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08 maggio 2025

Il caso riguarda un uomo che ha presentato ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Agrigento contro il diniego della Questura di ottenere il porto d'armi per scopi venatori. La questura aveva respinto la richiesta motivando la decisione sulla base di elementi legati alle frequentazioni e alle parentele dell’interessato, ritenendo che questi fattori compromettessero l’affidabilità dell’uomo e, di conseguenza, la sua idoneità a possedere armi.

 

Il caso riguarda un uomo che ha presentato ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Agrigento contro il diniego della Questura di ottenere il porto d'armi per scopi venatori. La questura aveva respinto la richiesta motivando la decisione sulla base di elementi legati alle frequentazioni e alle parentele dell’interessato, ritenendo che questi fattori compromettessero l’affidabilità dell’uomo e, di conseguenza, la sua idoneità a possedere armi.

**Contesto e motivazioni del diniego**

Il motivo principale del rifiuto era la presenza di elementi di rischio associati al nucleo familiare e alle amicizie dell’uomo. In particolare, il fratello del ricorrente — anche se non convivente — aveva precedenti penali per reati come rapina, rissa e lesioni, ed era stato arrestato per rapina. La Questura ha considerato tali elementi come indicatori di rischio, poiché le frequentazioni con soggetti con precedenti di polizia sono un fattore di valutazione nell’ambito della verifica di affidabilità per il rilascio del porto d’armi.

Inoltre, l’interessato aveva già avuto un precedente diniego nel 2019 per lo stesso motivo, cioè per rapporti con persone con precedenti penali, e si trovava sotto controllo in relazione a incontri con soggetti pregiudicati.

**L’intervento del TAR**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, sostenendo che non vi fossero ragioni sufficienti per negargli il porto d’armi e che avrebbe diritto di esercitare il suo interesse legittimo. Tuttavia, il TAR ha confermato la decisione della Questura, ribadendo che l’autorità di pubblica sicurezza gode di una discrezionalità ampia nel valutare la affidabilità di chi richiede il porto d’armi, specialmente in relazione a elementi come le frequentazioni e le parentele.

La sentenza ha sottolineato che i dati forniti dalla Questura — ossia i precedenti del fratello e le frequentazioni con soggetti con precedenti di polizia — sono elementi oggettivi e non contestati dall’interessato. La presenza di tali elementi ha portato i giudici a ritenere che ci siano fondati motivi di preoccupazione circa l’affidabilità dell’uomo a possedere armi. La relazione familiare con un soggetto gravato da precedenti penali, anche se non convivente, è considerata un fattore di rischio, in quanto può favorire ambienti e contatti che compromettono la sicurezza pubblica.

**Considerazioni e implicazioni**

La decisione del TAR ribadisce il principio secondo cui le autorità pubbliche hanno un margine di discrezionalità nel valutare l’idoneità di un soggetto a possedere armi, e che la tutela della sicurezza pubblica prevale sulla richiesta di diritto individuale. La presenza di parenti con precedenti penali e di frequentazioni con soggetti pregiudicati rappresentano elementi significativi nel giudizio di affidabilità.

Il ricorrente ha la possibilità di rivolgersi al Cgars (Commissione consultiva per le armi) per tentare di sovvertire questa decisione, ma fino a quel momento, il diniego rimane valido.

**In sintesi**

- La richiesta di porto d’armi per scopi venatori è stata respinta dalla Questura di Agrigento a causa di elementi di rischio legati alle frequentazioni e alle parentele dell’interessato.
- Il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento, sottolineando la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza e l’importanza di tutelare la sicurezza pubblica.
- La presenza di un familiare con precedenti penali e di frequentazioni con soggetti pregiudicati sono fattori che giustificano il rifiuto del rilascio del porto d’armi.

Questa vicenda evidenzia come le autorità italiane valutino attentamente i rischi associati alla concessione di armi, considerando non solo il richiedente, ma anche il suo contesto familiare e sociale.

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