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23 aprile 2025

Tar 2025-procedimento giurisdizionale relativo a un ricorso presentato da un soggetto (ricorrente) contro un’amministrazione pubblica, con specifico riferimento al procedimento e alle risultanze documentali

 

Tar 2025-procedimento giurisdizionale relativo a un ricorso presentato da un soggetto (ricorrente) contro un’amministrazione pubblica, con specifico riferimento al procedimento e alle risultanze documentali.:

1. **Contesto del Ricorso e Rito Applicato**  
Il ricorso, soggetto al rito di cui all’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), è stato notificato e depositato il 14 novembre .... L’atto impugna il silenzio-rigetto formatosi il 19.10.... in relazione a una domanda di accesso agli atti amministrativi presentata il 19.09..... La richiesta mirava all’annullamento del silenzio e all’accertamento dei documenti richiesti, in particolare:

- La copia della lettera con Protocollo n. -OMISSIS-  
- La documentazione relativa al recupero stipendiale nei confronti del ricorrente

L’impugnazione si fonda sulla tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi, di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

2. **Riscontro dell’Amministrazione**  
L’amministrazione resistente ha risposto alla domanda di accesso con una nota del 26 settembre ... (prot. n. 00...), trasmessa via PEC. In questa nota, l’amministrazione ha affermato di aver accolto la richiesta per quanto riguarda alcuni documenti, precisando di aver prodotto «i documenti in loro possesso» (come indicato nell’allegato 3 alla relazione difensiva depositata il 16 dicembre ...).

3. **Conferma della Risposta parziale**  
L’atto di ricorso stesso indica che l’amministrazione, in data 26.09...., ha risposto parzialmente all’istanza, producendo alcuni documenti ma non fornendo tutta la documentazione richiesta, in particolare quella relativa alla decurtazione stipendiale — ad esempio, l’atto finale di determinazione con le somme da restituire e le eventuali compensazioni per ferie non godute.

4. **Elemento di Provata Adozione di una Determinazione**  
L’analisi evidenzia che la documentazione depositata in giudizio conferma l’esistenza di una determinazione espressa dell’amministrazione sull’istanza di accesso. In concreto, l’amministrazione ha riconosciuto di aver ricevuto e considerato la richiesta, producendo alcuni documenti, ma senza ancora fornire tutta la documentazione richiesta. La presenza di questa risposta formale costituisce un elemento rilevante, poiché indica che l’amministrazione ha adottato una determinazione esplicita in merito alla domanda di accesso.

**In sintesi:**  
Il procedimento in esame mostra come l’amministrazione abbia riconosciuto e prodotto parte della documentazione richiesta, ma non abbia ancora fornito tutta la documentazione specificamente richiesta dal ricorrente. Questa situazione, supportata dalla prova documentale, può influenzare la valutazione circa la legittimità del silenzio-rigetto e la legittimità del ricorso, evidenziando la necessità di un’ulteriore pronuncia amministrativa o giudiziaria per ottenere la piena tutela del diritto di accesso.



