La sentenza della Cassazione n. 17533 del 2025 affronta la questione della configurabilità dei reati paesaggistici in relazione alla realizzazione di opere precarie o facilmente amovibili. In particolare, si concentra sull’applicabilità della contravvenzione di pericolo prevista dall’articolo 181, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
**Punti chiave della decisione:**
1. **Reati paesaggistici e contravvenzione di pericolo:**
La norma incrimina le condotte che costituiscono un pericolo per il paesaggio, anche se non hanno già compromesso in modo definitivo i valori paesaggistici. La Cassazione riconosce che questa contravvenzione può essere applicata anche in presenza di interventi di modesto entità o di opere precarie.
2. **Realizzazione di manufatti precari o facilmente amovibili:**
La sentenza chiarisce che anche la creazione di opere temporanee, mobili o facilmente rimovibili può configurare il reato di pericolo, a condizione che tali interventi siano soggetti a autorizzazione prima di essere realizzati. In altre parole, l’intervento non deve essere automatico escludo dalla disciplina, anche se di natura precaria.
3. **Eccezioni:**
Sono esclusi dalla applicazione della norma quei comportamenti che si dimostrino, anche in astratto, inidonei a compromettere i valori paesaggistici. Ciò significa che se un intervento, per sua natura o dimensione, non presenta potenzialità di arrecare danno o alterazione del paesaggio, non può essere considerato reato.
**Implicazioni pratiche:**
- **Autorizzazioni:**
È fondamentale ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa paesaggistica anche per interventi di carattere precario o temporaneo.
- **Valutazione del rischio di compromissione:**
La valutazione della rischiosità di un intervento deve considerare le caratteristiche della modifica apportata e la sua potenzialità di alterare i valori paesaggistici.
- **Approccio interpretativo:**
La pronuncia sottolinea un approccio interpretativo che non esclude automaticamente le opere precarie dalla disciplina dei reati paesaggistici, ma richiede una valutazione caso per caso sulla possibilità che l’intervento possa arrecare danno al paesaggio.
**Conclusione:**
La sentenza ribadisce che anche le opere precarie o facilmente amovibili possono essere sanzionate penalmente se realizzate senza autorizzazione e se sono potenzialmente in grado di compromettere i valori paesaggistici. Tuttavia, tale configurabilità è condizionata dalla verificabilità che le opere abbiano effettivamente o potenzialmente capacità di alterare il paesaggio, escludendo quindi comportamenti che si rivelino inidonei a incidere sui valori paesaggistici.
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