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13 maggio 2025

Consiglio di Stato 2025-Sentenza del Consiglio di Stato n. 4014/2025 in materia di Stabilimenti Balneari e Concessioni Demaniali Marittime

 

 

Consiglio di Stato 2025-Sentenza del Consiglio di Stato n. 4014/2025 in materia di Stabilimenti Balneari e Concessioni Demaniali Marittime

Introduzione
La sentenza n. 4014/2025 del Consiglio di Stato rappresenta un importante passo avanti nel quadro giurisprudenziale riguardante l’affidamento delle concessioni demaniali marittime in Italia, in particolare nel settore degli stabilimenti balneari. Essa ribadisce con forza il principio che le concessioni “eterne” sono incompatibili con il diritto europeo, consolidando la linea di principio che le assegnazioni devono avvenire tramite procedure competitive trasparenti, in conformità alle direttive dell’Unione Europea, in particolare la direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein).

Contesto Normativo e Giurisprudenziale
Il quadro normativo nazionale ha tradizionalmente previsto proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, soprattutto per le concessioni antecedenti al 2000. Tuttavia, questa impostazione si scontra con le norme europee sulla libera concorrenza e sul libero stabilimento, che richiedono l’indizione di gare pubbliche per l’assegnazione delle risorse pubbliche, come le spiagge e i lidi balneari.

Le pronunce giurisprudenziali più significative sono:
- Le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che hanno dichiarato illegittime le proroghe automatiche di concessioni in contrasto con il diritto UE.
- La sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 20 aprile 2023 (causa C-348/22, Comune di Ginosa), che ha sottolineato come anche in assenza di una normativa nazionale specifica, le concessioni devono essere assegnate tramite procedure competitive.

Inoltre, la recente sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 luglio 2024 (causa C-598/22, S.I.I.B. S.r.l.) ha rafforzato questa impostazione, evidenziando che il diritto europeo impone la trasparenza e la pubblicità nelle procedure di assegnazione.

Princi.. Contenuti della Sentenza n. 4014/2025
La decisione del Consiglio di Stato si inserisce in questo filone, ribadendo alcuni punti chiave:
- La illegittimità delle proroghe automatiche: le concessioni demaniali marittime non possono essere prorogate indefinitamente o “eternamente”. Queste devono essere assegnate tramite procedure pubbliche.
- La disapplicazione delle norme nazionali che prevedono proroghe automatiche: anche in assenza di decreti attuativi specifici, le autorità devono procedere alla riassegnazione tramite gare.
- La revoca del “diritto di insistenza”: il concessionario che rivendicava questo diritto, previsto dall’articolo 37 del Codice della Navigazione per concessioni ante 2000, ha visto respinta la propria tesi. La sentenza chiarisce che il diritto di insistenza è stato abrogato e che tale diritto non può essere invocato come motivo per ottenere concessioni “eterne”.

Implicazioni per gli Operatori e le Amministrazioni Locali
Per gli operatori del settore balneare e nautico, la sentenza indica che:
- Le concessioni devono essere assegnate tramite procedure di gara trasparenti e competitive.
- La convinzione di poter mantenere le concessioni in modo automatico o perpetuo è smentita dalla giurisprudenza europea e nazionale.
- La partecipazione alle gare pubbliche rappresenta l’unico modo legittimo per ottenere o mantenere le concessioni marittime.

Per le amministrazioni locali, questa sentenza rappresenta un richiamo forte a rispettare i principi di concorrenza e trasparenza, anche in assenza di normative nazionali specifiche. La disapplicazione delle proroghe automatiche dev’essere attuata senza ritardi e in conformità con le direttive europee, garantendo così un mercato più aperto e competitivo.

Considerazioni Finali
La sentenza n. 4014/2025 del Consiglio di Stato rafforza la tendenza europea e nazionale di smantellare ogni forma di assegnazione “a vita” delle concessioni demaniali marittime. Essa sottolinea come il diritto europeo, con le sue norme sulla concorrenza e sulla libertà di stabilimento, imponga un principio di rotazione e di pubblicità delle risorse pubbliche.

Per il settore balneare, questa svolta rappresenta una sfida ma anche un’opportunità: adeguarsi alle nuove regole significa partecipare alle gare pubbliche, rispettare i principi di trasparenza, e garantire un mercato più competitivo e meritocratico.

