La Circolare INAIL n. 31 del 20 maggio 2025 rappresenta un importante chiarimento in materia di obblighi assicurativi per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD). Di seguito si propone un commento dettagliato dei punti salienti e delle implicazioni normative contenute nel documento.
**1. Contesto normativo e obiettivo della circolare**
L’INAIL, con questa circolare, mira a precisare le condizioni in cui gli associati e i soci delle ASD e SSD sono esonerati dall’obbligo di copertura assicurativa INAIL, in particolare per le attività svolte in qualità di istruttori sportivi o di collaboratori amministrativi. L’obiettivo principale è evitare interpretazioni ambigue e garantire una corretta applicazione delle norme, tutelando sia le organizzazioni che gli stessi associati.
**2. Esclusione dell’obbligo assicurativo per attività di istruttore sportivo senza rapporto di lavoro subordinato**
L’INAIL afferma che gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo, senza un contratto di lavoro subordinato, sono esentati dall’obbligo di copertura assicurativa, purché tali attività siano svolte in modo autonomo e non costituiscano un rapporto di lavoro. Questo chiarimento si basa sulla distinzione tra attività di istruttore svolta in forma professionale e quella svolta come semplice partecipazione o volontariato.
**3. Attività di carattere amministrativo-gestionale senza contratto di collaborazione**
Analogamente, i soci coinvolti in attività amministrative o gestionali, senza un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono anch’essi esclusi dall’obbligo assicurativo. Ciò implica che tali funzioni, quando svolte in modo non subordinato e senza una formalizzazione contrattuale, non comportano oneri assicurativi a carico delle ASD e SSD.
**4. Requisiti e limiti dell’esenzione**
L’esenzione opera a condizione che le attività siano svolte in modo saltuario, volontario o senza vincolo di subordinazione. È importante sottolineare che, qualora si configuri un rapporto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, l’obbligo assicurativo rimane e l’associazione deve procedere alla regolarizzazione e alla copertura INAIL.
**5. Implicazioni pratiche per le ASD e SSD**
Le organizzazioni sportive devono monitorare attentamente le tipologie di attività svolte dai propri soci e collaboratori. In presenza di attività di istruttore o di gestione amministrativa non subordinata, possono ritenersi esenti dall’obbligo di assicurazione, ma devono comunque mantenere una documentazione adeguata che attesti le modalità di svolgimento delle attività. Per le attività di natura professionale o continuativa, invece, è necessario procedere alla regolare copertura assicurativa.
**6. Considerazioni finali e raccomandazioni**
La circolare invita le ASD e SSD a creare procedure interne chiare per distinguere tra attività amatoriali e professionali, nonché a mantenere una documentazione accurata delle attività svolte. Ciò consente di usufruire correttamente dell’esenzione e di evitare sanzioni in caso di controlli da parte dell’INAIL.
**Conclusioni**
In sintesi, la Circolare INAIL n. 31 del 2025 fornisce chiarimenti fondamentali sui limiti dell’obbligo assicurativo per le associazioni sportive dilettantistiche e le loro attività. Essa promuove una maggiore tutela delle organizzazioni e dei soci, favorendo una gestione più consapevole e conforme alle normative vigenti, evitando oneri assicurativi superflui per attività di carattere volontario o non professionale.
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