Tar ... - L’appuntato scelto QS dei Carabinieri, in servizio dall’..., ha presentato diverse istanze di riconoscimento di causa di servizio e di aggravamento di patologia nel corso della sua carriera. La sua attività si è svolta principalmente presso l’Arma, con un focus specifico sulla Sezione Motociclisti, dove ha operato per circa vent’anni.
2. **Primo riconoscimento di causa di servizio (...-...)**
Nel ..., il militare ha richiesto il riconoscimento di causa di servizio per una condizione di ..., che ha portato a una diagnosi di spondilosi .... lieve. La Commissione Medica Ospedaliera (CMO), nel ..., ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di questa patologia, motivando il riconoscimento con l’esposizione a strapazzi fisici, disagi ambientali e fattori distermici durante le mansioni svolte. Tuttavia, ha escluso l’integrazione tabellare per l’equo indennizzo, cioè la possibilità di riconoscere un indennizzo equo ai sensi delle tabelle tabellari previste per le cause di servizio.
- **Aspetti rilevanti:**
- La patologia ... è stata riconosciuta come causata dal servizio, ma non ai fini dell’equo indennizzo.
- La motivazione si basa sull’esposizione a fattori di stress fisico e ambientale durante le mansioni militari.
3. **Istanza per ... (...)**
Nel ..., il militare ha richiesto il riconoscimento di causa di servizio anche per un’.... Tale richiesta non è stata accolta, probabilmente perché non vi sono stati riconoscimenti di causa di servizio sufficienti o di evidenza clinica che correlassero questa patologia alle mansioni svolte.
4. **Attività presso la Sezione Motociclisti e aggravamento**
A partire dal ..., si evidenzia che il soggetto è stato assegnato all’Aliquota Radiomobile – Sezione Motociclisti, con turni esterni in moto, spesso in condizioni climatiche e ambientali disagevoli, nonostante le sue condizioni di salute precarie. Questa attività ha comportato l’esposizione a continui disagi fisici, ambientali e climatici, che potrebbe aver contribuito all’aggravamento della sua condizione patologica.
5. **Richiesta di aggravamento e nuovo riconoscimento (...)**
Dopo circa vent’anni di servizio, nel ..., il militare ha presentato una nuova istanza di aggravamento delle condizioni di salute già riconosciute, con contestuale richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo, che in passato non gli era stato riconosciuto. La richiesta include anche una valutazione dell’aggravamento dello stato patologico.
**Valutazioni e considerazioni:**
- **Prolungata esposizione a fattori nocivi:** La carriera presso la Sezione Motociclisti, specialmente in turni all’esterno e in condizioni climatiche disagevoli, può aver contribuito ad aggravare le condizioni di ... e , e potenzialmente anche altre patologie non ancora riconosciute ufficialmente.
- **Riconoscimento di causa di servizio:**
La prima valutazione ha riconosciuto la dipendenza dalla causa di servizio solo per la patologia ..., ma non ha previsto l’equo indennizzo. La normativa prevede che, qualora le patologie siano ricollegate al servizio e soddisfino determinati requisiti, possa essere riconosciuto un indennizzo tabellare.
- **Aggravamento e nuova richiesta:**
La presentazione di una nuova istanza di aggravamento è coerente con il decorso della malattia e con la lunga esposizione a fattori di rischio. La documentazione clinica e le relazioni medico-legali saranno fondamentali per valutare se l'aggravamento sia direttamente riconducibile alle mansioni svolte.
- **Aspetti procedurali e di diritto:**
La richiesta di riconoscimento di causa di servizio e di aggravamento deve essere valutata sulla base di criteri clinici, storici e ambientali. La presenza di documentazione medica che attesti il progressivo peggioramento e la relazione causale con le mansioni di servizio rafforza la posizione del ricorrente.
**Conclusioni:**
Il soggetto ha già ottenuto un riconoscimento parziale della causa di servizio per la ..., che rappresenta un importante passo, ma la sua richiesta di aggravamento e di riconoscimento dell’equo indennizzo richiede un’ulteriore approfondimento medico-legale. La lunga esposizione a condizioni fisiche e ambientali disagevoli durante la carriera, specialmente nell’ambito della Sezione Motociclisti, può essere considerata un fattore aggravante e un elemento di valutazione ai fini del riconoscimento di eventuali indennizzi e benefici previdenziali. La documentazione clinica aggiornata e le relazioni di specialisti saranno determinanti per il prosieguo della procedura.
Pubblicato il 22/04/...