Infine, questa pronuncia rafforza l’obbligo delle autorità di disapplicare norme nazionali incompatibili con il diritto UE, anche in assenza di un quadro normativo completo, rafforzando il principio che il diritto europeo ha efficacia diretta e prevale sulle norme interne contrastanti.

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato del 2025 rappresenta un tassello fondamentale per la tematizzazione delle concessioni demaniali marittime, segnando un’evoluzione verso un sistema più equo, trasparente e conforme ai principi europei di concorrenza e libera prestazione di servizi.


Pubblicato il 09/05/2025
N. 04015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03548/2022 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3548 del 2022, proposto da


.. .., rappresentato e difeso dall'avvocato .. .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro
Comune di .., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato .. .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
.. .., .. .. e .. .. .., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 690/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ..;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Giovanni Nicodemo in sostituzione dell'avv. .. .. in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;


1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per la Basilicata il provvedimento con cui il Comune di .. ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31, co. 5, del D.P.R. n. 380/2001, l’esecuzione in danno delle opere di ripristino di un’opera abusiva già precedentemente sanzionata.
2 - Detto provvedimento consegue ai seguenti provvedimenti non impugnati: - l’ordinanza n. 42 del 22/8/2014, con cui era stata ingiunta la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito delle seguenti opere abusive “lavori di ampliamento di un piazzale esistente per una superficie di circa 336,00 mq, mediante il livellamento di materiale assimilabile a terra e rocce e materiali provenienti da demolizioni in edilizia”; - l’ordinanza n. 3 del 3/7/2018, con cui il Comune, visto il diniego opposto alla denuncia di inizio attività in sanatoria presentata in data 26/11/2014, ha nuovamente ingiunto la rimessa in pristino dello stato dei luoghi; - l’ordinanza n. 8 del 18/12/2018, con cui, in esito alla verifica eseguita dal Comando della Polizia Locale in data 22/10/2018, è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza n. 3/2018; - la nota prot. 17992 del 18/12/2018, con cui il Comune, nel prendere atto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 3/2018, ha irrogato nei confronti degli interessati, in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000; - la deliberazione n. 6 dell’8/10/2019, con cui il Sub Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, ha deliberato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area interessata dalle opere abusive.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendone l’erroneità, poiché nella specie l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione era già stata effettuata e ne era stata data prova in giudizio con perizia giurata.
Per l’appellante, il Tar avrebbe erroneamente deciso il ricorso, in chiara disapplicazione dei principi di vicinanza della prova e del potere dispositivo con metodo acquisitivo che informa l’istruttoria nel giudizio amministrativo.
Con l’appello si insiste nel sostenere che la decisione dell’amministrazione muove dall’erroneo presupposto che il ricorrente non avrebbe dato esecuzione all’ordine del Comune.
Nello specifico, la perizia giurata prodotta in causa avrebbe messo a fuoco la situazione ante ordinanza di demolizione e successiva all’ordinanza di demolizione, da cui emerge che il destinatario del provvedimento di demolizione ha posto in essere le opere necessarie per dare ottemperanza all’ordine del Comune.
L’appellante lamenta inoltre che, siccome l’opera in contestazione non corrisponde ad una classica costruzione, il contenuto descrittivo del verbale avrebbe dovuto avere una specifica connotazione tecnica, con la descrizione dell’area e del materiale che insisteva sul terreno.
4.1 – L’appellante rileva infine che la propria prospettazione è stata confermata dal Giudice ordinario nella sentenza n. 448/2022 del Tribunale di .., che ha prodotto in causa.
5 – Al fine di decidere il presente appello è necessario accertare se parte appellante abbia dato esecuzione agli ordini impartiti dal Comune. Pertanto, risulta indispensabile acquisire i verbali di accertamento del Comando della Polizia locale prot. n. 1539 del 22.10.2018 e prot. n. 11601 25.07.2019, i quali non risultano depositati agli atti del presente giudizio di appello.
Il Collegio, impregiudicata ogni decisione, dispone quindi che il Comune provveda al deposito di tali atti, unitamente ad una relazione che specifichi in modo puntuale quali opere, in precedenza ritenute abusive, non sarebbero state rimosse dall’appellante all’epoca del provvedimento impugnato.
Ai predetti incombenti istruttori il Comune dovrà provvedere entro quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione e rinvia la trattazione della causa all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 novembre 2025.
Si comunichi alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Anna.. Fasano, Consigliere
         
         
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        
Giordano Lamberti        
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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