Consiglio di Stato 2025-la sentenza si concentra sulla corretta applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di dipendenza da causa di servizio di infermità e dei criteri per riconoscere le condizioni di eccezionalità delle condizioni di servizio dei militari.
1. **Principio generale sulla dipendenza da causa di servizio**
Il Consiglio di Stato afferma che, affinché si possa riconoscere la dipendenza da causa di servizio di un’infermità, è necessario dimostrare un nesso causale o concausale tra la condizione morbosa e l’attività di servizio svolta dal soggetto. In altre parole, non basta che il soggetto abbia un’infermità o abbia subito un disagio psico-fisico; occorre che questa condizione sia strettamente correlata all’attività lavorativa svolta, con una relazione causalmente significativa.
2. **Disagio psico-fisico come elemento intrinseco alla professione militare**
Il secondo aspetto evidenziato riguarda il fatto che un certo livello di stress e disagio è "immanente" all’attività militare e alle funzioni delle forze di polizia. Questi aspetti sono considerati caratteristici e generalmente non costitutivi di una causa di servizio, a meno che non raggiungano livelli di eccezionale intensità e gravità. In assenza di tali livelli, il disagio non può essere considerato come causa efficiente e determinante per il riconoscimento della causa di servizio.
3. **Applicazione dei principi al caso concreto**
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato questi principi nel caso esaminato. In particolare, ha escluso che le condizioni di servizio del ricorrente, che era autista e addetto alla segreteria del Generale Comandante e conducente di automezzi militari, fossero di natura eccezionale o straordinaria. Le attività svolte dal ricorrente sono state giudicate fisiologiche rispetto alla sua funzione, sia in Italia che all’estero, e non hanno superato i limiti di normalità delle mansioni militari.
4. **Missione in -OMISSIS- e condizioni di vita durante la missione**
Per quanto riguarda la missione di due mesi in -OMISSIS-, il ricorrente lamentava disagio e stress legati alle condizioni di vita (alimentazione con razioni K, sonno all’aperto, igiene con materiali di fortuna). Tuttavia, il giudice ha ritenuto che tali condizioni, pur rappresentando sicuramente delle difficoltà, non costituiscono situazioni eccezionali o di gravità tale da poter essere considerate come cause di servizio rilevanti ai fini del riconoscimento di un danno da causa di servizio. Sono, piuttosto, aspetti fisiologici e connessi alle caratteristiche delle mansioni militari, che non assumono carattere di eccezionalità tale da giustificare un riconoscimento giuridico diverso.
**In sintesi**, il Consiglio di Stato ribadisce che per il riconoscimento della causa di servizio occorre un nesso causale diretto e significativo tra l’infermità e l’attività di servizio, tenendo conto della natura normale delle condizioni di disagio e stress insite nelle attività militari, salvo che tali condizioni non raggiungano livelli di eccezionalità e gravità. Nel caso esaminato, le condizioni di vita e di lavoro del ricorrente sono state giudicate fisiologiche e non eccezionali, quindi non idonee a determinare il riconoscimento della causa di servizio.
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