N. 07839/... REG.PROV.COLL.
N. 00145/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, n. -OMISSIS- (posizione n. -OMISSIS-) dell'11.10...., successivamente notificato a mani in data 28.10...., a firma del Direttore Generale D. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di equo indennizzo per aggravamento presentata dall'odierno ricorrente in data 19.6....;
-del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-(Posizione -OMISSIS-), reso nell'adunanza n. 2495 del 28.9...., notificato unitamente al predetto decreto;
-ove e per quanto di ragione e di lesività, della richiesta di parere per dipendenza n. -OMISSIS-del 29.5...., formulata dall'Arma dei Carabinieri relativamente al quadro morboso diagnosticato all'odierno ricorrente, indirizzata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, menzionata nell'impugnato parere del CVCS, non conosciuta e con espressa riserva di motivi aggiunti;
-ove e per quanto di ragione e di lesività, della nota del Comando Legione Carabinieri Lazio, SM – Ufficio Personale – n. -OMISSIS- di protocollo ... (1904) RCS (pos. n. -OMISSIS- del 15.10...., di trasmissione dell'impugnato decreto per la notifica alla Compagnia Carabinieri di ...;
-ove e per quanto di ragione e di lesività, della nota della Compagnia Carabinieri di ... prot. n. -OMISSIS- del 25.10.... di notifica dell'impugnato decreto al N.O.R. – Sezione Radiomobile;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Legione Carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile ... il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appuntato scelto QS dei Carabinieri -OMISSIS-, in servizio presso l’Arma di appartenenza a partire dal ..., ha presentato, in data 29.09...., domanda di riconoscimento di causa di servizio, lamentando i sintomi della ... e sostenendo che il suddetto stato patologico fosse stato provocato dallo svolgimento delle mansioni a lui assegnate durante i 14 anni in cui aveva prestato servizio.
La Commissione Medica Ospedaliera (CMO), dopo aver sottoposto il militare agli opportuni accertamenti sanitari, con verbale n. -OMISSIS- del 10.02...., ha riconosciuto l’esistenza della patologia “lievi note ... ...” e la sua dipendenza da causa di servizio in ragione del fatto che “l'interessato, nell'espletamento delle varie incombenze, è stato incessantemente sottoposto a strapazzi fisici, disagi ambientali, fattori distermici per le inderogabili esigenze che il servizio richiedeva”; pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell'accertata infermità, tuttavia, la CMO ha ritenuto che la patologia non potesse essere ascritta a categoria tabellare ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo. Successivamente, con verbale n. -OMISSIS-del 21.09...., la Commissione di 2° istanza ha confermato il suddetto giudizio.
In data 26.09...., il ricorrente ha presentato altresì istanza per vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per una riscontrata ... discale del tratto lombare ...-..., che però non gli fu riconosciuta.
Successivamente, a partire dal ... il ricorrente è stato assegnato presso l’Aliquota Radiomobile – Sezione Motociclisti della Compagnia Carabinieri di ..., ove, secondo la tesi attorea, nonostante le sue precarie condizioni di salute, sarebbe stato costretto ad effettuare turni all'esterno in moto durante tutto l'anno e per l'arco della intera giornata, subendo così continui disagi fisici, ambientali e climatici.
Dopo circa venti anni di servizio presso la Sezione Motociclisti, il ricorrente, con domanda presentata in data 10.06.... e poi integrata in data 18/19.06...., ha richiesto l’accertamento dell’aggravamento dello stato patologico già riscontratogli e il contestuale riconoscimento dell'equo indennizzo precedentemente non riconosciutogli.
La CMO, all’esito della visita del 18.09...., con verbale modello BL/B n. -OMISSIS-, adottato in pari data, ha constatato l'intercorso aggravamento delle condizioni di salute, esprimendo il giudizio diagnostico di “….” e ritenendo l’infermità ascrivibile alla categoria 8° Tabella A; veniva altresì accertata l’infermità “…” che però era accertata essere in attuale assenza di significativa obiettività
Quindi, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) ha proceduto a visionare tutta la documentazione d’interesse e con parere n. -OMISSIS-(posizione n. -OMISSIS-), reso all'adunanza n. 2495 del 28.9...., ha espresso parere negativo, negando la dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate; nel dettaglio il CVCS, ritenuta “l’assenza di esposizione continuativa e prolungata ad eventuali efficaci fattori predisponenti né causali diretti né concausali efficienti e determinanti responsabili dell’insorgenza delle lamentate patologie”, ha dedotto che “per l’infermità …, avendo il Comitato già espresso parere sulla dipendenza da causa di servizio, NON E’ LUOGO A PRONUNCIA ex artt. 11 e 12 del DPR del 29 ottobre ..., n. 461” e che “l’infermità LIEVI NOTE ... ... NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, in correlazione con l’usura al conseguente progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante il servizio prestato, nell’ambito delle mansioni di competenza e non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio”.
