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08 maggio 2025

Il 2025 si apre con un’importante decisione del Tribunale Amministrativo di Latina che mette fine a una lunga controversia tra il Comune di Sperlonga e 34 famiglie residenti nella zona. La vicenda riguarda un conguaglio economico richiesto dall’ente locale, che nel 2025 è stato bocciato pienamente dal TAR, segnando una vittoria significativa per le famiglie coinvolte.

 

Il 2025 si apre con un’importante decisione del Tribunale Amministrativo di Latina che mette fine a una lunga controversia tra il Comune di Sperlonga e 34 famiglie residenti nella zona. La vicenda riguarda un conguaglio economico richiesto dall’ente locale, che nel 2025 è stato bocciato pienamente dal TAR, segnando una vittoria significativa per le famiglie coinvolte.

Contesto della vicenda
Nel corso degli ultimi anni, il Comune di Sperlonga aveva avanzato una richiesta di conguaglio di circa 3 milioni di euro nei confronti delle 34 famiglie, in relazione a un esproprio risalente a diversi anni fa. La richiesta si basava presumibilmente su presunti compensi o indennizzi non corrisposti o ricalcolati in modo controverso, generando una disputa lunga e complessa. Le famiglie, che si sono opposte alla richiesta, sostenevano di aver subito un esproprio che, secondo loro, non era stato gestito correttamente o equamente, e di non dover quindi sostenere ulteriori oneri economici.

La sentenza del TAR
Il 5 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo di Latina ha emesso una sentenza che rappresenta un punto di svolta. La corte ha respinto la richiesta di conguaglio avanzata dal Comune, considerando che la richiesta di circa 3 milioni di euro non trovava fondamento nelle normative vigenti o nei fatti accertati. La decisione del TAR si basa probabilmente su analisi tecniche e legali approfondite, che hanno evidenziato come l’esproprio e l’indennizzo già corrisposto, o comunque le modalità di calcolo proposte dal Comune, non fossero corretti o proporzionati.

Implicazioni e conseguenze
Questa sentenza rappresenta un importante precedente per le altre controversie di natura analoga che coinvolgono enti pubblici e cittadini. Innanzitutto, rafforza la posizione dei cittadini nella difesa dei propri diritti e risparmi, contribuendo a limitare il potere di richiesta di conguagli esorbitanti da parte degli enti pubblici senza un adeguato fondamento legale.

Per le 34 famiglie di Sperlonga, questa decisione significa aver evitato un peso economico notevole e aver ottenuto un riconoscimento legale della correttezza della loro posizione. Per il Comune, invece, il rifiuto del conguaglio comporta probabilmente una revisione delle proprie strategie di recupero crediti e un ripensamento delle modalità di gestione delle espropriazioni.

In conclusione, questa sentenza del 2025 si inserisce in un quadro più ampio di tutela dei diritti dei cittadini contro richieste economiche sproporzionate da parte degli enti pubblici, e rappresenta un esempio positivo di giustizia e attenzione ai principi di legalità e correttezza amministrativa.





Pubblicato il 05/05/2025
N. 00429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2023 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
….
contro
Comune di Sperlonga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marco Tomassi, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
.., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
(i) della determina n. 113 del 24 ottobre 2023, pubblicata nell'albo pretorio on line del Comune di Sperlonga il 25 ottobre 2023, del Responsabile Ufficio Unico Segreteria Generale Intercomunale, AREA I Contenzioso – Affari Legali, avente per oggetto «Accertamento somme a titolo di conguaglio relativo al corrispettivo di concessione del diritto di superficie sulle aree comprese nel piano di zona della legge 18.04.1962, n. 167, comprensorio C1B nel Comune di Sperlonga, ai sensi della Legge 22.10.1971 n. 865, art. 35, assegnate alla Cooperativa .. a. r.l.»
