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23 aprile 2025

Corte di Cassazione Penale, Sezione II, n. 11703 del 24/03/2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione II, n. 11703 del 24/03/2025


La sentenza in oggetto affronta la delicata questione della proprietà di un autoveicolo acquistato da un soggetto in buona fede, ma senza averne il diritto reale, e successivamente registrato al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). La pronuncia chiarisce limiti e condizioni per l’acquisto della proprietà di beni mobili registrati, evidenziando il ruolo del possesso, della buona fede e dei tempi necessari per l’usucapione.

CONTESTO NORMATIVO

L’articolo 94 del Codice della Strada disciplina la circolazione dei veicoli, ma la sentenza si concentra più in generale sulla disciplina dell’acquisto della proprietà di beni mobili registrati, come gli autoveicoli, attraverso il possesso e la registrazione al P.R.A.

Le norme di riferimento sono principalmente gli artt. 1153 e seguenti del Codice Civile, che regolano l’usucapione, e la normativa specifica sui beni mobili registrati, secondo cui la proprietà si acquista tramite iscrizione nel registro pubblico, ma con limiti legati alla buona fede e al possesso.

FATTI E PRINCIPI SCOPERTI DALLA SENTENZA

Nella vicenda esaminata, l’acquirente ha acquistato un autoveicolo da un soggetto che non possedeva il diritto di venderlo (ad esempio, un soggetto che non era il legittimo proprietario o che aveva venduto il bene senza averne il titolo). Tuttavia, l’acquirente si è mosso in buona fede, ha effettuato la registrazione al P.R.A., e ha mantenuto il possesso del veicolo nel tempo.

La Corte ha chiarito che:

1. **L’acquisto in buona fede di un veicolo da parte di un soggetto che non ha il diritto di venderlo non determina automaticamente il trasferimento di proprietà.** La buona fede dell’acquirente, in sé, non è sufficiente a superare il vizio di titolo.
   
2. **La registrazione presso il P.R.A.** rappresenta un atto di pubblicità e di pubblicizzazione del possesso, ma da sola non è sufficiente a qualificare l’acquisto come proprietario legittimo nel caso in cui il venditore non fosse legittimato.

3. **Il possesso continuato e in buona fede** può, in alcuni casi, condurre all’usucapione, ma solo se sussistono i requisiti temporali e sostanziali previsti dalla legge per i beni mobili registrati. Tuttavia, la normativa applicabile ai beni mobili registrati prevede che l’acquisto della proprietà tramite usucapione richiede tempi più lunghi e condizioni più stringenti rispetto ai beni mobili mobili non registrati.

4. **Limiti dell’usucapione sui beni mobili registrati:** La sentenza sottolinea che le norme che permettono di acquisire la proprietà tramite il possesso in buona fede non si applicano automaticamente ai beni mobili registrati. In tali casi, l’acquirente deve attendere un periodo di tempo specifico, più lungo rispetto ai beni mobili non registrati, e rispettare le condizioni di legge per l’usucapione.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

La Corte conferma che:

- La registrazione al P.R.A., anche se effettuata in buona fede, non costituisce di per sé prova certa della proprietà, qualora il venditore non ne abbia il diritto.
- L’acquisto di un veicolo da un soggetto non legittimato può avere effetti di possesso, ma non di proprietà legittima, a meno che non si perfezioni l’usucapione secondo i termini previsti dalla legge.
- La buona fede dell’acquirente, sebbene importante, non può sostituire il requisito del titolo idoneo e legittimo al trasferimento della proprietà.

IMPLICAZIONI PRATICHE E CRITICITÀ

La sentenza ribadisce l’importanza di verificare con attenzione la legittimità del titolo di proprietà prima di effettuare acquisti di veicoli, anche in presenza di buona fede e di registrazione al P.R.A. La mancanza del diritto del venditore può comportare che l’acquirente non diventi mai proprietario del bene, se non dopo un lungo processo di usucapione che richiede il rispetto dei requisiti temporali e sostanziali previsti dalla legge.

Inoltre, si evidenzia come le norme sui beni mobili registrati siano più restrittive rispetto a quelle sui beni mobili non registrati, e che la pubblicità attraverso la registrazione non può substituire la prova del diritto reale.

CONCLUSIONI GENERALI

La pronuncia della Cassazione si inserisce nel quadro giuridico che tutela la certezza dei diritti di proprietà, sottolineando che la buona fede e la registrazione sono strumenti importanti ma non sufficienti da soli a garantire l’acquisto della proprietà di un bene mobile registrato. La tutela del legittimo proprietario prevale, e l’acquirente deve attendere i termini di legge per acquisire la proprietà tramite usucapione, se il titolo non è valido.

In sintesi, la sentenza rappresenta un importante principio di diritto sulla delicatezza delle transazioni di beni mobili registrati e sulla necessità di verificare il diritto del venditore prima di procedere all’acquisto, anche in presenza di buona fede e di pubblicità presso il registro pubblico.





1. Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di (Omissis) ha respinto l'opposizione avanzata dall'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio di una Maserati (Omissis) acquistata nel (Omissis) 2023 dalla concessionaria (Soggetto 2) Srl e sottoposta a sequestro probatorio nel (Omissis) 2023, sequestro che veniva convalidato il (Omissis) 2023 dal P.M., per consentire ulteriori accertamenti sulla titolarità e sui passaggi di proprietà del veicolo, nonché sugli effettivi utilizzatori.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il procuratore di (Soggetto 1), nella veste di terzo interessato, deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 125 e 127 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per motivazione apparente poiché l'ordinanza impugnata risulta privo di un legittimo apparato motivazionale e le argomentazioni spese dal GIP, seppure graficamente presenti, integrano una motivazione apparente.
In particolare il GIP ha in parte riproposto le ragioni esposte dal pubblico ministero nel decreto di rigetto dell'istanza di restituzione, con un indebito ricorso alla tecnica del copia incolla, ma l'apparato motivazionale risulta privo di un adeguato percorso argomentativo poiché gli argomenti, esposti in maniera caotica, risultano privi di coerenza logica.
Il GIP, infatti, ha respinto l'opposizione al rigetto della richiesta di restituzione affermando la persistenza delle ragioni che hanno determinato l'applicazione del vincolo, che ha tuttavia natura probatoria, mentre le ragioni fornite a sostegno della decisione adottata non riguardano fini investigativi.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché è stato ritenuto il difetto di legittimazione dell'odierno ricorrente, sul rilievo che questi avesse acquistato il bene mobile registrato da un soggetto non proprietario, in aperta violazione del principio civilistico "possesso vale titolo" di cui all'art. 1003 cod. civ., in forza del quale un possessore di buona fede di un bene mobile rientrante nella categoria dei beni mobili registrati, ma in concreto non iscritto o apparentemente iscritto, per nullità della iscrizione, viene riconosciuto come possessore di buona fede e quindi titolare del diritto di proprietà.
Osserva il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando viene meno il sistema di pubblicità legale e quindi la stessa possibilità di effettuare il controllo sulla circolazione dei veicoli, non c'è ragione per escludere l'operatività del principio civilistico "possesso vale titolo" fondato sull'art. 1153 cod. civ. in favore del possessore di buona fede del veicolo non iscritto al PRA o invalidamente iscritto, in quanto alienato a non domino. Questa regola deve trovare applicazione nel caso di specie con conseguente legittimazione alla restituzione del veicolo alla (Soggetto 2) Srl che ha acquistato il veicolo in circostanze assolutamente normali, con un pagamento regolare congruo, da un soggetto esperto e qualificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che il veicolo oggetto di sequestro era nella disponibilità del rivenditore (Soggetto 2) Srl, in virtù di un contratto di vendita trascritto al PRA, ma in effetti l'autovettura era stata concessa in locazione a tale (Soggetto 3), il quale si rendeva inadempiente al pagamento del canone; si accertava da successive verifiche che il veicolo durante il periodo di leasing era stato venduto all'indagato (Soggetto 4), che lo aveva a sua volta alienato ulteriormente alla (Soggetto 2) Srl;
Con il decreto del P.M. è stata valorizzata, in primis, l'assenza di legittimazione dell'istante, quale terzo interessato, ad invocare la restituzione del bene, in quanto, anche se ha ricevuto il veicolo in buona fede, non ha usucapito il bene mobile registrato e non può richiederne la restituzione.
A dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, al caso di specie non si applica la norma dell'art. 1153 cod. civ. ma il disposto dell'art. 1162 cod. civ. come esposto dal pubblico ministero nel provvedimento di rigetto.
Questa Corte ha precisato da tempo che l'acquirente di un autoveicolo "a non domino" non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 cod. civ. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa. (Sez. 3, n. 294 del 13/01/1994, Rv. 484984 - 01)
Il GIP, condividendo questa impostazione, non ha risposto alle specifiche censure dedotte dal ricorrente in ordine alle finalità e ai limiti del sequestro probatorio e, con procedura de plano, ha ribadito la sostanziale inammissibilità dell'opposizione, in quanto (Soggetto 1) non è legittimato ad avanzare istanza di restituzione, a prescindere dalle finalità del sequestro, non potendo ottenere la restituzione del veicolo; ed infatti, anche a volere affermare la buona fede dell'acquirente (Soggetto 1), manca un titolo astrattamente idoneo all'acquisto e la trascrizione difetta dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 1162 cod. civ., ovvero il decorso dei tre anni dalla trascrizione del titolo. La motivazione del provvedimento impugnato, assunto inaudita altera parte, è corretta poiché, nel rispetto di questa normativa, l'opposizione era inammissibile essendo stata proposta da soggetto non legittimato a chiedere la restituzione del veicolo in sequestro.
Il GIP ha erroneamente rigettato l'istanza, mentre avrebbe dovuto dichiararla inammissibile, ma è noto che l'inammissibilità può essere rilevata in ogni grado del giudizio.
2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2025.

 

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