Pubblicato il 26/02/2025
N. 04222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12004/... REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12004 del ..., proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro
Centro Nazionale Amministrativo Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi in data 19.10.... sulla domanda di accesso agli atti amministrativi presentata in data 19.09.... e per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione sotto specificata:
1) copia della lettera avente Protocollo n. -OMISSIS- con la quale veniva disposta la trattenuta stipendiale motivata nel sistema NoiPA con “B Ritenute varie - applicato recupero per riduzione stipendiale per motivi sanitari di tutte le voci stipendiali al 50% dal 09/02/... al 08/02/... e riduzione di tutte le voci stipendiali al 100% dal 09/02/... al 05/05/... come disposto con lettera con n. di protocollo -OMISSIS-”;
2) copia di tutta la documentazione relativa al disposto recupero stipendiale nei confronti di parte ricorrente, tutt’ora in atto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Nazionale Amministrativo Esercito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Preso atto che con il proposto ricorso (assoggetto al rito di cui all’art. 116 c.p.a.), notificato il 14 novembre ... e depositato nella medesima data, il soggetto in epigrafe ha impugnato il “… silenzio-rigetto formatosi in data 19.10....”, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990, “sulla domanda di accesso agli atti amministrativi presentata in data 19.09....” al fine di ottenerne l’annullamento nonché l’accertamento dell’invocata pretesa ostensiva in relazione alla documentazione ivi individuata, avente ad oggetto la “copia della lettera avente Protocollo n. -OMISSIS-, nonché di tutta la documentazione relativa al disposto recupero stipendiale nei confronti dello scrivente” (cfr. l’istanza di accesso di cui al doc. n. 2 unito all’atto di ricorso, secondo la numerazione riportata nel relativo foliario);
Rilevato che dalla documentazione depositata in giudizio emerge come l’intimata Amministrazione con nota prot. n. 00... del 26 settembre ... (oggetto di trasmissione via pec, secondo quanto nella stessa indicato) abbia dato riscontro alla domanda di accesso presentata dall’odierno ricorrente, precisando di accogliere la medesima istanza per quanto concerne la documentazione richiesta (cfr. allegato 3 alla relazione difensiva della resistente Amministrazione versata in atti il 16 dicembre ..., secondo la numerazione riportata nel relativo foliario);
Rilevato che l’anzidetta circostanza emerge dallo stesso tenore del proposto ricorso, laddove nell’articolazione della parte in fatto è specificato che l’Amministrazione “… in data 26.09.24 riscontrava parzialmente l’istanza producendo i documenti in loro possesso … senza però fornire la ulteriore documentazione afferente alla decurtazione stipendiale come ad esempio l’atto dispositivo finale con indicazione di tutte le somme da restituire e delle eventuali compensazioni da attuare per le ferie non godute dal ricorrente”, trovando dunque conferma nell’atto di parte l’elemento rappresentato dall’effettiva adozione di una determinazione espressa sull’istanza di accesso documentale;
Rilevato sul punto che, per converso, la ricostruzione dell’esito dell’anzidetta determinazione in rapporto all’avanzata istanza di accesso costituisce un aspetto controverso tra le parti in causa, assumendo parte ricorrente che la medesima nota non abbia comportato l’integrale soddisfazione della dedotta pretesa conoscitiva – nei termini sopra riportati – mentre la resistente Amministrazione ribadisce (nell’ambito della relazione difensiva versata in atti) l’intervenuto accoglimento “in modo esaustivo” dell’istanza di accesso sulla base dell’esistente documentazione, contestando per l’effetto la sussistenza nella specie di un diniego di ostensione;
Considerato al riguardo che dal fascicolo di causa allo stato non emerge, in particolare, la data di comunicazione via pec dell’anzidetta nota prot. n. .../... – ai fini della decorrenza del termine previsto ex art. 116, co. 1, c.p.a. per la proposizione del ricorso avverso l’eventuale diniego – né tantomeno la documentazione effettivamente trasmessa all’odierno ricorrente unitamente alla medesima nota;
Ritenuto, pertanto, di dover acquisire ai fini del decidere la documentazione sopra individuata, rappresentata nello specifico dalla comunicazione via pec della nota n. 00... del 26 settembre ... ad opera dell’intimata Amministrazione nei riguardi dell’odierno ricorrente con l’attestazione della relativa data, unitamente all’allegata documentazione oggetto di ostensione, onerando del disposto incombente istruttorio la resistente Amministrazione e all’uopo assegnando per il deposito in giudizio della richiesta documentazione un termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza (o dalla sua notifica, se anteriore);
Considerato altresì che gli elementi sopra evidenziati:
- da una parte, inducono ad escludere la ricorrenza nella specie di un’ipotesi di silenzio significativo (in termini di diniego) la cui “formazione” – sulla base del richiamato art. 25, co. 4, L. n. 241/1990 – rileva ai fini della decorrenza del prescritto termine decadenziale ex art. 116, co. 1, c.p.a., ponendo per l’effetto la questione in ordine all’eventuale tardività del proposto ricorso (notificato in data 14 novembre ...) in ragione del mancato rispetto dell’anzidetto termine (pari a 30 giorni) decorrente dalla conoscenza della determinazione (datata 26 settembre ...) assunta sull’istanza di accesso ove recante un diniego parziale di ostensione;
- dall’altra, possono rilevare nel senso di escludere, a monte, la stessa esistenza di una ipotesi di diniego, ove la documentazione effettivamente ostesa risultasse coincidente con l’oggetto della richiesta di accesso alla stregua dell’esistente documentazione detenuta dall’intimata Amministrazione, avuto altresì riguardo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accesso documentale può essere consentito limitatamente ai “… documenti formati e quindi venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell'Amministrazione” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 8 novembre ..., n. 9622, in specie punto 16), spettando all’Amministrazione destinataria dell’accesso eventualmente indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire (al riguardo, cfr. altresì Cons. St., sez. VI, sent. 12 settembre ..., n. 7896, in specie punto 20);
Considerato, per le esposte ragioni, che gli aspetti evidenziati possono integrare, rispettivamente, un profilo di irricevibilità del ricorso per tardività ai sensi dell’art. 116, co. 1, c.p.a. ovvero, ancora preliminarmente, un profilo di inammissibilità del ricorso medesimo ove la documentazione trasmessa unitamente all’anzidetta nota – in dichiarato accoglimento dell’istanza di accesso – risulti integralmente coincidente con i documenti esistenti nella disponibilità dell’intimata Amministrazione, quali profili che allo stato non risultano eccepiti dalla parte resistente nell’ambito del presente giudizio;
Ritenuto pertanto di dover assegnare alle parti in causa, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un termine di giorni 30 (trenta) – decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza (o dalla sua notificazione, se anteriore) – per la presentazione di eventuali memorie vertenti sulle questioni sopra indicate;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione del presente ricorso, la camera di consiglio del 9 aprile 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione; assegna altresì alle parti in causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, co. 3, c.p.a., un termine di trenta (30) giorni per presentare memorie vertenti sulle questioni indicate nella parte motiva.
Fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 9 aprile 2025, ore di rito.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Chiara Cavallari        Giovanni Iannini
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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