(ii) in parte qua, del Capitolo n. 4004 – art. 1 del Bilancio del Comune di Sperlonga, destinato alle “Entrate da conguaglio aree in diritto di superficie”, Codice Bilancio 4.04.01.08999;
(iii) in parte qua, della Memoria trasmessa dal Comune alla Corte dei Conti in vista dell'Udienza dell'Adunanza Pubblica convocata dal Presidente, con Ordinanza n. 55 del 17 ottobre 2013, per il 7 novembre 2023;
(iv) della delibera di Giunta n. 118 del 3 novembre 2023, pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Sperlonga il 4 novembre 2023, di affidamento all'avv. .. dell'incarico di intraprendere le azioni giudiziarie nei confronti degli assegnatari del diritto di superficie per il recupero del conguaglio;
(v) di ogni atto presupposto e/o conseguente e/o comunque attinente, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alle intimazioni di pagamento inviate ai ricorrenti e, per quanto di ragione, alla determina a contrarre n. 99 del 11 ottobre 2022, di incarico al geom. Ermanno Ferraro della redazione della perizia di stima del preteso conguaglio e di ogni atto con il quale il Comune di Sperlonga ha approvato e fatto propria la perizia di stima redatta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 18/1/2024:
Per l'annullamento
(vi) della Deliberazione del Consiglio Comunale di Sperlonga n. 25 del 30 novembre 2023, pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Sperlonga il 9 dicembre 2023, avente per oggetto «VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)», nella parte in cui approva la variazione del bilancio prevedendo le poste derivanti dalla determina n. 113 del 24 ottobre 2023;
(vii) degli allegati a) e b) alla suddetta delibera di C.C. n. 25 del 30 novembre 2023, nelle parti in cui riportano come poste quelle derivanti dalla determina n. 113 del 24 ottobre 2023 (capitolo 4004 - ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE – Cod. Bilancio 4.04.01.08.999; capitolo 3241 - SPESE CONGUAGLIO AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE – Cod. Bilancio 08.02-2.02.01.09.014); (viii) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga e di Marco Tomassi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato gli atti e provvedimenti -dettagliatamente descritti in epigrafe- con i quali il Comune di Sperlonga ha determinato le somme ad esso dovute a titolo di conguaglio relativo al corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sulle aree comprese nel Piano di Zona ex L. 18 aprile 1962, n. 167, comprensorio C1B, ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, art. 35, assegnate alla Cooperativa .. a. r.l.
Essi hanno premesso di essere assegnatari del diritto di superficie relativo agli alloggi di edilizia economica e popolare realizzati dalla concessionaria del diritto di superficie, per la durata di 99 anni, sulle aree ricadenti nel comprensorio C1B del Piano di Zona adottato con deliberazione consiliare n. 261 del 14 novembre1985, oggetto della convenzione Rep. n. 142 del 13 gennaio 1987.
Hanno più nel dettaglio esposto che:
-il Comune di Sperlonga, con delibere consiliari nn. 76 e 78 del 12 luglio 1986 e nn. 125 e 126 del 3 settembre 1986, ha delegato la Cooperativa .. all’espropriazione dei terreni ricadenti nel comprensorio C1B del citato Piano di Zona, autorizzandola ad occuparli in via d’urgenza per un periodo di cinque anni, per la costruzione dei predetti alloggi di edilizia economia e popolare;
-con convenzione Rep. n. 142 del 13 gennaio 1987, il Comune di Sperlonga ha concesso alla medesima Cooperativa .. a.r.l. il diritto di superficie per la durata di 99 anni sulle aree ricadenti nel su citato comprensorio, da destinarsi all’edilizia economica e popolare, per la realizzazione del programma costruttivo di abitazioni ed altri locali accessori e relative aree di pertinenza nei limiti e secondo le modalità fissate dall’atto convenzionale;