Da ultimo, il Ministero della Difesa, sulla base del suddetto parere, ha adottato il decreto n. -OMISSIS- (posizione n. -OMISSIS-) dell’11.10...., con cui la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo veniva respinta.
2. Il gravame è affidato alle seguenti censure.
I) Con il primo motivo, il ricorrente contesta la ragionevolezza e logicità del giudizio dell’Amministrazione, sostenendo che sarebbe evidente che proprio a causa dello specifico servizio prestato presso la Sezioni Motociclisti a partire dal ... la patologia ... diagnosticata nel ... si è aggravata, divenendo una vera e propria protrusione discale ...; invero, la consolidata letteratura medico-legale sarebbe concorde nell'attribuire al prolungato e continuo utilizzo lavorativo delle motociclette da parte di soggetto già affetto da problemi ... la causa dell'insorgere di una successiva più grave protrusione discale .... Il CVCS avrebbe pertanto palesemente errato nel non considerare le concrete modalità di espletamento del servizio e poi il Ministero nel momento di adozione del decreto definitivo avrebbe del tutto illegittimamente non tenuto in debita considerazione gli accertamenti della CMO del ... che, invece, avevano accertato la dipendenza da causa di servizio della più lieve patologia allora sofferta.
II) Con la seconda censura, il ricorrente deduce l’illegittimità del parere del CVCS perché, anziché rendere, così come gli era stato richiesto, una valutazione sull'aggravamento della patologia, esso avrebbe incomprensibilmente frazionato la propria valutazione, non pronunciandosi sull'infermità oggetto della domanda di aggravamento e adducendo sul punto un non meglio comprensibile non luogo a pronunciare e, invece, esprimendosi in merito alle pregresse patologie ..., sulle quali, al contrario, vi sarebbe stata effettivamente una violazione degli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 461/... dal momento che con riguardo a detta patologia già vi era stato un accertamento definitivo da parte dell’organo all’epoca competente (la CMO) che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.
Né il CVCS avrebbe potuto far discendere l'adottata decisione dal mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della diversa lamentata patologia lombare per la quale era stata presentata autonoma e distinta domanda, poi respinta; tale profilo infatti non avrebbe alcuna attinenza con la già accertata e diagnosticata patologia ..., riconosciuta dipendente da causa di servizio nel ... e per la quale, nel ..., è stato richiesto il riconoscimento dell'aggravamento ai fini dell'attribuzione dell'equo indennizzo tabellare.
Da ultimo, il ricorrente evidenzia che anche la valutazione di non dipendenza da causa di servizio delle lievi note ... ... sarebbe palesemente illegittima, atteso che tale pratica sarebbe già stata definita nel ..., con conseguente impossibilità per il CVCS di pronunziarsi ora per allora e rimettere così in discussione il precedente definitivo accertamento.
III) In terzo luogo, il ricorrente deduce l’illegittimità della mancata concessione dell’equo indennizzo dal momento che, riconosciuta per le ragioni esposte la dipendenza da causa di servizio, la CMO ha riconosciuto che l'attuale situazione patologica del ricorrente è ascrivibile alla Categoria Tabellare A/8.
IV) Infine, viene dedotta la violazione delle garanzie procedimentali, per non aver ricevuto il ricorrente il preavviso di rigetto e non aver potuto pertanto interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento definitivo di rigetto.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha depositato memorie, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
4. Il ricorrente ha depositato memorie di replica con cui, oltre ad insistere per l’accoglimento del ricorso, ha rappresentato che con provvedimento del 12.07.2022 è stato riformato dal servizio militare ed è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa; la motivazione di tale atto si rinviene nel verbale n. -OMISSIS- del 12.07.2022 con cui, all’esito degli accertamenti sanitari espletati, il ricorrente è stato riformato anche in ragione delle pregresse patologie sofferte.
