Translate

14 aprile 2025

Consiglio di Stato 2025- Il caso presentato riguarda l'esclusione di un candidato dal concorso pubblico per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di un esame psico-fisico in cui è emersa una percentuale di massa grassa superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. È importante analizzare i vari aspetti di questo caso, tenendo conto delle normative applicabili e delle procedure seguite dall'Amministrazione.

 

Consiglio di Stato 2025- Il caso presentato riguarda l'esclusione di un candidato dal concorso pubblico per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di un esame psico-fisico in cui è emersa una percentuale di massa grassa superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. È importante analizzare i vari aspetti di questo caso, tenendo conto delle normative applicabili e delle procedure seguite dall'Amministrazione.

### 1. **Contesto Normativo**
Il d.P.R. 17/12/2015, n. 207, stabilisce i requisiti fisici e psichici necessari per l'assunzione nel Corpo dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alla composizione corporea, che include la massa grassa. Il Decreto del 04/11/2019, n. 166, specifica ulteriormente i criteri da seguire. In questo caso, la percentuale di massa grassa consentita è fissata al 24,2%, con una tolleranza del 10%.

### 2. **Circostanze del Caso**
Il candidato ha partecipato al concorso, ha superato le prove e, successivamente, è stato sottoposto a un accertamento psico-fisico in cui è stato escluso per un'errata registrazione della sua altezza e per una massa grassa superiore ai limiti.

### 3. **Rilevanza dell'Errore sull'Altezza**
Il candidato sostiene che la Commissione ha erroneamente misurato la sua altezza. Se l'altezza fosse stata effettivamente superiore a quanto registrato, la percentuale di massa grassa potrebbe risultare diversa, in quanto i calcoli di massa grassa sono spesso correlati all'altezza e al peso. È fondamentale che l'Amministrazione verifichi la correttezza della misurazione dell'altezza e se l'errore possa aver influenzato il risultato finale.

### 4. **Visite Specialistiche Private**
Il candidato si è sottoposto a due visite specialistiche da un medico esperto in scienza dell'alimentazione, utilizzando un macchinario simile a quello della Commissione. Questi esami privati potrebbero fornire dati alternativativi sulla sua composizione corporea, ma è necessario considerare se tali risultati possano essere validati ufficialmente e se possano avere rilevanza legale nel contesto del concorso.

### 5. **Principi di Giustizia e Trasparenza**
Il caso solleva questioni di giustizia e trasparenza. L'Amministrazione deve garantire che i criteri di selezione siano applicati in modo equo e che eventuali contestazioni siano esaminate con attenzione. Se ci sono errori nelle misurazioni o nel calcolo della massa grassa, è fondamentale che questi vengano corretti per garantire che il candidato non sia ingiustamente escluso.

### 6. **Conclusioni e Raccomandazioni**
In conclusione, il caso del signor -OMISSIS- merita un'attenta revisione da parte dell'Amministrazione. È importante che vengano verificate le misurazioni iniziali e i risultati delle visite specialistiche private. Se emerge che ci sono stati errori nella valutazione iniziale, potrebbe essere opportuno riaprire la procedura di valutazione per il candidato. In caso contrario, sarà fondamentale fornire una spiegazione chiara e trasparente per giustificare la decisione finale.

Questo caso rappresenta non solo una questione di idoneità fisica, ma anche un'opportunità per migliorare le procedure di selezione e garantire che tutti i candidati siano trattati in modo equo e giusto.