-il corrispettivo della concessione del diritto di superficie veniva stabilito, in base alla relazione tecnico-finanziaria dei costi di attuazione del Piano di Zona ed alla deliberazione consiliare n. 2 dell’8 gennaio 1987, in Lire 10.000 al mq e che, come stabilito dall’art. 3 della Convenzione, la Cooperativa corrispondeva al Comune la somma di Lire 95.400.000, quale corrispettivo del costo di acquisizione delle aree, e di Lire 39.439.400, quale costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate o da realizzare a cura e spese del Comune, pari al 60% del costo globale, come previsto dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10 e art. 21 L.R. 12 settembre 1977, n. 35;
-successivamente insorgeva una controversia in materia di usi civici, definita con verbale di conciliazione del 16 maggio 1989, all’esito del quale la Cooperativa versava al Comune di Sperlonga l’ulteriore importo di Lire 206.022.000, pari a euro 106.401,48; con sentenza n. 12/2009 (passata in giudicato) il Commissario agli usi civici per la Toscana, Lazio ed Umbria accertava la natura privata dei terreni oggetto di concessione, così che la somma versata per la liquidazione dell’uso civico risultava essere non dovuta e, tuttavia, veniva illegittimamente trattenuta dal Comune di Sperlonga;
-l’importo complessivo versato dalla Cooperativa, sia quale corrispettivo del diritto di superficie che per la (non dovuta) liquidazione degli usi civici, pari a euro 176.040,22, veniva ripartito pro quota tra gli assegnatari degli alloggi, tra cui i ricorrenti stessi;
-nonostante l’avvenuta realizzazione del programma costruttivo convenzionato, l’Amministrazione non perfezionava il procedimento di esproprio con l’emanazione del relativo decreto. Gli ex proprietari dei terreni pertanto agivano in giudizio ottenendo, con sentenze della Corte d’appello di Roma 23 novembre 2021, n. 7752 e 27 giugno 2023 n. 464, la condanna del Comune di Sperlonga, in solido con la Cooperativa .. a r.l., al pagamento della somma complessiva di euro 916.992,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata per via dell’accessione invertita, attraverso cui il Comune aveva acquisito la proprietà dei predetti terreni;
-con determinazione a contrarre n. 99 dell’11 ottobre 2022 – Reg. Gen. 736/2022, a firma del Capo Area 2–- Territorio e Ambiente, il Comune di Sperlonga affidava ad uno studio tecnico l’incarico per la redazione di una perizia di stima, finalizzata a valutare le aree oggetto di esproprio quantificando l’eventuale importo a titolo di conguaglio, relativamente al corrispettivo di cessione del diritto di superficie, attualizzando ai valori di mercato vigenti le aree di cui alle Deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 e 78 del 12 luglio 1986, nn. 125 e 126 del 3 settembre 1986;
-quindi, il Comune di Sperlonga intimava ai ricorrenti il pagamento delle somme così determinate e, con i provvedimenti impugnati, accertava l’importo complessivo dovuto a titolo di conguaglio, attualizzato ai valori di mercato vigenti, relativo al corrispettivo di concessione del diritto di superficie sulle porzioni immobiliari realizzate nell’ambito del piano di edilizia economica popolare – aree ricadenti nel comprensorio C1b del Piano di Zona adottato con Deliberazione consiliare n. 261 del 14 novembre 1985, come ivi specificato imputando l’importo sul Capitolo n. 4004 – art. 1 del Bilancio comunale, destinato alle “Entrate da conguaglio aree in diritto di superficie”, Codice Bilancio 4.04.01.08999, disponendo altresì di utilizzare tali somme per garantire l’equilibrio di bilancio dell’Ente e, successivamente, incaricava l’avv. Marco Tomassi di instaurare appositi giudizi per il recupero di tale somma nei propri confronti.
Fatte tali premesse, con un primo motivo (rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell’art. 14 d.l. 28 febbraio 1983, n. 55. Eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della convenzione rep. N. 142/1987 e dei principi di buona fede e per erronea presupposizione in fatto ed in diritto”) hanno dedotto che la disposizione convenzionale disciplina il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, imponendo alla concessionaria di versare al Comune di Sperlonga «il corrispettivo del costo di acquisizione delle aree che resta fissato in L. 95.400.000 (…) salvo conguaglio, da calcolarsi sulla base delle normative vigenti ex art. 14 D.L. n. 55/83» (art. 3, comma 1, lett. a).