5. All’udienza pubblica del 9 aprile ... la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
7. Le prime tre censure possono essere trattate congiuntamente in quanto tra loro strettamente connesse; invero, il ricorrente ritiene illegittimi i provvedimenti impugnati perché l’Amministrazione avrebbe errato nel considerare la reale portata della domanda presentata in data 19.06.... (confondendo, in tesi, le patologie per le quali era stata presentata la domanda di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo e indebitamente frazionando la propria valutazione così non pronunciandosi sul precipuo oggetto della domanda e contemporaneamente esprimendosi con riguardo ad infermità per le quali già era intervenuto il riconoscimento della causa di servizio) e nel non prendere in debita considerazione le concrete modalità di svolgimento del servizio da parte del militare istante.
8. Principiando dal primo profilo, il Collegio rileva che la doglianza attorea, sebbene possa essere considerata fondata in punto di fatto, è priva di rilevanza giuridica, in quanto l’errore contestato all’Amministrazione è con ogni evidenza qualificabile come un mero lapsus calami in cui è incorso il CVCS nel parere n. -OMISSIS-del 28.9....; trattasi, allora, di un mero errore nel riportare le diciture delle patologie di cui soffre il ricorrente che non può assumere pertanto un effetto invalidante (ex multis, Tar Lazio, Sez. I, 27 maggio 2022, n. 6891; TAR Lazio, Sez. I stralcio, 13 luglio 2022, n. 9625).
Se, infatti, appurato che vi è stata una inversione nel riportare le infermità, il parere del CVCS viene letto ed interpretato nel senso che per l’infermità “lievi note ... ...” non è luogo a pronuncia ex artt. 11 e 12 del dpr del 29 ottobre ..., n. 461 perché sul punto si è già espresso il Comitato con il proprio parere sulla dipendenza da causa di servizio del ... e che l’infermità “…” non dipende da causa di servizio in quanto si tratta di “.., in correlazione con l’usura al conseguente progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante il servizio prestato, nell’ambito delle mansioni di competenza e non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio”, le doglianze attoree non hanno più alcun fondamento giuridico. Invero, interpretando nel senso indicato il parere del CVSS impugnato, emerge che correttamente l’Amministrazione ha espresso la propria volontà di respingere la domanda attorea del 19.06.... perché: i) sull’infermità “lievi note ... ...” si era già pronunciata la CMO – organo allora competente – con verbale n. -OMISSIS- del 10.02...., riconoscendo la dipendenza da causa di servizio, ma respingendo la domanda di concessione dell’equo indennizzo perché la patologia non poteva essere ascritta ad alcuna a categoria tabellare, giudizio poi confermato con verbale n. -OMISSIS-del 21.09.... dalla Commissione di 2° istanza; ii) con riguardo, invece, all’infermità “..” che la CMO con verbale modello BL/B n. -OMISSIS- del 18.09.... aveva riconosciuto essere l’aggravamento della precedente patologia, ritenendola ascrivibile alla categoria 8° Tabella A, non sussiste la dipendenza da causa di servizio perché la stessa è dovuta principalmente all’usura dovuta al progredire dell’età e a fattori dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali relativamente ai quali i fatti di servizio non hanno avuto efficacia concausale.
Non vi è stato pertanto alcun reale fraintendimento del contenuto della domanda né confusione con il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la diversa patologia .. che, infatti, non viene nominata all’interno degli atti gravati né infine un illegittimo frazionamento del giudizio. Invero, a fronte di una domanda volta a far riconoscere l’aggravamento dell’infermità precedentemente sofferta e ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo, il CVCS ha, da un lato, richiamato il contenuto dell’atto del ... per quanto riguarda la patologia originariamente sofferta e, dall’altro lato, relativamente all’infermità per come la stessa si era aggravata, l’ha ritenuta non dipendente da causa di servizio.
9. Passando all’esame del secondo profilo, il Collegio rileva che la tesi attorea per la quale il CVCS avrebbe errato nel non tenere in debita considerazione gli accertamenti della CMO effettuati nel ... e nel non considerare le concrete modalità di svolgimento delle mansioni espletate non coglie nel segno.
Da, un lato, infatti, risulta che il parere del CVCS è stato formulato considerando tutta la documentazione sanitaria riguardante il ricorrente, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna omessa valutazione del verbale della CMO del ...; dall’altro lato, deve essere evidenziato che il verbale del ... risulta superato da quello redatto nel ..., alla luce della mutata condizione clinica del ricorrente e dei più recenti accertamenti sanitari effettuati, non potendosi ritenere che nel rilasciare nel ... il proprio parere il CVCS fosse tenuto ad una pedissequa applicazione di giudizi sanitari formulati circa venti anni prima.
