1. **Contesto della controversia**:
Il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Legione “Xxxxx” impugnano una sentenza del TAR delle Xxxxx, che aveva parzialmente respinto un ricorso di alcuni dipendenti, riconoscendo in parte il loro diritto a ricevere il buono pasto durante determinati turni di servizio.
2. **Richiamo alla normativa di riferimento**:
Il Consiglio di Stato richiama le norme primarie e secondarie (artt. 1, comma 1, lettera b), 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, e l’art. 61, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254), che stabiliscono che il personale con orari di servizio che impediscono di tornare a casa per il pasto ha diritto a un supporto alimentare gratuito. Questo può essere garantito tramite mense, convenzioni o buoni pasto.
3. **Elementi chiave interpretativi**:
- Il diritto sussiste **solo** quando gli orari di servizio impediscono **effettivamente** al personale di recarsi a casa per il pasto, cioè quando gli orari “impediscono” di consumare i pasti nel proprio domicilio.
- La discrezionalità organizzativa dell’amministrazione è riconosciuta e ritenuta ragionevole la modalità di organizzazione del servizio, in particolare per quanto riguarda la pausa durante i turni che si protraggino oltre determinati orari (ad esempio, dopo le 14:00 o le 20:00).
4. **Organizzazione delle pause**:
Secondo la circolare n. C-19, quando il turno di servizio dura almeno un’ora dopo le ore 14:00 o 20:00, il personale ha diritto a una pausa di 30 minuti per consumare il vitto, con possibilità di recupero del tempo. La pausa può essere fissata all’inizio o alla fine del turno, e durante questa pausa il militare non ha obblighi di servizio. Il comandante ha il compito di organizzare tale pausa in modo coerente con le esigenze operative e le abitudini alimentari.
5. **Conclusione e decisione**:
Il Consiglio di Stato conclude che l’appello è fondato, cioè che i ricorrenti hanno ragione nel loro diritto a ricevere il supporto alimentare durante i turni di servizio che si protraggono oltre determinate ore e che impediscono loro di tornare a casa per il pasto. La sentenza impugnata deve essere accolta, riformando la decisione del TAR che aveva limitato tale diritto.
**In sintesi**:
Il diritto al supporto alimentare nei servizi che impediscono di tornare a casa per il pasto è riconosciuto dalla normativa come una tutela specifica. La gestione di questa tutela rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, purché le modalità adottate siano ragionevoli e rispettino le norme di legge. La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce quindi il principio che il personale deve poter usufruire di pause adeguate e di supporti alimentari quando i turni di servizio lo rendono necessario, e che l’amministrazione ha il compito di organizzare tali servizi in modo coerente e ragionevole.
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