Nonostante il Perito incaricato dal Comune avesse correttamente premesso che, nel computare il conguaglio, avrebbe dovuto tenere separati i costi «determinati dalla condotta illecita della procedura di esproprio», ha poi suddiviso tra i ricorrenti assegnatari l’intero importo riconosciuto dalla Corte d’appello agli originari proprietari per l’acquisizione illecita (accessione invertita) del loro terreno da parte dell’Amministrazione, con rivalutazione ed interessi oltre alle spese per i due gradi di giudizio.
Con un secondo motivo (rubricato “eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della convenzione rep. N. 142/1987, manifesta irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e per erronea presupposizione in fatto ed in diritto”) hanno esposto che la Coop. .. ha ricevuto in concessione – e poi trasferito agli assegnatari degli alloggi – il diritto di superficie relativo solo ad una porzione dell’area estesa pari a mq. 9540 su complessivi 17.171 mq di terreno; mentre, oggi il Comune avrebbe posto a carico degli odierni ricorrenti anche il valore di aree concesse ad altri soggetti privati o destinate a infrastrutture pubbliche
Altro sintomo dell’assoluta irragionevolezza dei provvedimenti impugnati è rappresentato dal fatto che il Comune di Sperlonga chiede ai ricorrenti il conguaglio tra quanto hanno versato ed il valore di mercato del terreno illegittimamente acquisito (attualizzato e con gli interessi), nonostante gli stessi siano titolari del solo diritto di superficie, rimanendo la proprietà del terreno in capo al Comune.
Peraltro, nonostante la Corte d’Appello abbia stimato in € 916.992,00 (465.786,00 + 451.206,00) il valore di mercato dell’intera area illecitamente occupata dal Comune, ai ricorrenti (assegnatari del solo diritto di superficie su circa la metà dell’area espropriata) viene richiesta a titolo di conguaglio la somma complessiva di € 2.789.909,03, pari a circa tre volte il valore di mercato della proprietà dell’intera area.
Con un terzo motivo (rubricato “Eccesso di potere per sviamento”) hanno evidenziato che l’Amministrazione ha appostato in bilancio delle entrate che non potrà mai riscuotere ed ha intrapreso il relativo – lungo – contenzioso al solo fine di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario.
2. Si è costituito il Comune di Sperlonga per resistere al ricorso. In via preliminare ha eccepito: l’inammissibilità del ricorso per difetto dello jus postulandi, in quanto la procura alle liti rilasciata dai ricorrenti è limitata alla impugnazione della sola determina n. 113 del 24-10-2023, di accertamento delle somme a conguaglio per la concessione del diritto di superfice; l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse, essendo impugnati atti amministrativi generali.
3. Si è costituito l’avvocato . insistendo per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
4. I ricorrenti hanno proposto rituale ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17.1.2024, avverso atti successivi riproponendo le medesime doglianze.
5. Il Comune di Sperlonga, con memoria ex art. 73 cpa del 6 marzo 2024, ha specificato l’eccezione di difetto dello jus postulandi, rilevando come il ricorso rechi l’indicazione di quarantacinque soggetti ricorrenti, ma le firme apposte cumulativamente sono nel numero di venticinque, mentre quelle apposte singolarmente sono solo nove; pertanto, per undici ricorrenti (non identificabili poiché non possono essere decifrate le firme illeggibili apposte in calce alla prima procura), la delega è inesistente.
6. Con sentenza n. 308/2024 questo Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. La predetta sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 7278/2024, alla quale ha fatto seguito rituale ricorso in riassunzione.
7. Le parti hanno presentato memorie ex art. 73 cpa in vista dell’udienza di discussione.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 marzo 2025.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità della procura con riguardo agli atti diversi dalla determina n. 113 del 24 ottobre 2023 e ai motivi aggiunti.
