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14 agosto 2025

Tar 2025 - lavoratori civili e personale militare.

 

 

Tar 2025 - lavoratori civili e personale militare.

1) Quadro normativo di base (lavoratori civili)
- Articolo 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  - comma 3: diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità. La persona assistita deve essere non ricoverata a tempo pieno e la relazione di parentela prevista è:
    - coniuge, parte di un’unione civile (come definita dalla legge 76/2016, art. 1, comma 20),
    - convivente di fatto (art. 1, comma 36, legge 76/2016),
    - parente o affine entro il secondo grado.
  - in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, oppure qualora questi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto 65 anni, il diritto può essere riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
  - è previsto, nei limiti del triplice monte ore (tre giorni complessivi), che il diritto sia riconosciuto a più soggetti tra quelli indicati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
  - è prevista la facoltà di assistere più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, o di un parente o affine entro primo o secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona assistita abbiano compiuto 65 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
  - comma 5: diritto del lavoratore, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; divieto di trasferimento ad altra sede senza il consenso del lavoratore, laddove sia possibile, e sempre nel contesto della tutela del diritto stesso.

Domanda di interpretazione pratica:
- Ambito di applicazione: si tratta di permessi retribuiti, coperti da contribuzione figurativa; l’oggetto è l’assistenza a una persona con disabilità in situazione di gravità.
- Condizioni di inclusione: la persona assistita non deve essere ricoverata a tempo pieno; relazione di parentela entro i limiti indicati; la gravità è quella prevista dalla normativa 104/1992 (disabilità in situazione di gravità).
- Limite temporale: tre giorni complessivi; possibilità di accollo al multiple soggetti, purché tra i soggetti indicati.
- Sede di lavoro: diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona da assistere, con divieto di trasferimento senza consenso, se possibile.

2) Quadro normativo di base (personale militare)
- Art. 981, comma 1, lettera b), codice dell’ordinamento militare (cod. ord. mil.), che richiama l’applicazione delle norme di diritto del lavoro civile, “continuando ad applicarsi” al personale militare compatibilmente con lo stato, e nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado vacanti presso la sede di richiesta destinazione.
  - In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse.
  - In sostanza, la norma militare rinvia all’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 per quanto riguarda i profili procedurali di scelta della sede e di eventuale trasferimento, ma introduce due peculiarità: (a) l’applicazione è subordinata al possesso di posizioni organiche vacanti nel ruolo e nel grado, nella sede di richiesta destinazione; (b) durante lo stato di riconoscimento del diritto, l’esercito/non svolge attività inerenti operazioni internazionali o addestramento propedeutico.
  
3) Ambiti interpretativi e profili di impatto
- Ambito di applicazione per i civili:
  - Il diritto è concepito come una tutela per l’assistenza a persone particolarmente vulnerabili, con relazioni di parentela o affinità entro secondi/terzi gradi, con possibilità di assistenza collettiva, entro i limiti di tre giorni mensili complessivi.
  - La norma consente una flessibilità pratica, prevedendo che i beneficiari possano essere più soggetti tra quelli elencati e che la fruizione possa avvenire in modo alternativo tra loro, purché sia nel rispetto del limite di tre giorni.
  - L’individuazione delle condizioni della “gravità” della disabilità è strategica: si tratta di una classificazione giuridica prevista dalla legge 104/1992; in molti contesti pragmatici la certificazione è predisposta dall’ASL o dall’Inps/Comando di competenza sanitaria, a seconda dell’organizzazione del lavoro.
- Ambito di applicazione per i militari:
  - Il regime di sicurezza e mobilità tipico del personale militare richiede la verifica della disponibilità di posizioni vacanti nel posto di destinazione, prima di poter riconoscere il beneficio previsto dall’art. 33/104.
  - Il vincolo “non impiegabile in operazioni internazionali o in attività addestrative propedeutiche” durante il periodo di riconoscimento è significativo: implica che l’esercito possa impedire la partecipazione a missioni o training durante l’estensione del diritto, evidenziando la necessità di coerenza tra esigenze operative e tutela del dipendente.
  - La necessità di consenso del personale per eventuali trasferimenti resta un tratto comune, ma con la caratteristica militare di eventuali limiti posti dalle posizioni organiche vacanti, che possono influire sull’effettiva fruibilità del beneficio.