Quanto, invece, alle modalità di svolgimento del servizio, il Collegio ritiene il parere del CVCS adeguatamente motivato. In primo luogo, deve, invero, essere osservato che non potrebbe in questa sede il ricorrente dolersi del fatto che nel ..., nonostante il riconoscimento dell’infermità “lievi note ... ...” sia stato assegnato all’Aliquota Radiomobile – Sezione Motociclisti della Compagnia Carabinieri di ..., non risultando che nel corso degli anni il ricorrente abbia mai contestato tale scelta né abbia cercato di cambiare sede di servizio e relative mansioni da svolgere. In secondo luogo, con precipuo riferimento alla doglianza secondo cui sarebbe evidente che il prolungato e continuo utilizzo lavorativo delle motociclette avrebbe avuto un’efficienza causale determinante nell’aggravarsi dei problemi ..., il Collegio richiama il consolidato principio giurisprudenziale più volte applicato da questa stessa Sezione (ex multis, TAR Lazio, Sez. I bis, 20 novembre 2024, n. 20609) secondo cui “Deve ribadirsi che nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente e specificamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. TAR Lazio, n. 11617 del ...; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 10.10.2013, n.2034). La allegazione dei suddetti principi di prova, quindi, non è comunque in grado di far ritenere palesemente illogico o palesemente errato il giudizio del Comitato, considerato peraltro che questo giudice non può sostituirsi alle valutazioni tecniche dell’organo a ciò preposto per legge. Né è sufficiente, infatti, la possibile valenza patogenetica del servizio prestato, piuttosto occorrendo la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 maggio 2022, n. 3558). I fattori di rischio ordinari relativi all’attività lavorativa in ambito militare, come inevitabili disagi, fatiche e condizioni di lavoro peculiari, quali quelli evocati dal ricorrente in aggiunta ai servizi ordinariamente svolti, rientrano pur sempre in attività che non esulano dall’ordinario svolgimento del servizio
svolto, non potendo assurgere automaticamente a fattori eziologicamente assorbenti o, quanto meno, preponderanti nella genesi della patologia, in difetto di ulteriori comprovati elementi dotati di autonoma valenza causale”. Anche nel caso di specie, invero, non risultano provati da parte del ricorrente fattori di rischio ulteriori rispetto a quelli propri dell’ordinaria attività di servizio svolta, con la conseguenza che non è possibile ritenere illegittimo il giudizio formulato dal CVCS.
10. Stante la ritenuta non illegittimità del giudizio del CVCS nella parte in cui viene negata la dipendenza da causa di servizio, ne discende altresì la correttezza del provvedimento del Ministero della Difesa nella parte in cui ha negato la concessione del beneficio dell’equo indennizzo dal momento che è normativamente previsto e pacifico in giurisprudenza che il Ministero procedente sia obbligato a conformarsi al parere del CVCS, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al suddetto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi.
Invero, poiché il parere del CVCS ha natura vincolante, il Ministero non avrebbe potuto adottare un
provvedimento diverso da quello in concreto adottato (cfr. ex multis, T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione di Parma, 23.12...., n.299), per cui anche sotto tale profilo l’avversato decreto deve considerarsi immune dai vizi dedotti.
11. Da ultimo, con riferimento alla censura concernente il mancato invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e il mancato rispetto delle garanzie procedimentali, è sufficiente rilevare che, anche a voler ritenere applicabile, seguendo così la tesi di parte attorea, l’istituto del preavviso di rigetto nella materia in esame, in ogni caso il ricorrente non allega quali elementi di fatto avrebbe comunicato all’Amministrazione né risulta che egli avrebbe potuto introdurre nel procedimento elementi di fatto nuovi rispetto a quelli già in possesso dell’Amministrazione, con la conseguenza che il mancato invio del preavviso di rigetto non ha concretizzato un reale vulnus alla posizione del ricorrente che, in ogni caso, non avrebbe potuto ottenere un esito provvedimentale differente da quello in questione. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale per il quale le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale possono risolversi al più in irregolarità non invalidanti in ossequio ai principi della prova della resistenza, conservazione degli atti, strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo, elaborati dalla giurisprudenza e condensati nella previsione di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 15/2005; in altri termini, le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9541; Id., 27 ottobre 2022, n. 9183; id., 27 aprile ..., n. 2676; id., 29 febbraio ..., n. 1405), mentre, nel caso di specie, come già detto, il ricorrente non deduce quali circostanze e quali elementi avrebbe introdotto nel confronto procedimentale, affidandosi, quindi, ad una censura priva di sostrato materiale.
12. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile ... con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Amenta Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Nessun commento:
Posta un commento