Cassazione 2025- normativa relativa al termine di prescrizione del diritto di credito, in particolare in relazione alla Cassazione del 2025, si può articolare come segue:
**1. Prescrizione del diritto di credito e termini applicabili**
Secondo quanto stabilito dall’art. 2946 del Codice Civile, il diritto di credito si prescrive in dieci anni, termine che decorre dalla maturazione del diritto stesso, ovvero dal momento in cui il creditore può agire in giudizio per ottenere la prestazione. La Cassazione del 2025 ribadisce che questa disciplina si applica a qualsiasi somma che non sia stata ancora posta in riscossione, evidenziando l’importanza del momento in cui il credito diventa esigibile e, quindi, soggetto alla prescrizione.
**2. La natura del credito “non liquido” e la sua influenza sulla prescrizione**
Il credito viene definito “non liquido” quando la sua quantificazione non è immediatamente determinabile, ad esempio in presenza di un credito derivante da interessi, penali o altri elementi che richiedono un’ulteriore determinazione. La Cassazione sottolinea che, nel caso di crediti non liquidi, il termine di prescrizione si calcola dalla data in cui il diritto è divenuto esigibile, ossia quando la somma dovuta può essere determinata con certezza. La natura non liquida del credito implica che, fino a quel momento, il diritto di credito non è pienamente perfezionato e, pertanto, soggetto a prescrizione.
**3. La questione del pagamento parziale e la “illiquidità” residua**
Un punto chiave affrontato dalla Cassazione riguarda l’effetto del pagamento parziale sulla prescrizione e sulla “liquidità” residua del credito. La sentenza chiarisce che il pagamento parziale della pretesa creditoria, anche se estintivo rispetto alla parte pagata, non estingue automaticamente l’intera pretesa né cancella la sua “illiquidità” residua. In altre parole:
- Se il pagamento è parziale e non copre l’intera somma dovuta, il credito residuo rimane “non liquido”, perché non ancora determinato nella sua totalità.
- La “liquidità” del credito si considera ancora incompleta, e quindi il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data in cui la parte residua diventa esigibile e determinabile.
**4. Implicazioni pratiche**
Questo principio ha importanti conseguenze pratiche:
- La prescrizione del credito residuo si interrompe solo quando l’intera somma diventa certa e liquida.
- Il pagamento parziale non costituisce una causa di interruzione della prescrizione per l’intero credito, ma può operare come interruttore solo sulla parte pagata, lasciando invariato il residuo.
- La parte residua, se non riscossa entro i dieci anni dalla sua maturazione, si prescrive, anche se si è già verificato un pagamento parziale in precedenza.
**5. Conclusioni**
In sintesi, la sentenza della Cassazione del 2025 fornisce un’interpretazione rigorosa e dettagliata sulla prescrizione dei crediti non liquidi e sull’effetto dei pagamenti parziali. La norma e la giurisprudenza sottolineano che:
- Il termine di dieci anni si applica a qualsiasi somma non riscossa e non liquida.
- La “liquidità” del credito si perfeziona solo con il pagamento integrale o con un atto che determini con certezza l’ammontare dovuto.
- Il pagamento parziale non estingue il residuo e non interrompe la prescrizione per la parte restante, che si prescrive se non riscossa entro i termini previsti.
Questa interpretazione tutela sia il debitore che il creditore, chiarendo i limiti temporali e le condizioni di efficacia delle azioni di riscossione e delle eventuali interruzioni della prescrizione.
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