4) Questioni pratiche potenziali
- Procedura e documentazione:
  - Per i civili, la domanda di permesso va inserita secondo le regole contrattuali/collettive applicabili; occorre dimostrare la relazione di parentela/affinità entro i limiti previsti e la gravità della disabilità dell’assistito, unitamente alla disponibilità della sede più vicina.
  - Per i militari, oltre agli elementi di cui sopra, occorre verificare la disponibilità di posizioni vacanti nella sede richiesta e coordinarsi con la propria catena di comando per assicurare l’assenza da impieghi operativi durante l’eventuale periodo di permesso.
- Controversie tipiche:
  - Dinamiche tra il diritto allo scioglimento di un eventuale trasferimento e la volontà del dipendente di mantenere la sede di prossimità al domicilio dell’assistito.
  - Interpretazioni della gravità della disabilità e la relativa certificazione, che potrebbe generare dispute sull’applicabilità del beneficio.
  - Controversie sull’effettiva esistenza di posizioni vacanti nel contesto militare e sull’eventuale rifiuto di riconoscere il diritto per motivi di mobilità operativa.

5) Suggerimenti operativi per una trattazione controversistica
- In sede di analisi normativa, distinguere chiaramente tra:
  - Diritti e limiti codificati nel comma 3 (tre giorni, contribuzione figurativa, relazione di parentela, situazione di gravità, possibilità di fruizione plurima e alternativa).
  - Obbligo di scelta della sede (comma 5) e la possibilità di trasferimento solo con consenso.
  - Ulteriore livello di complessità, introdotto nel mondo militare dall’art. 981, comma 1, lett. b), che impone verifiche di vacanza delle posizioni e il vincolo sulle attività internazionali durante la validità del diritto.
- Elementi di prova chiave:
  - Certificazione della disabilità in situazione di gravità (ai sensi della normativa 104/1992).
  - Documento attestante la relazione di parentela o affinità entro i limiti previsti.
  - Documentazione attestante la distanza tra domicilio dell’assistito e sede di lavoro, nonché la disponibilità delle sedi alternative.
  - Per i militari: verifica della presenza di posizioni vacanti e conferma di eventuali limitazioni operative temporanee durante il periodo di riconoscimento del diritto.
- Strategie di argomentazione:
  - Rendere chiari i presupposti di gravità dell’assistito e l’effettiva necessità di assistenza, distinguendo tra assistenza intermittente e continuativa.
  - Evidenziare che l’obiettivo normativo è bilanciare la protezione della persona assistita con la praticabilità lavorativa del dipendente, prevedendo meccanismi di alternanza tra beneficiari e l’opzione di scelta della sede.
  - Per i militari, enfatizzare l’esigenza di tutela del personale senza compromettere le operazioni, evidenziando la centralità delle posizioni vacanti e del consenso al trasferimento.

6) Conclusione operativa
- Per i lavoratori civili, l’articolo 33, commi 3 e 5, della legge 104/1992 crea un permesso mensile retribuito di tre giorni coperti da contribuzione figurativa, finalizzato all’assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, con una disciplina flessibile che consente la fruizione da parte di più soggetti tra coniuge, unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro secondi/gradi, e che permette la scelta della sede di lavoro.
- Per il personale militare, l’applicabilità è subordinata alla presenza di posizioni vacanti e al rispetto di limiti operativi (in particolare l’esclusione da operazioni internazionali o addestramento durante l’estensione del diritto), pur rimanendo l’architettura normativa di base identica allo scopo di tutelare l’assistenza a persone disabili, con il necessario riequilibrio tra esigenze di servizio e diritti individuali.
- In una trattazione giudiziale, è utile consolidare l’analisi su: chi è qualificato come “persona con disabilità in situazione di gravità”, quale grado di parentela è ammesso, come si certifica la gravità, qual è la graduazione tra i diversi potenziali assistiti e come si gestiscono le questioni di sede e di mobilità all’interno del contesto civile vs. militare.