Pubblicato il 31/03/2025
N. 02658/2025REG.PROV.COLL.
N. 04771/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4771 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18069/2023, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti l’avvocato di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1.1. Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico al fine dell’assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la qualifica di vigile del fuoco (concorso a 250 posti). Superate le prove e pubblicata la graduatoria finale di merito, il candidato, in sede di scorrimento, ha sostenuto gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
L’Amministrazione, dopo aver sottoposto a visita l’odierno appellante in data -OMISSIS-, l’ha escluso all’esito dell’esame impedenziometrico.
Il macchinario utilizzato dalla Commissione ha registrato un’altezza -OMISSIS- ed una percentuale di massa grassa -OMISSIS- con un peso -OMISSIS- e una massa magra -OMISSIS-, di molto superiore al limite consentito dall’art. 3 del d.P.R. del 17/12/2015, n. 207, come richiamato dall’art. 1, c. 1, lettera b) del Decreto del 04/11/2019, n. 166, pari al 24,2% (tenuto conto della tolleranza del 10% prescritta dalla norma).
Il signor -OMISSIS-, rilevato che la Commissione aveva erroneamente stimato la sua altezza in -OMISSIS- e ritenendo si essere invece alto -OMISSIS-, si è sottoposto privatamente a due visite specialistiche:
- l’una in data -OMISSIS- presso un medico specializzato in scienza dell’alimentazione -OMISSIS- – dotata di un macchinario della stessa tipologia di quello utilizzato dalla Commissione del concorso;
- l’altra in data -OMISSIS- presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
le quali hanno entrambe registrato un’altezza -OMISSIS- e un indice di massa grassa pressoché identico, cioè l’uno -OMISSIS- e l’altro -OMISSIS-, con un divario tra di esse di soli -OMISSIS- e invece di ben -OMISSIS- e -OMISSIS- rispetto alla sede selettiva, con un peso -OMISSIS- e -OMISSIS- e una massa magra -OMISSIS- e -OMISSIS-, come tale del tutto incompatibile con il limitato lasso temporale trascorso tra la data della precitata visita concorsuale (-OMISSIS-) e quella eseguita presso tali strutture privata e pubblica (-OMISSIS- e -OMISSIS-) di soli 12 e 17 giorni.
1.2. Il signor -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso dinnanzi al T.A.R. per il Lazio, impugnando:
- il decreto -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell''Interno ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione: “alterazione dei parametri fisici -OMISSIS-. Decreto Ministro dell''Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;
- il verbale -OMISSIS-, citato nel decreto suindicato, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico del Sig. -OMISSIS-, il deficit suindicato, in realtà frutto di un accertamento erroneo e contraddittorio.
1.3. Il TAR per il Lazio – all’esito di una verificazione e di un supplemento di verificazione – con sentenza n. n.18069/2023 ha respinto il ricorso così motivando: “Nel caso in esame, infatti, in sede di verificazione è stato accertato che il ricorrente è alto -OMISSIS-, con uno scostamento -OMISSIS- rispetto ai -OMISSIS- accertati in sede concorsuale. Tale parametro, se messo in relazione con -OMISSIS- rilevato in sede concorsuale – pari a -OMISSIS- - e in sede di successiva verificazione (pari a -OMISSIS-), secondo quanto affermato dal verificatore in sede di chiarimenti, non avrebbe condotto all’accertamento -OMISSIS- tale da fondare un giudizio di idoneità (si veda il passaggio del supplemento di verificazione in cui si legge “tuttavia si precisa che anche sottraendo dal valore -OMISSIS- totale riscontrata in sede concorsuale: -OMISSIS- il valore -OMISSIS- la percentuale -OMISSIS- rientra, comunque, tra i motivi di esclusione, essendo la stessa superiore ai limiti consentiti.”)
Inoltre il T.A.R. ha ritenuto:
- che il difforme dato dell’altezza non conduce, da solo, ad un giudizio di inattendibilità -OMISSIS-;
- non probante il certificato a firma -OMISSIS-, rilasciato da una nutrizionista nell’ambito di svolgimento di attività libero professionale, privo di data certa e non idoneo ad integrare almeno un principio di prova in ordine alla data di svolgimento delle misurazioni ivi riportate;
- non probante l’ulteriore certificato medico prodotto agli atti dal ricorrente da cui si ricava che in data 8 novembre 2022 – e quindi 18 giorni dopo l’esame svolto nell’ambito della procedura concorsuale – egli aveva una massa grassa inferiore alla soglia prevista dalla normativa; ritenendo che dopo un lasso di tempo così ampio non sia possibile escludere che i parametri di massa grassa del ricorrente possano essersi modificati in maniera significativa;
- non probante la consulenza di parte depositata in atti il 17/11/23 sia sul rilievo che le conclusioni della consulente di parte esprimono valutazioni che non possono che essere ipotetiche, sia perché le stesse muovono dal presupposto che non sia possibile ottenere un simile risultato mediante “una dieta che rispetti le linee guida della sana e corretta alimentazione”, di fatto non escludendo del tutto tale opzione, nel caso in cui, ad esempio, tale regime bilanciato non sia stato rispettato;
- non rilevante il fatto che la verificazione disposta in sede processuale abbia accertato che, alla data -OMISSIS- (circa quattro mesi dall’esame svolto in sede concorsuale) il ricorrente avesse una massa grassa pari al -OMISSIS- e quindi entro la soglia di ammissione.
2.1. Con atto notificato il 24 maggio 2024 il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio deducendo un articolato motivo di gravame così rubricato:
I) Violazione degli 2697 c.c., 115, c. 1, e 116 c.p.c., 64, c. 2, c.p.a., in relazione al seguente motivo speso con il ricorso di I grado: Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione (ii) dell’art. 1, Comma 1, lettera b) del D.M. n. 166 del 4/11/2019, (iii) dell’art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 richiamato dal summenzionato art. 1, Comma 1, lettera b) del D.M. n. 166 cit., e (iv) della Direttiva Tecnica per l’attuazione del Regolamento approvato con D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della Legge del 12/01/2015, n. 2, approvata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 11/03/2016.
