Tar 2025- questioni giuridiche e costituzionali sollevate nel contesto di una controversia riguardante l’estensione di sei scatti stipendiali a favore di un ex dipendente delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle decisioni del Consiglio di Stato e alla loro motivazione.
**1. Quadro giuridico e risoluzione delle questioni di costituzionalità**
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3914 del 2023, ha affrontato e respinto le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS. La Corte ha sottolineato che l’estensione degli scatti non è avvenuta in assenza di una norma specifica, ma attraverso un complesso di disposizioni soggette a molteplici modifiche nel tempo. Di conseguenza, il riferimento all’art. 81 della Costituzione, che concerne i principi di equilibrio di bilancio, è stato giudicato inconferente. In altre parole, la norma specifica che riconosce i benefici economici ai dipendenti delle forze dell’ordine non viola i principi costituzionali di finanza pubblica, poiché è una normativa particolare e limitata, inserita in un contesto normativo più ampio.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha respinto anche la questione di contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che garantisce il principio di uguaglianza. La normativa in questione tratta situazioni differenti in modo distinto, anche se le accomuna a fini simili, e non si riscontra una disparità di trattamento manifesta e irragionevole tale da generare un dubbio di costituzionalità. La discrezionalità del legislatore nel determinare le prestazioni sociali, anche in presenza di differenze tra categorie, è considerata nel quadro della giurisprudenza costituzionale come legittima, purché motivata da un razionale contemperamento delle esigenze di vita e delle risorse disponibili.
**2. Discrezionalità legislativa e criteri di scelta**
Il Consiglio di Stato evidenzia che la normativa non amplia indiscriminatamente i benefici, ma li riconosce sulla base di requisiti specifici (età anagrafica e contributiva), che sono materia di discrezionalità legislativa. La finalità di uniformare il trattamento di fine servizio tra categorie assimilabili, come il comparto sicurezza, è giustificata dalla necessità di evitare disparità di trattamento ingiustificate.
La giurisprudenza costituzionale è richiamata per sostenere che la determinazione delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore, che può bilanciare le esigenze di tutela del lavoratore con le disponibilità finanziarie dello Stato. La Corte Costituzionale, in precedenti pronunce (n. 180/1982 e n. 220/1988), ha riconosciuto questa ampia discrezionalità, rafforzando l’idea che le scelte normative in materia di benefici sociali siano giustificate da una valutazione razionale delle risorse.
**3. Copertura finanziaria e posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze**
Il commento evidenzia che la posizione dell’ufficio legislativo del MEF, circa la mancanza di copertura finanziaria, non invalida la normativa, poiché si tratta di un’ipotesi che richiederebbe un intervento normativo specifico per quantificare e coprire le spese. La mancanza di copertura non rappresenta un vizio di costituzionalità, ma piuttosto una questione di dettaglio che può essere risolta con un apposito intervento legislativo.
**4. Sentenza del Consiglio di Stato n. 8444 del 2024 e conferma della giurisprudenza**
Infine, si segnala che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8444 del 2024, ha respinto l’appello dell’INPS contro la sentenza del Tar n. 2159 del 2024, che aveva riconosciuto i sei scatti stipendiali. La Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è decadenziale, e ha confermato l’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dall’INPS stessa.
**In sintesi**, il commento evidenzia come le decisioni del Consiglio di Stato siano fondate su una interpretazione rigorosa delle norme specifiche e della discrezionalità legislativa, respingendo le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS. Le pronunce consolidano l’orientamento che i benefici economici ai lavoratori delle forze dell’ordine, riconosciuti attraverso norme complesse e modulabili nel tempo, sono legittimi e conformi alla Costituzione, purché motivati da un razionale contemperamento delle esigenze di bilancio e di trattamento equo tra categorie di lavoratori.
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