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09 maggio 2025

La pronuncia della Cassazione n. 16966 del 2025 affronta un aspetto fondamentale in materia di riesame nei procedimenti penali, in particolare riguardo alla posizione dei soggetti portatori di interessi meramente civilistici, come i terzi interessati.

 

La pronuncia della Cassazione n. 16966 del 2025 affronta un aspetto fondamentale in materia di riesame nei procedimenti penali, in particolare riguardo alla posizione dei soggetti portatori di interessi meramente civilistici, come i terzi interessati.

**Contesto e premessa**

In tema di procedimento di riesame, l’articolo 324 del Codice di Procedura Penale disciplina le modalità e i soggetti ammessi a presentare istanze e ricorsi avverso i provvedimenti adottati in sede di sequestro preventivo, tra cui il decreto di sequestro.

**Principio fondamentale richiamato dalla Cassazione**

La Corte sottolinea che, per i soggetti che vantano interessi meramente civilistici, tra cui i terzi interessati, si applica la regola prevista dall’articolo 100 Cpp. Tale norma prevede che:

- La parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.

**Conseguenza sulla ammissibilità del ricorso in Cassazione**

In particolare, la Cassazione evidenzia che:

- Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di riesame relativa a un decreto di sequestro preventivo può essere proposto dal difensore del terzo interessato solo se munito di procura speciale ex articolo 100 Cpp.

- Se il difensore del terzo interessato non possiede tale procura speciale, il ricorso è inammissibile.

**Implicazioni pratiche**

Questa pronuncia evidenzia l’importanza di un’adeguata rappresentanza legale munita di procura speciale, affinché i soggetti civilistici, come i terzi interessati, possano legittimamente proporre ricorsi in sede di cassazione o in altri gradi di giudizio, specialmente in materia di sequestro preventivo.

**Sintesi**

In conclusione, la Cassazione n. 16966/2025 ribadisce che, in tema di riesame e impugnazioni relative a sequestri preventivi, i soggetti civilistici devono essere rappresentati da un difensore munito di procura speciale ex articolo 100 Cpp. La mancanza di tale procura comporta l’inammissibilità del ricorso, anche in presenza di interessi meramente civilistici, come quelli dei terzi interessati.


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