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09 maggio 2025

La pronuncia della Cassazione n. 16969 del 2025 offre importanti spunti di riflessione sulla natura e sulla ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione ex articolo 131-bis del Codice Penale, in relazione all’articolo 111, comma 7 della Costituzione.

 

La pronuncia della Cassazione n. 16969 del 2025 offre importanti spunti di riflessione sulla natura e sulla ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione ex articolo 131-bis del Codice Penale, in relazione all’articolo 111, comma 7 della Costituzione.

**Contesto normativo e giurisprudenziale**

L’articolo 131-bis del Codice Penale introduce un’ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, una causa di esclusione della punibilità che si basa sulla natura sostanziale del principio. La norma, infatti, prevede che, in presenza di determinate condizioni, il fatto non è punibile, con effetti di carattere definitivo e sostanziale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l’ordinanza di archiviazione adottata in applicazione di questa norma non costituisce una sentenza nel senso tradizionale, ma ha comunque natura decisoria, per quanto riguarda la questione di diritto soggettivo della non punibilità.

**Caratteri dell’ordinanza di archiviazione ex articolo 131-bis Cp**

Secondo la Cassazione n. 16969/2025, questa ordinanza, pur non avendo la forma di una sentenza, possiede i caratteri costitutivi di una decisione definitiva sui diritti soggettivi, cioè sulla non punibilità del soggetto, e quindi può essere considerata come un atto decisorio di portata sostanziale. Essa, infatti, decide in modo definitivo sulla preclusione dell’azione penale e sulla non punibilità del fatto, incidendo sui diritti soggettivi dell’imputato.

**Ricorribilità per cassazione**

La questione fondamentale affrontata dalla pronuncia concerne la ricorribilità di tale ordinanza per cassazione. Secondo l’articolo 111, comma 7, della Costituzione, i provvedimenti che decidono definitivamente sulle questioni di diritto soggettivo sono ricorribili per cassazione. La Corte di Cassazione ha quindi affermato che, anche se l’ordinanza di archiviazione ex articolo 131-bis Cp non è una sentenza, essa può essere ricorribile per cassazione se decide in modo definitivo su questioni di diritto soggettivo, in quanto assume i caratteri di una decisione di natura sostanziale.

**Impatti e implicazioni pratiche**

Questa pronuncia evidenzia come la giurisprudenza attribuisca particolare rilievo alla natura sostanziale e definitiva delle decisioni che incidono sui diritti soggettivi, anche se adottate con strumenti non tradizionalmente formali come l’ordinanza di archiviazione. Ciò comporta che le parti coinvolte possono impugnare tali provvedimenti, mantenendo così un livello di tutela giurisdizionale adeguato alle questioni di diritto soggettivo.

**Conclusioni**

In sintesi, la Cassazione n. 16969/2025 chiarisce che l’ordinanza di archiviazione ex articolo 131-bis Cp, pur non assumendo la forma di una sentenza, ha natura decisoria definitiva sui diritti soggettivi dell’imputato e può essere ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione. La pronuncia ribadisce l’importanza di riconoscere la natura sostanziale e definitiva di tali atti, rafforzando il ruolo del giudice di legittimità nel garantire tutela ai diritti soggettivi e nel garantire la corretta interpretazione delle norme sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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