2.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno il quale ha depositato memoria con la quale ha insistito per la reiezione dell’appello.
2.3. Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante disponendo:
- un’integrazione dell’attività di verificazione svolta in primo grado, sottoponendo alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, il seguente quesito: “dica la Commissione, dopo aver esaminato i documenti ritualmente prodotti in giudizio relativi alle suddette attività di misurazione, se, tenuto anche conto della possibile incidenza dell’erronea rilevazione dell’altezza (questione già oggetto di verificazione da parte della Commissione nel giudizio di primo grado), i valori sopra riportati relativi alle prime due rilevazioni siano compatibili - in considerazione del margine temporale di 17 giorni intercorso fra il primo accertamento in sede concorsuale del -OMISSIS- e il più prossimo accertamento eseguito presso una struttura pubblica -OMISSIS- - con una rilevante perdita di massa grassa dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ovvero se sia impossibile, improbabile o inverosimile un tale decremento di massa grassa nell’arco temporale di 17 giorni”;
- l’ammissione con riserva dell’appellante al prosieguo della procedura selettiva anche ai fini, in caso di superamento della stessa, dell’avviamento (con riserva) al primo corso di formazione utile.
2.4. In data -OMISSIS- è stata depositata in giudizio la relazione di Verificazione.
2.5. In vista dell’udienza pubblica soltanto l’appellante ha depositato una memoria difensiva con la quale ha riferito:
- che la graduatoria finale di merito del concorso dalla quale l’odierno appellante è stato escluso, è stata medio tempre utilizzata dall’Amministrazione fino al suo esaurimento con la convocazione di tutti i candidati, emergendo così l’assenza totale di controinteressati al giudizio per lo scorrimento completo della graduatoria, indipendentemente dall’avvenuta assunzione dell’attuale appellante;
- che in esito all’accoglimento della domanda cautelare con l’Ordinanza di questa Sezione -OMISSIS-, l’Amministrazione ha provveduto a decretarne la riassunzione con riserva nel Corpo nazionale.
2.6. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
3. L’appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. L’appellante è risultato avere una massa grassa entro la soglia di ammissione sia pochi giorni dopo la visita concorsuale, sia in sede di verificazione.
L’errore di misurazione dell’altezza in sede concorsuale, per come denunciato dall’appellante, è stato accertato in sede di Verificazione già in primo grado; sebbene il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse, di per sé, determinante la differenza -OMISSIS- di altezza, tale dato costituisce tuttavia un ineludibile dato oggettivo che, valutato in relazione alle successive misurazioni della massa grassa rispetto a quella concorsuale, costituisce un conducente elemento indiziario della non accuratezza delle operazioni svolte in sede concorsuale.
3.2. L’Organo verificatore – in sede di supplemento istruttorio disposto con l’Ordinanza di questa Sezione -OMISSIS- – ha concluso in questi termini “si ritiene che un confronto egualitario della composizione corporea, e nello specifico della percentuale di massa grassa, tra la misurazione del -OMISSIS- e quella -OMISSIS- non è possibile”, sostanzialmente affermando la natura irripetibile di tale tipologia di esame.
Per quanto qui rileva, preso atto della natura irripetibile dell’esame, e che l’errore di misurazione dell’altezza è un dato di fatto definitivamente accertato e non certo imputabile al concorrente, appare dirimente ai fini del decidere, stabilire quale incidenza abbia avuto la variazione -OMISSIS- di altezza sulla misurazione della massa grassa. Sul punto l’Organo verificatore ha riferito che “Tale variazione è certamente un fattore influente, tenendo conto del fatto che la metodica bioimpedenziometrica impiega delle equazioni predittive che stimano in modo doppiamente indiretto la composizione corporea e l’altezza è un parametro che inevitabilmente incide considerevolmente sullo scostamento dei valori di massa grassa ottenuti”.
3.3. Una volta acclarata la “considerevole” influenza del parametro “altezza” sull’indice di massa grassa, l’accertato errore di rilevazione del suddetto parametro non può non inficiare la piena attendibilità dell’esame svolto in sede concorsuale, non potendosi attribuire al concorrente il penalizzante risultato di un esame risultato inattendibile per fatto esclusivamente imputabile alla Commissione di concorso, a fronte dell’impossibilità di risalire ex post all’indice di massa grassa posseduto al momento del concorso, stante la ridetta natura irripetibile della prova concorsuale.
Considerato peraltro che tutte le successive misurazioni della massa grassa - rilevate su iniziativa del ricorrente presso struttura sanitaria pubblica e poi in sede di verificazione - hanno dato risultati favorevoli al ricorrente rientrando nei parametri di legge, il vizio così accertato si pone certamente nell’alveo del sindacato giurisdizionale in materia di accertamenti tecnico-discrezionali, dal momento che la valutazione concorsuale risulta manifestamente erronea, alla luce dei plurimi elementi oggettivi sopra evidenziati
4. Considerata infine l’assenza di potenziali soggetti controinteressati stante lo scorrimento completo della graduatoria fino al suo esaurimento, il ricorso va accolto e in riforma della sentenza impugnata vanno annullati gli atti impugnati in primo grado.
5. Sussistono giustificati motivi, considerata la peculiarità della controversia, per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti gravati in primo grado.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana        Michele Corradino
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

Nessun commento:

Posta un commento