Pubblicato il 24/07/2025
N. 14683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04933/2023 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4933 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato   con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando xxxx Reggimento Difesa Xxxx “Xxxx” di Xxxx, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – prot. M_D   REG 2023 -OMISSIS-del 27/01/2023 recante il diniego definitivo all'accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5 della L. n. 104/92, con l'accoglimento parziale della sola parte relativa ai permessi ex art. 33, comma 3 della L. n. 104/92, a firma del Vice Capo Dipartimento in s.v. – Gen. B. -OMISSIS-;
b) del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – prot. M_  REG2022 -OMISSIS-del 22/12/2022 recante il preavviso di diniego, ex art. 10 – bis della L. n. 241/90, all'accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5 della L. n. 104/92, con l'accoglimento parziale della sola parte relativa ai permessi ex art. 33, comma 3 della L. n. 104/92, a firma del Vice Capo Dipartimento in s.v. – Gen. B. -OMISSIS- Capo Ufficio;
c) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Graduato Capo dell’Esercito Italiano in servizio presso il xxxx Reggimento Difesa XXXX “Xxxx” di Xxxx con mansione di operatore XXXX, ha impugnato il provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – prot. M_D XXXX REG 2023 -OMISSIS-del 27/01/2023 nella parte in cui è stata negata l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/92.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato che:
- nel corso dell’anno 2022, a seguito della presentazione di apposita istanza, ha beneficiato di n. 3 assegnazioni temporanee della durata rispettivamente di 60, 60 e 90 giorni presso il xxxx Reggimento Artiglieria Terrestre di Xxxx con l’incarico e mansioni di operatore XXXX;
- a seguito del peggioramento delle condizioni di salute della madre, in data 09/11/2022, ha presentato formale istanza con cui domandava l’assegnazione temporanea presso una sede di servizio dislocata nella città di Xxxx e la concessione di n. 3 giorni di permesso al mese al fine di poter prestare assistenza alla madre (vedova, affetta da “xxx” e riconosciuta dalla Commissione medica INPS competente come portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992);
- non esistono altri familiari in grado di fornire a quest’ultima la necessaria assistenza psico-fisica e i permessi mensili sono insufficienti, stante la notevole distanza tra la dimora della madre e la sede di servizio;
- espletato il contraddittorio endoprocedimentale a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 (individuati nell’assenza di posizioni organiche di “operatore XXXX” presso la sede di Xxxx), con il provvedimento impugnato è stato disposto il rigetto dell’istanza di trasferimento, mentre è stata accolta la domanda volta ad ottenere i permessi mensili.
Avverso il suddetto provvedimento è insorto il ricorrente, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Il ricorrente deduce, innanzitutto, che per poter concedere l’assegnazione provvisoria non sarebbe necessaria la coincidenza tra le specifiche mansioni espletate nella sede d’origine e quelle espletate nella sede di destinazione; invero, la legge si limiterebbe ad escludere la possibilità di concedere l’assegnazione temporanea solamente in caso di carenza di disponibilità per il ruolo e per il grado, senza nulla prevedere in merito alla specifica mansione ricoperta.
In ogni caso, il ricorrente evidenzia che, nonostante il xxxx Reggimento Artiglieria Terrestre di Xxxx non sia specializzato per le attività XXXX, all’interno dello stesso opera un’apposita sezione nella quale vengono svolte rilevanti attività di supporto logistico/operativo relative al ritiro e cessione di materiale XXXX; non sarebbe, pertanto, vero che egli non potrebbe prestare la sua attività presso la sede di servizio richiesta così come testimonierebbe d’altra parte il fatto che durante il periodo di circa 7 mesi - di cui ai tre periodi di assegnazione temporanea già concessi - ha svolto proprio le specifiche attività collegate alla sua mansione di operatore XXXX.
2. Si è costituito il Ministero intimato, deducendo l’infondatezza delle censure ex adverso articolate e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 07/04/2023 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento impugnato.