Come emerge dalla lettura dell’art. 40 co. 1 lett. g cpa, il ricorso amministrativo richiede, ad eccezione delle ipotesi in cui il ricorrente possa stare in giudizio personalmente, il conferimento al difensore di una procura speciale, ossia riferita alla singola lite. Nel caso in esame, malgrado venga indicato solo uno degli atti impugnati, non sussistono dubbi circa il fatto che la procura si riferisca a questa specifica controversia, sì da ricomprendere l’impugnazione di tutti gli atti conseguenti rispetto a quello espressamente menzionato e relativi alla medesima vicenda sostanziale.
9. Il Comune resistente eccepisce poi l’inesistenza della procura con riguardo a 11 ricorrenti, che a suo dire sarebbero comunque non individuabili, atteso che le 25 firme apposte cumulativamente alla procura sarebbero non leggibili.
Parte ricorrente ha prodotto, unitamente alla memoria del 19.3.2024, le procure mancanti relative ai ricorrenti …; assumendo che possa trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 182 cpc, per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39 cpa.
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo cui per “…l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo occorre necessariamente una procura ad litem di tipo speciale conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, pena la sua radicale nullità sancita dall'art. 44, comma 1, lettera a), del medesimo Codice, che rende l'impugnazione inammissibile; ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., che si applica al processo amministrativo, in forza del rinvio esterno ex art. 39, comma 1, del codice del processo amministrativo, il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti” (cfr. Cons. di Stato sent. 7370/2024, che richiama la pronuncia del giudice d’appello n. 2331/2024).
Nel caso di specie, è dunque operante l’invocata sanatoria con effetto retroattivo, onde l’infondatezza della relativa eccezione.
10. Deve poi essere respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Invero, la determina impugnata contiene tutti gli elementi utili per concretizzare una lesione diretta ed immediata nei confronti dei ricorrenti, in quanto quantifica in maniera precisa le somme loro addebitate e in tal modo consente l’adozione di plurimi atti contenenti richieste di pagamento, essendo idonea, in altri termini, anche a fondare titoli esecutivi. Emerge, dunque, che solo attraverso la rimozione di tale atto i ricorrenti possono evitare in maniera definitiva ulteriori richieste di pagamento.
Nel resto, gli altri atti gravati, pur essendo atti amministrativi generali, sono impugnati esclusivamente nei limiti della posizione dei ricorrenti.
11. Volgendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
12. Le circostanze fattuali oggetto del ricorso, per come ricostruite nella premessa in fatto, sono pacifiche tra le parti oltre che documentali.
13. All’esame del Collegio si pongono questioni logicamente distinte, veicolate dai diversi motivi di ricorso. In primo luogo si pone la questione se il Comune possa, alla luce dell’art. 3 della convenzione intercorsa con .., rideterminare il corrispettivo per il diritto di superficie concesso a quest’ultima e porlo a carico degli odierni ricorrenti quali soggetti assegnatari degli immobili realizzati dalla predetta cooperativa.
In secondo luogo, si pone la questione se tale corrispettivo possa essere commisurato al valore della proprietà delle aree per come determinato nelle sentenze del Giudice ordinario, che hanno accertato che il Comune resistente ha acquisito la proprietà delle aree in questione, in mancanza di una valida procedura di esproprio, per accessione invertita. Si tratta, in buona sostanza, di stabilire se agli assegnatari possa essere addebitata non già puramente e semplicemente una rideterminazione, in base agli attuali valori di mercato, del corrispettivo del diritto di superficie secondo quanto (asseritamente) previsto all’art. 3 della Convenzione; bensì di stabilire se agli assegnatari sia addebitabile l’aumento del corrispettivo derivante da un fatto illecito, ossia dalla illegittima occupazione e trasformazione delle aree in questione, e ciò con la precisazione che l’esproprio avrebbe dovuto essere realizzato dalla stessa Cooperativa, a tal fine delegata dal Comune.
