Tar 2025 - I ricorrenti sono appartenenti al nucleo sommozzatori presso il Comando Stazione Navale di OMISSIS della Guardia di Finanza.
- Essi possiedono il brevetto di operatore subacqueo, conseguito presso il Comsubin della Marina Militare.
- L’obiettivo è ottenere riconoscimenti e diritti economici e previdenziali relativi alla loro attività di operatore subacqueo.
2. **Istanza presentata e motivazioni**:
- **Data di presentazione**: 15 dicembre 2017.
- **Richieste principali**:
a) Riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo come attività usurante.
b) Riconoscimento e pagamento al 100% dell’indennità di operatore subacqueo.
c) Estensione dell’indennità anche alla fase successiva alla prima immersione.
3. **Risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze / Comando Generale della Guardia di Finanza**:
- Risposta negativa alle istanze con motivazioni specifiche:
- **Riconoscimento degli anni di servizio**: può essere fatto una sola volta, e solo secondo l’indennità più favorevole, senza distinzione di specialità o qualifica.
- **Indennità di operatore subacqueo**: deve essere corrisposta al 50% dell’indennità mensile pensionabile, indipendentemente dal livello di rischio.
- **Calcolo dell’indennità**: non si basa sul numero di immersioni, ma sulla base di una indennità mensile pari al 180% dell’indennità operativa di base e di una quota giornaliera di 1/30 di tale importo.
- **Metodo di pagamento**: continuativo, secondo gli importi definiti dal «Prontuario delle Competenze».
4. **Azioni giudiziarie e finalità**:
- I ricorrenti agiscono in giudizio per:
- **Accertare il diritto** alla corresponsione dell’indennità supplementare per truppe da sbarco, unità anfibie e incursori subacquei al 100%.
- **Cumulabilità**: questa indennità con l’indennità di imbarco al 50%, come previsto per gli operatori subacquei della Marina Militare.
- **Riconoscimento dell’indennità pensionabile di immersione**, in conformità con varie norme di legge e regolamenti:
- Legge 78/1983, D.P.R. 359/96, legge 78/1983 art.17, art. 18 commi 1 e 5, D.P.R. 164/2002, D.P.R. 51/2009, Decreto legislativo 195/1995, D.P.R. 254/1999.
5. **Richiesta di riconoscimento di attività usurante**:
- I ricorrenti chiedono che anche il loro servizio di operatore subacqueo sia considerato attività usurante, con almeno un terzo degli anni di servizio fino al congedo.
- Motivo: le condizioni operative e di impiego sono equiparate a quelle del personale subacqueo delle Forze Armate, in particolare della Marina Militare, ai sensi dell’art. 19 della legge 183/2010.
6. **Quadro normativo di riferimento**:
- Legge 78/1983 e relative norme (art. 9, art. 17, art. 18, art. 44 del D.P.R. 164/2002, art. 10 comma 1 del D.P.R. 51/2009).
- Decreto legislativo 195/1995 (art. 3, lettera b).
- D.P.R. 254/1999, art. 52, comma 2.
- Legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 19, riguardante il riconoscimento di attività usuranti per il personale militare.
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**Sintesi e commento**:
Il nucleo di sommozzatori della Guardia di Finanza, con brevetto rilasciato dalla Marina Militare, chiede di ottenere benefici economici e previdenziali riconosciuti normalmente al personale militare subacqueo o impegnato in attività usuranti. In particolare, rivendicano:
- il riconoscimento di un terzo degli anni di servizio come attività usurante,
- il pagamento integrale dell’indennità di operatore subacqueo,
- il riconoscimento dell’indennità pensionabile di immersione.
Il Ministero ha risposto negativamente, motivando che tali indennità sono riconosciute e calcolate in modo standardizzato, senza considerare il numero di immersioni o il rischio specifico. La richiesta di equiparazione e di riconoscimento di attività usurante si basa sulla similitudine delle condizioni operative con quelle del personale militare subacqueo, che gode di specifici benefici previsti dalla normativa.
Il ricorso si inserisce nel quadro di una rivendicazione di diritti specifici per una categoria di personale che svolge attività ad alto rischio e usurante, e che chiede che siano riconosciuti i relativi benefici legali e previdenziali, in linea con le norme di settore e le pratiche adottate per il personale militare.