4. Con memorie del 24/05/2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
5. All’udienza pubblica del 25/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
7. Giova, in primo luogo, richiamare il dato normativo rilevante nella presente controversia, rappresentato innanzitutto dall’art. 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai sensi del quale “3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Per quanto riguarda il personale militare, viene poi in rilievo l’art. 981, comma 1, lett. b), cod. ord. mil. ai sensi del quale “Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: […] b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse”.
8. Ciò premesso, pare utile richiamare altresì le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza in materia, così riassumibili:
- il trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e, pertanto, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3.01.2018 n. 29);
- la misura è prevista a vantaggio e nell'interesse esclusivo del disabile, non dell'Amministrazione o del richiedente; il movimento, dunque, ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell'assistito, consentendo al familiare lavoratore la scelta di una sede di lavoro compatibile
con le esigenze di costante assistenza di una persona disabile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 9.10.2017, n. 4671);
- l'inciso “ove possibile”, contenuto nel menzionato art. 33, comma 5, comporta un necessario bilanciamento degli interessi in conflitto - ovvero quello al trasferimento del lavoratore e quello economico-organizzativo del datore di lavoro - per cui, avuto riguardo alla qualifica del pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del soggetto che chiede il trasferimento, cioè una collocazione compatibile con lo stato del militare (Cons. Stato, Sez. III, 11.05.2018 n. 2819);
- l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione nell'ambito del citato bilanciamento di interessi deve consistere in un’accurata ponderazione delle esigenze funzionali, che devono risultare da una congrua motivazione; per negare il trasferimento, pertanto, le ragioni di servizio non possono essere genericamente richiamate né fondarsi su mere valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 20.04.2023, n. 4003).
- ai fini della concessione della misura del trasferimento temporaneo, la valutazione dell’Amministrazione dev’essere complessiva e riguardare non solo il ruolo e il grado ricoperto dal militare, ma anche le mansioni da lui svolte, in modo da verificare se presso la sede richiesta la sua specifica professionalità sia proficuamente utilizzabile sì da rendere possibile la richiesta assegnazione;
- sul punto, si può richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.2.2018, n. 987 secondo cui “Questo Consiglio di Stato, già con la citata ordinanza n. 4559/2016, ha affermato l'insussistenza di sufficiente fumus boni juris del ricorso "con riferimento alla necessità di valutare, ai fini della concedibilità del beneficio ex art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, non solo la disponibilità di un posto in ruolo e grado corrispondente, ma la sussistenza di una posizione organica vacante tra quelle previste per i singoli gradi e ruoli, corrispondente a quella propria dell'istante".
Inoltre, con riferimento al caso oggetto del presente giudizio, ed in coerenza con l'interpretazione resa in sede cautelare, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015 n. 1678) - che il Collegio intende ribadire - ha affermato che "il militare deve trovare utile collocazione organica, nell'ambito della sede chiesta, in ragione dell'incarico posseduto; in sostanza, se il militare è stato formato per svolgere un determinato incarico . . . l'istanza potrà essere accolta solo [se] nella sede chiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell'esperienza posseduta".
In definitiva, la "possibilità" - alla quale l'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, subordina il "diritto" del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere - nell'ambito delle Forze Armate si concretizza nella verifica che, presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo "stato" del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite "delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado".
