La pronuncia 20412 della Cassazione, relativa alla separazione e al divorzio, chiarisce un aspetto fondamentale riguardante la natura e i presupposti per la concessione dell’assegno di divorzio, in particolare in assenza dell’elemento perequativo.
**Contesto normativo e giurisprudenziale**
La disciplina dell’assegno di divorzio si inserisce nel quadro più ampio delle misure di sostegno economico tra coniugi, volte a garantire una adeguata tutela al coniuge economicamente più debole dopo la fine del matrimonio. La legge n. 898/1970 e successive modifiche hanno previsto la possibilità di richiedere un assegno di mantenimento o di divorzio, a seconda delle circostanze.
La sentenza Cassazione n. 20412/2025 si inserisce in questo contesto, precisando i limiti e le condizioni per la concessione dell’assegno di divorzio, specialmente quando non sussiste l’elemento perequativo, cioè quello relativo alla compensazione del sacrificio economico subito dall’uno o dall’altro coniuge a causa della rottura del rapporto.
**La rilevanza dell’elemento perequativo**
L’elemento perequativo rappresenta il meccanismo attraverso il quale si cerca di riequilibrare le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, al fine di evitare disparità ingiustificate post-separazione o divorzio. Quando tale elemento non è presente, l’assegno di divorzio non può essere riconosciuto come uno strumento di compensazione patrimoniale, ma può essere concesso esclusivamente per finalità assistenziali.
**Il principio della sentenza Cassazione n. 20412/2025**
La Suprema Corte sottolinea che:
- In assenza di un elemento perequativo, l’assegno di divorzio non può essere riconosciuto come misura di riequilibrio patrimoniale tra i coniugi.
- Può essere concesso solo qualora sussistano esigenze assistenziali, ovvero la necessità di tutelare il coniuge più debole sotto il profilo economico per far fronte alle proprie esigenze di vita e di mantenimento, indipendentemente da un danno patrimoniale subito o da un sacrificio economico derivante dalla separazione o dal divorzio.
**Implicazioni pratiche**
In sostanza, la pronuncia chiarisce che:
- La richiesta di assegno di divorzio deve essere valutata tenendo conto della presenza o meno di elementi patrimoniali e reddituali che giustifichino una finalità perequativa.
- In assenza di tale elemento, l’assegno può essere concesso soltanto se emerge una reale esigenza assistenziale, cioè la necessità di garantire al coniuge debole un minimo di sostentamento per le esigenze di vita quotidiana.
**Conclusione**
La sentenza Cassazione n. 20412/2025 rappresenta un importante chiarimento interpretativo: rafforza il principio secondo cui l’assegno di divorzio non può essere usato come strumento di riequilibrio patrimoniale quando non sussistono le condizioni di base, ma può essere concesso esclusivamente per assistere il coniuge in condizioni di reale bisogno. Ciò sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita delle condizioni patrimoniali e reddituali delle
Nessun commento:
Posta un commento