Pubblicato il 08/08/2025
N. 00643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2018, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato omissis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in OMISSIS, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
Provvedimento N.112837 del 13/04/2018, avente ad oggetto “Istanza di riconoscimento dell’indennità di specializzazione varie degli appartenenti al Nucleo Sommozzatori” notificato al ricorrente, Finanziere OMISSIS Francesco “125167N” il 13/04/2018; Provvedimento N.112777 del 13/04/2018, avente ad oggetto “Istanza di riconoscimento dell’indennità di specializzazione varie degli appartenenti al Nucleo Sommozzatori” notificato al ricorrente, Appuntato Scelto OMISSIS ” il ; Provvedimento N. del x, avente ad oggetto “Istanza di riconoscimento dell’indennità di specializzazione varie degli appartenenti al Nucleo Sommozzatori” notificato al ricorrente, Brigadiere OMISSIS x” il x; Provvedimento N.1x del 12/04/2018, avente ad oggetto “Istanza di riconoscimento dell’indennità di specializzazione varie degli appartenenti al Nucleo Sommozzatori” notificato al ricorrente, Luogotenente x “x” il 12/04/2018; In riferimento alle istanze presentate e volte a : 1) il riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, considerando le medesime condizioni operative di impiego ed anzianità di servizio, al pari del suindicato personale subacqueo delle Forze Armate, quale la Marina Militare; 2) per il riconoscimento della cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici; 3) per il riconoscimento e la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo;
Per l’accertamento ed il riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanze presentate il 15 dicembre 2017 i ricorrenti, appartenenti al nucleo sommozzatori presso il Comando Stazione Navale di OMISSIS della Guardia di Finanza, in possesso del brevetto di operatore subacqueo, conseguito presso il Comsubin della Marina Militare, chiedevano a) il riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata durante la funzione operatore subacqueo; b) il riconoscimento e la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo; c) tale indennità anche nella fase successiva alla prima immersione.
Le dette istanze sono state tutte riscontrate in senso negativo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, con le seguenti motivazioni, “la maggiorazione degli anni di servizio può essere riconosciuta, senza distinzione di specialità o qualifica, per una sola volta e in base all'indennità più favorevole; l'indennità in argomento deve essere corrisposta in misura pari al 50% dell'indennità mensile pensionabile, a prescindere dal livello di rischio a cui è sottoposto l'operatore subacqueo; la stessa non viene commisurata al numero di immersioni effettuate, bensì corrisposta, nella misura mensile del 180% dell'indennità operativa di base e nella misura giornaliera di 1/30 dell'importo mensile, in modo continuativo, sulla base degli importi definiti dal «Prontuario delle Competenze».
Agiscono, quindi, avanti questo Tribunale per l’accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione dell’indennità supplementare per truppe da sbarco, unità anfibie e per incursori subacquei nella misura del 100%, cumulabile con l’indennità di imbarco nella misura del 50%, al pari degli operatori subacquei della Marina Militare, disciplinata dall’art. 9 legge 78/1983, D.P.R. 359/96 in relazione all’art.17 della legge 78/83 e l’indennità pensionabile di immersione secondo quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 5 della legge 23 marzo 1983 n.78, art. 44 del D.P.R. 18/06/2002 n°164, art.10, comma 1 del D.P.R.16/04/2009 n°51; del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195(art.3, lettera b) ; art. 52, comma 2 del D.P.R. 254/99.
Chiedono, altresì, il riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio e fino al congedo per l’attività usurante espletata durante la funzione di operatore subacqueo, considerando le medesime condizioni operative di impiego ed anzianità di servizio, al pari del personale subacqueo delle Forze Armate, quale la Marina Militare ai sensi dell’art.19, primo e terzo comma, legge 4 novembre 2010 n°183.
Si sono costituiti per resistere il Ministero per Economia e Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza, eccependo preliminarmente difetto di giurisdizione di questo Giudicante a favore della giurisdizione contabile, per la parte del ricorso in cui si richiede il cumulo dell’indennità di subacqueo e di imbarco, a fini pensionistici.
Dopo lo scambio delle memorie e la discussione orale, all’udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, sul rilievo che non sussiste la giurisdizione del giudice delle pensioni, ma quella del giudice del rapporto di lavoro, sulla domanda del militare che pretenda la rideterminazione della pensione tenendo conto di emolumenti stipendiali di cui lamenta la mancata corresponsione nel corso del rapporto di lavoro, in quanto, sebbene la pretesa giudiziale abbia natura pensionistica, il cuore della controversia non è costituito dalla mancata valorizzazione, in occasione della liquidazione del trattamento di quiescenza, di specifiche retribuzioni relative al servizio svolto, ma dal mancato riconoscimento di queste ultime da parte dell'amministrazione datoriale (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, 13/12/2024, n. 44).
Ciò premesso il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
I ricorrenti mirano ad ottenere il riconoscimento di benefici economici e pensionistici connessi allo svolgimento dell’attività di operatore subacqueo, chiedendo che il proprio trattamento sia parificato a quello spettante a chi svolge analoghe funzioni nelle Forze Armate, in particolare nella Marina Militare.
Nella sostanza ciò che si chiede è, alternativamente, o la diretta applicazione in via ermeneutica ed analogica di trattamenti riservati a categorie di lavoratori ritenute omogenee, in assenza di disposizioni esplicite e specifiche inerenti i ricorrenti, oppure sollevarsi questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza della normativa che tali trattamenti non riconosce espressamente.
È, tuttavia, già stato chiarito, con statuizioni dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che “L'art. 52, comma 2, del d.P.R. 254/99 (…) stabilisce espressamente che le indennità di cui all'art. 9 della legge 78/83 competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'art. 41, comma 1, (personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza), che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile".
Stante il chiaro tenore della disposizione, a decorrere dal 1 gennaio 1999 la cumulabilità è limitata al 50% rispetto alle altre indennità (….).