Contrariamene a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la valutazione complessiva dello stato del militare comporta che, presso il reparto di destinazione richiesto, vi sia una posizione corrispondente per ruolo, grado, specifica professionalità ed incarico conseguentemente assegnato e svolto, tale da rendere possibile la richiesta assegnazione.
In altre parole, non può sostenersi, come invece affermato dalla sentenza impugnata, che "nell'ambito di ciascun ruolo e grado, allorquando sia rispettato il principio di equivalenza delle mansioni, è possibile adibire il lavoratore a compiti diversi", poiché occorre, invece - in tal modo rendendo possibile l'incontro tra "stato" del militare ed esigenze di complessiva funzionalità delle Forze Armate - che nella sede richiesta vi sia una posizione "identica" a quella ricoperta in atto”;
- invero, aderendo alla tesi attorea, pur seguita da parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Puglia, Sez. I, 4 giugno 2025, n. 763; TAR Puglia, Sez. I, 7 aprile 2025, n. 479), la misura dell’assegnazione temporanea sarebbe pressoché sempre concedibile, assurgendo quasi al rango di diritto soggettivo, essendo difficilmente prospettabile una situazione in cui presso la sede di servizio richiesta non via sia una posizione organica equivalente per ruolo e grado. Inoltre, aderendo ad una siffatta interpretazione, verrebbe sostanzialmente svilita l’esigenza dell’Amministrazione di allocare efficacemente le proprie risorse, dando adeguata rilevanza alla professionalità e all’expertise del militare istante.
9. Declinando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie di cui è causa, ritiene il Collegio che non sussista il vizio motivazionale e di carenza di istruttoria lamentato da parte ricorrente.
9.1 In primo luogo, deve infatti essere osservato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ai fini della concessione della misura del trasferimento temporaneo non era sufficiente che presso la sede di servizio richiesta vi fossero posti organici liberi per ruolo e grado; come esposto, infatti, pur non essendo necessaria una piena identità tra mansioni espletate nella sede d’origine e quelle espletate nella sede di destinazione, l’Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento dei contrapposti interessi può e deve tenere in adeguata considerazione la specifica professionalità del militare istante.
Ebbene, ciò considerato, nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente riveste l’incarico altamente specialistico di operatore XXXX (incarico attribuito al personale militare addestrato ad operare in presenza di rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare) e che la sua attuale sede di servizio - il xxxx Reggimento Difesa XXXX “Xxxx” in Xxxx – è un reparto ad elevata operatività, risultando, peraltro, l’unico reggimento dell’Esercito incaricato di effettuare all’estero attività D.I.M. (Detection Identification e Monitoring) in caso di attacchi o rilasci accidentali di B.W.A. (Biological Warfare Agents), C.W.A. (Chemical Warfare Agents), radionuclidi o in caso di attacchi nucleari; il reparto è inoltre responsabile di tutte le operazioni di delimitazione e decontaminazione C.B.R.N. (chimica, biologica, radiologica e nucleare) finalizzate al contenimento ed ove possibile alla eliminazione della relativa minaccia e, inoltre, può dare supporto alle Forze dell'Ordine ed a quelle di Pubblico Soccorso, attraverso attività di prevenzione, monitoraggio ambientale e bonifica C.B.R.N. nel caso in cui si siano verificati sul territorio nazionale eventi correlati al rischio C.B.R.N. o in caso di rischi non convenzionali (attacchi terroristici, incidenti in centrali nucleari, smaltimento abusivo di rifiuti tossici, etc.).
Il ricorrente, inoltre, è un militare dotato di elevata expertise in tale mansione tant’è che è stato chiamato ad operare nel corso della propria carriera all’estero (KOSOVO – 2012/ IRAQ – 2017/ LIBIA – 2019/ NIGER – 2021) e ha nel tempo ulteriormente migliorato la sua professionalità, avendo conseguito nel 2011 la specializzazione NBC (ora denominata XXXX) e frequentato nel 2021 il corso formativo per ''Operatore del sistema di decontaminazione approfondita di grande capacità (gc) su aps 8x8/actl 6x6”.
