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08 maggio 2025

Cassazione 2025- la pronuncia riguarda la violazione dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di attivare e completare il procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali**

 

Cassazione 2025- la pronuncia riguarda la violazione dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di attivare e completare il procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali**

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**Premessa**

Nel contesto del pubblico impiego, la disciplina che regola l’assegnazione degli incarichi dirigenziali e le relative obbligazioni della PA è complessa e articolata. La Cassazione 2025 si inserisce in questa cornice, affrontando la questione della responsabilità della PA in caso di omissioni procedurali e la natura della tutela del dipendente danneggiato.

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**Il quadro normativo di riferimento**

L’articolo 19 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono garantire il regolare funzionamento dei procedimenti finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali, assicurando trasparenza, imparzialità e tempestività. La mancata attivazione o il completamento di tali procedure può configurare una violazione di obblighi di natura pubblicistica, con conseguenze sulla posizione del dipendente.

Inoltre, il principio di responsabilità extracontrattuale della PA, previsto dall’articolo 2043 c.c., si applica anche nel settore pubblico, consentendo al dipendente di agire per il risarcimento del danno derivante da omissioni o ritardi.

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**La questione centrale della decisione**

La Cassazione 2025 affronta il tema della legittimazione del dipendente a chiedere, in caso di inadempimento della PA, non l’adempimento del procedimento, ma il risarcimento del danno causato dalla mancata attivazione e completamento del procedimento stesso. La pronuncia chiarisce che:

- **L’obbligo della PA di attivare e completare il procedimento**: La violazione di tale obbligo, pur non arrecando immediatamente un danno patrimoniale diretto, può comportare un danno alla "perdita di chance" di ottenere un incarico dirigenziale e, conseguentemente, la parte variabile della retribuzione di posizione e l’indennità di risultato.

- **Il diritto del dipendente**: Non si configura un diritto soggettivo immediato e certo all’assegnazione dell’incarico, ma piuttosto un interesse legittimo alla corretta e tempestiva attivazione del procedimento. La violazione di tale obbligo, quindi, non legittima un’istanza di adempimento coattivo, ma solo una richiesta di risarcimento del danno subito.

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**La natura del danno risarcibile**

Secondo la Cassazione, il danno risarcibile non riguarda l’adempimento dell’obbligo, bensì la perdita della "chance" di ottenere benefici economici connessi all’incarico dirigenziale, quali:

- La parte variabile della retribuzione di posizione;
- L’indennità di risultato.

Tale danno si configura come una perdita di possibilità futura, che può essere quantificata in sede di risarcimento.

**Importanza della "perdita di chance"**

La giurisprudenza consolidata riconosce che la perdita di chance rappresenta un danno patrimoniale, risarcibile allorché si dimostri che l’evento dannoso abbia pregiudicato concretamente le possibilità di conseguire un vantaggio patrimoniale futuro. Nel caso in esame, la mancata attivazione del procedimento ha impedito al dipendente di concorrere all’assegnazione degli incarichi, determinando così la perdita di questa chance.

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**Elemento soggettivo e responsabilità della PA**

La responsabilità della Pubblica Amministrazione si fonda sulla colpa o sulla colpa grave, in linea con i principi di responsabilità extracontrattuale. La Cassazione sottolinea che:

- È necessario dimostrare che la PA abbia omesso volontariamente o per negligenza di attivare il procedimento;
- La responsabilità non si estende all’adempimento sostanziale del procedimento, ma alla sua mancata attivazione o completamento in modo tempestivo e corretto.

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**Conclusioni pratiche**

- Il dipendente pubblico non può pretendere l’adempimento coattivo del procedimento, ma può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla perdita della chance di ottenere i benefici economici connessi agli incarichi dirigenziali.
 
- Il risarcimento si basa sulla quantificazione della perdita di chance, che rappresenta un danno patrimoniale risarcibile secondo i criteri di causalità e di probabilità.

- La sentenza rafforza il principio secondo cui l’inerzia o l’omissione della PA in attività procedurali può costituire fonte di responsabilità, con conseguente risarcimento del danno.

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**In sintesi**

La Cassazione 2025 evidenzia che la violazione dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di attivare e completare i procedimenti per il conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente a chiedere non l’adempimento del procedimento stesso, bensì il risarcimento del danno per la perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l’indennità di risultato. Tale orientamento rafforza la tutela del diritto soggettivo del dipendente pubblico alla corretta gestione procedurale e alla responsabilità della PA per omissioni che arrecano danno patrimoniale.


 

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