3.2. Nel rivendicare la corresponsione della indennità in forma piena (pari al 100%) gli istanti deducono la disparità di trattamento (….).
La censura, tuttavia, non merita accoglimento, tenuto conto dell'amplissima discrezionalità di cui gode il legislatore nella determinazione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, della diversità delle posizioni soggettive prese a raffronto per dedurne la disparità di trattamento e della complessiva ragionevolezza della previsione e del sistema che ne deriva (….) “…l'art. 59, comma 1, lett. a) della legge n. 449/1997 stabilisce che "...gli aumenti di supervalutazione d’ufficio eccedenti i 5 anni, qualora maturati entro il 31/12/1997, non sono ulteriormente aumentabili... a partire dal 1° gennaio 1998 i periodi massimi computabili ai fini pensionistici non possono eccedere complessivamente 5 anni...";(…) - l'indennità di operatore subacqueo, contemplata dall'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983 n. 78 e corrisposta ai sensi dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, è cumulabile nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile. Pertanto, avuto riguardo alla corretta corresponsione del beneficio, l'istanza formulata dall'interessato, relativa all'innalzamento dell'indennità alla misura del 100%, non merita, purtroppo, accoglimento;
- l'art. 3 del D.P.R. 5 maggio 1975 n. 146 contempla l'indennità di rischio inerente l'attività di immersione spettante agli operatori subacquei e richiama la tabella C per la determinazione di) misure e modalità di corresponsione; trattasi, nello specifico, di beneficio correlato alle ore di effettiva immersione, per cui nulla compete per le fasi successive alla stessa”, (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 27 maggio 2023, n. 816; in termini T.A.R. Lazio, Roma, sez. I stralcio, 2 febbraio 2024, n. 2093 e T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 15 luglio 2022, n. 309).
Tenuto conto dell'amplissima discrezionalità di cui gode il legislatore nella determinazione dei trattamenti economici, nonché pensionistici, dei pubblici dipendenti (anche in virtù dei riflessi sulle finanze pubbliche implicati e del necessario rispetto dell’art. 81 Cost., cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 14 aprile 2011, n. 3238) e degli orientamenti pretori consolidatisi (cfr. oltre alle pronunce sopra richiamate, T.A.R. Veneto, sez. IV, 10 luglio 2023, n. 1029 e giurisprudenza ivi citata) il Collegio non ravvisa elementi per sollevare la richiesta questione di legittimità costituzionale.
Non appare, infatti, irragionevole, quindi contrario all’art. 3 (o 36) della Costituzione, il diverso trattamento che il legislatore ha riservato al personale della Guardia di Finanza e a quello della Marina militare, ancorché vantanti medesimo brevetto di sommozzatore, stante la diversità di funzioni istituzionali delle due Amministrazioni, che giustifica la diversità di disciplina riguardo ai relativi effettivi.
Non è, dunque, ravvisabile una disparità di trattamento tra categorie omogenee di militari, stante la mancanza di assoluta identità tra funzioni istituzionali delle strutture di appartenenza.
Con statuizioni riferite al personale della Polizia di Stato, ma qui ripetibili in quanto espressione di principi generali nella specie applicabili, è stato anche di recente affermato in giurisprudenza che “Invero le diverse discipline normative riguardanti lo statuto giuridico ed economico, ivi comprese le indennità oggetto del presente giudizio, dei sommozzatori della Polizia di Stato e dei sommozzatori delle altre Forze armate sono autonome e dettate con riguardo alle specificità delle funzioni e attività lavorative di ciascuna struttura di riferimento. Ciò le rende non comparabili secondo i principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, invocati dal ricorrente, ai fini della estensione analogica di disposizioni dettate per le altre forze di sicurezza, a prescindere dagli aspetti messi in luce della omogeneità per molti aspetti di qualità e quantità della prestazione effettuata in quanto sommozzatori.
10. In maggior dettaglio, l’indennità c.d. di immersione, a cui l’appellante fa riferimento, è da intendersi riferita a quella di operatore subacqueo ex art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare». Trattasi della «Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei» attribuita agli ufficiali e ai sottoufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica, in possesso di brevetto militare di operatore subacqueo o incursore, successivamente estesa al personale sommozzatore della Polizia di Stato. Ridetta estensione, tuttavia, operata dal d.P.R. n. 254 del 1999, stabilisce inequivocabilmente che la relativa misura economica tabellare è ridotta al 50 %” (….) in considerazione della natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione, segnatamente per quello non contrattualizzato, che trova il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico, né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati. In sintesi, l’estensione in via analogica di una disciplina normativa non è ammissibile in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento economico/retributivo sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali del rapporto di lavoro e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo. Tali principi non possono che ribadirsi con riguardo a tutte le pretese azionate nel presente giudizio. 13. Né giova al ricorrente il richiamo all’art. 36 della Costituzione, dovendosi escludere l’omogeneità delle prestazioni, per quanto già argomentato” (Consiglio di Stato, sez. II, 6 maggio 2024, n. 4080).
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
Sono ravvisabili sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Belfiori Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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