi fondamentali di non discriminazione e pari opportunità sanciti dalla Costituzione italiana e dal diritto europeo.
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1. La base normativa e costituzionale
L’articolo 3 della Costituzione italiana enuncia il principio di uguaglianza, vietando trattamenti discriminatori basati su condizioni personali e sociali. In ambito europeo, questo principio è ulteriormente rafforzato da diverse direttive riguardanti l’accesso al lavoro (fra cui la Direttiva 2000/78/CE e la Direttiva 2006/54/CE), e dall’articolo 157 del TFUE che proibisce ogni discriminazione fondata sul sesso.
L’esclusione della candidata a causa di un tatuaggio collocato in una zona del corpo non coperta dall’uniforme appone una restrizione che sembra andare oltre il legittimo interesse dell’amministrazione alla corretta rappresentazione istituzionale, sollevando dubbi di potenziale discriminazione, soprattutto se le norme sul divieto differiscono a seconda del sesso o della procedura concorsuale.
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2. Il ruolo centrale della Corte di Giustizia europea
La Corte di Giustizia UE è stata investita del tema riguardante la conformità delle norme nazionali, specialmente quelle relative a divise maschili e femminili, al principio di non discriminazione. La pronuncia della CGUE sarà determinante perché:
• Potrà offrire un’interpretazione uniforme e vincolante rispetto alle disposizioni nazionali che disciplinano l’accesso alle carriere pubbliche.
• Affronterà il tema della proporzionalità e ragionevolezza delle restrizioni imposte in materia di tatuaggi, considerando l’evoluzione sociale e culturale dell’accettazione di questi segni sul corpo.
• Potrà chiarire se il divieto rigido può essere giustificato da esigenze funzionali o di immagine pubblica o se, al contrario, si configura come un limite ingiustificato ai diritti fondamentali.
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3. Questioni di parità di trattamento e disparità di genere
Un elemento particolarmente sensibile è rappresentato dalle differenti regole vigenti per uomini e donne nelle procedure concorsuali o nell’uso dell’uniforme. La disparità può tradursi in una discriminazione indiretta se le restrizioni sui tatuaggi colpiscono più duramente un sesso rispetto all’altro o se non vengono valutate con equità in base all’effettiva visibilità del tatuaggio in divisa.
Questo aspetto impone un riesame sistematico delle norme che regolano l’immagine pubblica degli agenti per evitare che principi fondamentali vengano calpestati da regole obsolete o troppo rigide.
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4. L’ammissione “con riserva” come strumento cautelare e garantista
Il TAR ha scelto una soluzione equilibrata disponendo l’ammissione “con riserva” della candidata, che:
• Garantisce il diritto di accesso alla procedura concorsuale evitando un danno immediato e irreparabile.
• Consente di preservare la posizione giuridica della candidata in attesa del definitivo pronunciamento della Corte di Giustizia Ue.
• Si configura come strumento di bilanciamento tra l’interesse pubblico a mantenere un certo decoro istituzionale e il rispetto dei diritti individuali.
Questa decisione mette in luce il ruolo dei giudici amministrativi nel promuovere la tutela dei principi fondamentali anche in presenza di normative o prassi potenzialmente problematiche.
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5. Implicazioni future e necessità di adeguamento normativo
Il caso sottolinea la necessità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di aggiornare e armonizzare le proprie normative interne alle direttive comunitarie e ai principi costituzionali, soprattutto in rexxxxxxne alle forme espressive moderne come i tatuaggi:
• Va evitata ogni forma di esclusione automatica o rigida, a favore di una valutazione caso per caso basata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
• L’aggiornamento normativo deve riflettere sia l’evoluzione sociale che le inevitabili esigenze di rappresentanza istituzionale.
• Una regolamentazione trasparente e non discriminatoria aumenterebbe anche la fiducia e la partecipazione ai concorsi pubblici.
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6. Conclusioni
L’ordinanza del TAR rappresenta un momento importante di tutela dei diritti, che pone l’attenzione sulla necessità di garantire pari opportunità nell’accesso alle carriere pubbliche. La sospensione del giudizio in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia europea è garanzia di un approfondimento giuridico rigoroso e allineato ai principi fondamentali europei.
Il caso apre uno scenario di riflessione e possibile cambiamento normativo destinato a influenzare non solo le procedure concorsuali ma anche il modo in cui le pubbliche amministrazioni considerano la diversità individuale e la sua compatibilità con l’immagine istituzionale.
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L'ordinanza del TAR Xxxxxx del 30 aprile 2025 (n. xxxxxx), che ha disposto l’ammissione “con riserva” dell’aspirante agente esclusa dal concorso a causa di un tatuaggio visibile solo con la gonna dell’uniforme femminile, ha messo in evidenza una questione giuridica di grande rilievo riguardante la non discriminazione di genere nell’accesso al lavoro pubblico. Tale decisione ha portato al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (CGUE) per una pronuncia sul tema dell’eventuale disparità di trattamento derivante dall’applicazione diversa delle norme sulla divisa maschile e femminile, in rexxxxxxne ai tatuaggi.
Riferimenti normativi europei
• Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (5 luglio 2006) attua il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all’occupazione e l’impiego. L’articolo 2, comma 1, lett. b), impone il divieto di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso.
• Articoli 21 e 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che sanciscono esplicitamente il diritto alla non discriminazione e la parità di genere.
• Direttiva 2000/78/CE, relativa all’istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro.
• L’articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) vieta la discriminazione di genere in materia di lavoro.
Riferimenti normativi italiani
• Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in particolare l’articolo 3, comma 7-quinquies, che disciplina aspetti riguardanti l’accesso e la permanenza nelle forze di polizia.
• Decreto del Ministro dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198, che nella tabella 1, punto 2, lett. b), regola le prescrizioni sull’uso dell’uniforme e l’idoneità dei candidati.
• Principi costituzionali ex art. 3 Costituzione italiana in tema di uguaglianza e non discriminazione.
Sentenze e ordinanze rilevanti
• Il TAR Xxxxxx, Ordinanza n. xxxxxx/2025, ha sospeso il giudizio e rimesso alla CGUE la questione pregiudiziale per valutare se la differenza di applicazione del divieto di tatuaggi visibili solo con uniforme femminile (gonna e décolleté) rispetto a quella maschile (pantaloni) configuri una discriminazione indiretta legata al sesso, violando i principi UE di parità di genere.
• La stessa ordinanza evidenzia l’importanza del principio di proporzionalità e la necessità di evitare discriminazioni ingiustificate, anche nel contesto dei regolamenti interni delle forze di polizia.
• Si cita inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n. 8676, 27 marzo 2023), che ha rimarcato come le restrizioni sui tatuaggi non possano andare oltre ragionevoli limiti, menzionando che essi non possono costituire motivo automatico di esclusione.
Conclusioni
L’ordinanza del TAR segna un rilevante passo avanti verso il riconoscimento della complessità di bilanciare esigenze di immagine istituzionale e rispetto dei diritti fondamentali. Il rinvio alla Corte di Giustizia Europea ha lo scopo di uniformare l’interpretazione delle normative nazionali in chiave non discriminatoria e di affermare il principio secondo cui le condizioni di esclusione debbano essere ragionevoli, proporzionate, e prive di disparità di trattamento basate sul genere. Tale pronunciamento avrà impatto su tutte le procedure concorsuali e sulle regole di accesso al lavoro pubblico, garantendo nel contempo pari opportunità a candidati di entrambi i sessi.
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