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09 maggio 2025

Il Consiglio di Stato nella sentenza del 2025 analizza approfonditamente le disposizioni normative rilevanti per la questione in esame, evidenziando le differenze e le possibili interpretazioni delle norme riguardanti il riconoscimento delle malattie professionali e la loro correlazione con l’attività svolta dal personale militare.

 

Il Consiglio di Stato nella sentenza del 2025 analizza approfonditamente le disposizioni normative rilevanti per la questione in esame, evidenziando le differenze e le possibili interpretazioni delle norme riguardanti il riconoscimento delle malattie professionali e la loro correlazione con l’attività svolta dal personale militare.

1. **Interpretazione letterale delle norme**  
Il primo approccio si basa sull’interpretazione letterale delle disposizioni: l’art. 11 del d.P.R. 461/2001 e l’art. 1079 del d.P.R. 90/2010. Entrambe richiamano i concetti di causalità e concausalità tra fatti di servizio e infermità o patologie tumorali, preferendo l’interpretazione secondo il canone civilistico del “più probabile che non”. Questa lettura suggerisce che il collegamento tra attività lavorativa e malattia deve essere accertato sulla base di un nesso eziologico effettivo, effettivamente dimostrato.

2. **Elementi a supporto di un’interpretazione più restrittiva**  
Al contrario, si evidenzia come disposizioni successive (art. 603 c.m., d.lgs. 66/2010 e artt. 1078 e ss. del d.P.R. 90/2010) siano state introdotte nel contesto di un dibattito pubblico e politico sulla “sindrome dei -OMISSIS-” e successivamente alla costituzione di una Commissione parlamentare. Queste norme sembrano rappresentare un intervento legislativo volto a rispondere a specifiche emergenze sanitarie del personale militare, introducendo elementi che vanno oltre la mera interpretazione letterale, in modo tale da riconoscere una correlazione eziologica più presuntiva o normativa.

3. **Disposizioni speciali e presunzioni legislative**  
Il commento sottolinea che tali norme speciali non sono mere autorizzazioni di spesa, ma sembrano mirare a sancire una presunzione normativa iuris tantum. In altre parole, si presume che le patologie oncologiche riscontrate in militari esposti a determinati agenti (come uranio impoverito o nanoparticelle di minerali pesanti) siano sempre riconducibili al servizio, salvo prova contraria da parte dell’Amministrazione. Questa presunzione avrebbe quindi lo scopo di facilitare il riconoscimento del rapporto di causa di servizio, garantendo indennizzi più immediati e certi per il personale coinvolto.

**Sintesi e valutazione**  
Il Collegio sembra orientato a riconoscere che, sebbene la normativa primaria (art. 11 del d.P.R. 461/2001) richieda un accertamento effettivo del nesso eziologico, le norme più recenti e speciali introducono una presunzione normativa di causalità in favore del personale militare esposto a specifici agenti. Questa interpretazione favorisce una lettura più favorevole ai diritti dei militari, riconoscendo un rapporto di causalità “sempre” presunto, salvo prova contraria, in linea con l’intento legislativo di tutelare adeguatamente il personale esposto a rischi particolari.

**Conclusione**  
Il commento evidenzia quindi come le norme speciali, inserite nel contesto di un dibattito pubblico e di un intervento legislativo mirato, configurino una presunzione di causalità che semplifica il riconoscimento del rapporto di causa-effetto tra attività militare e patologie tumorali, in particolare per esposizioni a agenti come uranio impoverito e nanoparticelle. Ciò implica che, di norma, le patologie oncologiche diagnosticate in militari esposti siano considerate comunque riconducibili al servizio, salvo prova contraria dell’Amministrazione.



 

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