In terzo luogo, si pone una ulteriore questione di quantificazione di tale corrispettivo atteso che: i) i ricorrenti assumono che la cessione del diritto di superficie abbia riguardato solo una porzione dell’area pari a mq. 9540 su complessivi 17.171 mq di terreno, mentre il Comune avrebbe posto a carico dei ricorrenti anche il valore di aree concesse ad altri privati; ii) nonostante la Corte d’Appello, nelle due sentenze rese nei confronti del Comune e della Cooperativa, abbia stimato in € 916.992,00 (465.786,00 + 451.206,00) il valore di mercato dell’intera area illecitamente occupata dal Comune, ai ricorrenti (assegnatari del solo diritto di superficie su circa la metà dell’area espropriata) viene richiesta a titolo di conguaglio la somma complessiva di € 2.789.909,03, pari a circa tre volte il valore di mercato della proprietà dell’intera area.
14. Il primo motivo, per come specificato anche con la memoria cautelare del 1^ dicembre 2023, è fondato nella parte in cui i ricorrenti assegnatari del diritto di superficie assumono che non possa essere loro addebitato l’aumento del costo del corrispettivo (eventualmente) dovuto in base alla convenzione da .., ossia dal soggetto cessionario del diritto di superficie, parte della convenzione e che, in forza della stessa, era altresì delegato ad eseguire gli espropri per la realizzazione degli immobili destinati ad edilizia popolare.
Del resto, le stesse pronunce rese dal Giudice ordinario hanno condannato in solido il Comune e .. alla corresponsione agli ex proprietari del danno pari alla perdita del diritto di proprietà per accessione invertita.
In base alla convenzione, qualificata come accordo tra privato e pubblica amministrazione ex art. 11 l. 241/1990 (come anche nella pronuncia del Consiglio di Stato resa inter partes), è esclusivamente .., ossia la parte dell’accordo, il soggetto al quale il Comune potrà rivolgersi nel rideterminare il corrispettivo del diritto di superficie.
Resta, invece, estranea alla giurisdizione di questo giudice amministrativo la distinta questione se il Comune possa rivolgersi agli assegnatari degli immobili per effetto non della convezione, bensì sulla scorta dei singoli atti di compravendita tra la suddetta cooperativa e gli assegnatari, in forza di quanto previsto all’art. 4 dei contratti stessi (cfr. doc. del Comune del 26.2.2024).
In altri termini, il titolo affinché il Comune possa rivolgersi agli assegnatari degli immobili è da rinvenirsi negli atti di compravendita intercorsi tra la concessionaria del diritto di superficie e gli assegnatari/acquirenti. Esula dunque dal perimetro della convenzione stabilire se tale art. 4 (pure richiamato negli atti impugnati), che prevede che “la parte acquirente subentra all’impresa venditrice nei diritti ed obblighi relativi ai beni venduti e si obbliga, per sé ed aventi causa a qualunque titolo…..in quegli obblighi che relativamente ai beni venduti l’impresa ha assunto nei confronti del Comune di Sperlonga con gli atti regolarmente registrati e trascritti”, configuri un accollo da parte degli assegnatari dei debiti della cooperativa (e se tale accollo sia configurabile quale mero accollo interno ovvero esterno, azionabile anche dal terzo creditore/accollatario) ovvero una cessione di contratto tra Cooperativa, assegnatari e Comune.
Il primo motivo è dunque fondato, non potendo il Comune alla luce della convenzione Rep. n. 142 del 13 gennaio 1987 rideterminare il corrispettivo del diritto di superficie in danno degli odierni ricorrenti.
15. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno pertanto accolti con annullamento degli atti impugnati nei limiti di quanto precisato in ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi proposti.
16. La complessità delle questioni trattate e la sussistenza di orientamenti di segno opposto in giurisprudenza giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla la determina 113 del 24 ottobre 2023, nonché gli altri atti impugnati in parte qua.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Viola Montanari        Orazio Ciliberti
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

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