Tutto ciò considerato, la decisione dell’Amministrazione di non concedere il trasferimento si appalesa priva dei vizi contestati dal momento che, sebbene succintamente motivata, è coerente con l’esigenza di mantenere il ricorrente nella attuale sede di appartenenza, trattandosi di militare con un incarico altamente specialistico e per il quale l’Amministrazione ha effettuato un cospicuo investimento formativo nel suo addestramento e che può espletare le sue mansioni e i suoi compiti nella maniera più efficace ed efficiente possibile per l’Amministrazione proprio rimanendo nell’attuale sede di Xxxx.
9.2 Quanto alla circostanza che nel corso del 2022 il ricorrente abbia goduto per tre volte consecutive dell’assegnazione temporanea presso la sede di Xxxx, il Collegio ritiene che tale fatto non sia rilevante né per predicare la contraddittorietà dell’azione amministrativa né per sostenere che presso la sede di Xxxx vi fosse un posto organico che prevedesse le mansioni di operatore XXXX.
Così come dedotto dall’Amministrazione, infatti, tale assegnazione è disciplinata dalla Direttiva d’impiego del Personale militare P-001 (prodotta in atti), la quale consente per gravi e contingenti motivi di essere assegnati per un periodo di 60 gg + 60 gg nel corso dell’anno indipendentemente dalla posizione organica, per far fronte a problematiche gravi ma risolvibili nell’arco dell’assegnazione medesima. L’art. 5.4.5 della circolare invero prevede espressamente che il beneficio in questione può essere concesso nei casi eccezionali “non risolvibili mediante tutti gli altri strumenti normativi a disposizione del personale, con particolare riferimento a quelli previsti dal Legislatore (es. L. n. 104/1992)…”, il che rende evidente che, lungi dal concretizzare il vizio di contraddittorietà, la concessione del beneficio in questione è avvenuta anche perché la situazione non era risolvibile mediante la misura dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992; a differenza di quanto previsto dalla norma di legge esaminata, infatti, la circolare in commento non subordina il trasferimento al fatto che l’istante possa svolgere nella sede di destinazione mansioni analoghe a quelle espletate nella sede d’origine.
Per tutto quanto esposto, si deve concludere nel senso che, quand’anche fosse provato che il ricorrente durante il periodo impiegato presso la sede di Xxxx abbia concretamente svolto compiti relativi al ritiro e cessione di materiale XXXX, ciò in ogni caso non varrebbe a rendere senz’altro meritevole di accoglimento l’istanza ex art. 33 l. 104/1992 dal momento che nel procedimento amministrativo in esame l’Amministrazione rimane sempre titolare del potere discrezionale di ponderare i contrapposti interessi e determinare in quale sede il militare, considerate anche le esigenze della persona affetta da handicap da accudire, debba essere assegnato.
9.3 Da ultimo, con riguardo a quanto affermato nel provvedimento impugnato secondo cui “nella sede di Xxxx non sono previste posizioni organiche di operatore XXXX, corrispondenti al ruolo e grado dell’istante” e alla contestazione attorea secondo cui tale fatto non potrebbe ritenersi provato perché l’Amministrazione non avrebbe mai depositato in giudizio adeguata prova documentale (le tabelle organiche), il Collegio osserva che nell’allegato 4 delle memorie del Ministero è presente l’appunto prot. n. 285 con cui il DIPE propone di respingere l’istanza attorea e a cui è acclusa la “scheda di valutazione” dalla quale emerge, oltre il fatto che presso il xxxx Reggimento Xxxx di Xxxx vi sia una carenza di 38 militari per quanto riguarda la professionalità “Operatore XXXX” (F.O. pari a 355 unità e F.E. pari a 317 unità), che presso la sede di Xxxx non è prevista la qualifica “Operatore XXXX” (ciò si desume dalla circostanza che per la sede di Xxxx viene riportato unicamente il dato complessivo, mentre il sistema non ha dato alcun risultato per la qualifica “Operatore XXXX” appunto perché inesistente).
Alla luce di tale documento, il Collegio ritiene provato il fatto che presso il xxxx Reggimento Artiglieria Terrestre di Xxxx non sussiste la posizione organica “Operatore XXXX”.
10. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
11. Le spese di lite possono essere interamente compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Gianluca Amenta        Giovanni Iannini
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



 

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