L’ordinanza della Cassazione n. 24017/2023 affronta un aspetto delicato e complesso del rapporto tra lavoratore, agente mandatario e azienda mandante, con particolare attenzione alle circostanze che possano giustificare il recesso del datore di lavoro. In questo caso, si analizza la legittimità di un recesso datoriale per motivi riconducibili a un episodio specifico: la prova audiometrica eseguita da un agente per conto di una società che fornisce apparecchi acustici.
**Contesto del caso**
L’azienda aveva ritenuto motivo di recesso la condotta dell’agente, che aveva effettuato una prova audiometrica sul figlio, ancora studente e non ancora laureato, senza che tale attività fosse riconducibile a una funzione professionale o a una richiesta ufficiale da parte di un professionista qualificato. La prova, inoltre, era descritta come simile a quelle effettuate in contesti pubblicitari, come i camper dedicati alla promozione di apparecchi acustici, e non come un test clinico o diagnostico svolto da un audioprotesista qualificato.
**Principio stabilito dalla Cassazione**
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando che non sussisteva una giusta causa di recesso. La motivazione principale risiede nel fatto che l’atto contestato dall’azienda non rappresentava un comportamento gravemente lesivo del rapporto di fiducia o un comportamento scorretto tale da giustificare un recesso immediato.
**Analisi della condotta e delle competenze**
Il punto centrale riguarda la natura dell’attività svolta dall’agente. La prova audiometrica, eseguita senza una qualifica professionale specifica, non può essere considerata un’azione che comprometta la fiducia nei confronti del mandatario o che costituisca un grave inadempimento contrattuale. La Corte sottolinea inoltre che, anche qualora si trattasse di una prova simile a quelle pubblicitarie, questa non avrebbe potuto essere interpretata come un’attività professionale riservata agli audioprotesisti laureati e sempre sotto supervisione medica.
**Implicazioni sul rapporto di lavoro e sulla formazione**
L’aspetto più rilevante riguarda la distinzione tra comportamenti leciti e illeciti nell’ambito delle attività di un agente, e la necessità di valutare se un’azione possa costituire motivo di recesso o meno. La decisione evidenzia come il recesso per giusta causa debba essere riservato a comportamenti gravi e intenzionalmente lesivi, non a episodi che, anche se discutibili, non costituiscono una violazione grave degli obblighi contrattuali.
Inoltre, si sottolinea l’importanza della formazione e della professionalità nel settore, rimarcando che l’esecuzione di test audiometrici deve essere affidata a personale qualificato e sotto la supervisione di professionisti abilitati. La mancanza di questa qualificazione non può automaticamente giustificare un recesso, soprattutto se il comportamento contestato non ha arrecato danno o violato in modo grave gli obblighi contrattuali.
**Conclusioni**
La pronuncia della Cassazione ribadisce che il recesso per giusta causa deve essere motivato da comportamenti gravi, intenzionali e lesivi del rapporto fiduciario. La condotta dell’agente, in questo caso, non soddisfa questi requisiti, e pertanto il recesso è stato ritenuto illegittimo. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di distinguere tra attività professionali riservate e comportamenti ammissibili, anche se discutibili o poco appropriati, in ambito lavorativo.
Questo pronunciamento offre un importante orientamento interpretativo, rafforzando il principio che il rapporto di lavoro e di rappresentanza commerciale deve essere regolato con equilibrio, rispettando i diritti di entrambe le parti e qualora si voglia procedere a un recesso, quest’ultimo deve essere giustificato da motivi concreti e adeguatamente provati.
Nessun commento:
Posta un commento