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14 aprile 2025

Tar 2025- Il caso sottoposto all’analisi del Collegio si configura come una questione di rilevante importanza per la tutela della libertà sindacale del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. La questione centrale riguarda il rientro automatico di un soggetto -OMISSIS- nel proprio reparto di provenienza al termine di un’assegnazione temporanea, il quale, secondo i ricorrenti, pregiudicherebbe la sua possibilità di partecipare alle elezioni sindacali locali o regionali.

 

 

Tar 2025- Il caso sottoposto all’analisi del Collegio si configura come una questione di rilevante importanza per la tutela della libertà sindacale del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. La questione centrale riguarda il rientro automatico di un soggetto -OMISSIS- nel proprio reparto di provenienza al termine di un’assegnazione temporanea, il quale, secondo i ricorrenti, pregiudicherebbe la sua possibilità di partecipare alle elezioni sindacali locali o regionali.

### Analisi delle Violazioni Normative

I ricorrenti invocano la violazione dell’art. 1479-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010, che sembra garantire diritti specifici ai militari in merito alla loro posizione sindacale. Questa norma, insieme agli altri articoli citati (1478, 1477, 1476-ter e 1477-ter), stabilisce le regole e i diritti collegati all’esercizio della libertà sindacale, rendendo evidente la necessità di una protezione adeguata per evitare che situazioni di rientro forzato possano ledere i diritti dei militari.

### Fumus Bonis Juris e Periculum In Mora

L’istanza cautelare presentata dai ricorrenti si fonda su due principi cardinali: il fumus bonis juris e il periculum in mora. Il fumus è sostenuto dalla ragionevole convinzione che il rientro automatico possa comprometterne la partecipazione alle elezioni sindacali, un aspetto cruciale per l’esercizio della democrazia interna all’istituzione militare. Dall’altra parte, il periculum è evidenziato dalla possibilità concreta che il rientro possa creare un “vuoto sindacale”, danneggiando non solo il soggetto interessato, ma anche il sindacato di appartenenza, con conseguente perdita di iscritti e una potenziale attività antisindacale da parte dell’Amministrazione.

### Giurisdizione e Rito Abbreviato

Il Collegio sottolinea che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come stabilito dall’art. 1481 del d.lgs. n. 66/2010. Questo articolo conferma che le problematiche relative alla libertà sindacale dei militari e delle loro associazioni professionali sono specificamente riservate a questo ambito giuridico. Inoltre, l’art. 119, comma 1, lett. m-octies, del c.p.a. prevede l’applicazione del rito abbreviato per i provvedimenti che ledono i diritti sindacali, conferendo ulteriore urgenza e importanza alla questione sollevata.

### Conclusione

In sintesi, la situazione sottoposta all’attenzione del Collegio non solo evidenzia problematiche legate alla libertà sindacale all'interno delle Forze armate, ma solleva anche questioni di rilevanza giuridica in merito alla protezione dei diritti dei militari. Il Collegio dovrà valutare con attenzione le implicazioni di un rientro automatico, considerando l'impatto che potrebbe avere non solo sul singolo militare, ma anche sul sindacato e sulla rappresentatività dei militari nel loro complesso. La decisione finale dovrà quindi tener conto di questi aspetti, con l’obiettivo di garantire una giusta tutela dei diritti sindacali in un contesto così delicato.


Pubblicato il 08/04/2025
N. 00039/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00058/2025 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2025, proposto da


-OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato .;


contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per la disapplicazione
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di assegnazione provvisoria prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- nella parte in cui prevede l’automatico rientro presso la sede di appartenenza senza previa procedura di consultazione sindacale;
nonché degli atti precedenti e successivi, connessi e dipendenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


I ricorrenti, con l’atto introduttivo del presente ricorso, chiedono la disapplicazione del provvedimento emanato dal Ministero della Difesa in data -OMISSIS-, con il quale è stata accolta l’istanza del -OMISSIS- -OMISSIS-, odierno ricorrente, di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui esso dispone il rientro automatico presso il -OMISSIS- al termine del periodo di fruizione del beneficio, in assenza della preventiva procedura di consultazione sindacale, che sarebbe resa necessaria dalla qualifica di -OMISSIS- dello stesso -OMISSIS-.
In linea generale, i ricorrenti osservano che il rientro automatico di un -OMISSIS- nel reparto di provenienza, al termine dell’assegnazione temporanea, comprometterebbe concretamente la possibilità per tale soggetto di partecipare alle elezioni sindacali locali o regionali.
Sotto questo profilo, deducono la violazione dell’art. 1479-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010.
L’istanza cautelare, quanto al fumus, è sorretta dalla stessa principale deduzione, unitamente alla lamentata violazione degli artt. 1478, 1477, 1476-ter e 1477-ter del D.lgs. n. 66/2010; quanto al periculum, invece, è motivata dal fatto che nelle more del presente giudizio il -OMISSIS- sarebbe costretto a rientrare presso la propria sede -OMISSIS-, creando un “vuoto sindacale” ai danni del sindacato ricorrente cui appartiene con la qualifica di -OMISSIS-. Tale vuoto sarebbe idoneo a determinare una perdita di iscritti ai danni del medesimo sindacato, concretando una consumata attività antisindacale da parte dell’Amministrazione militare.
Preliminarmente, il Collegio rileva che la controversia è da inquadrarsi tra quelle relative all’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, devolute alla giurisdizione esclusiva di questo giudice come stabilito dall’art. 1481, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare C.O.M.), alla cui stregua “sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell’ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari” (che subentra all’art. 17 della l. n. 46 del 2022 il cui contenuto è ora sostanzialmente recepito nel primo testo), nonché dall’art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a. che prevede l’applicazione del rito abbreviato per “i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta”;
Considerato che, quanto al fumus boni iuris, ad un giudizio sommario, proprio della presente fase cautelare, non sussistono le condizioni che inducono a fare ragionevolmente ritenere che il ricorso abbia un esito favorevole al ricorrente, in quanto il provvedimento del quale si chiede la parziale disapplicazione è stato adottato prima dell’entrata in vigore del dedotto art. 1479-bis del d.lgs. 15.3.2010, n. 66, articolo che comunque non trova applicazione per le fattispecie di assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, con rientro presso l’Ente di provenienza quale conseguenza automatica ex lege;
Considerato che, in assenza del fumus boni iuris il periculum in mora non rileva;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano respinge l’istanza cautelare di cui in premessa.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Fabrizio Cavallar        Stephan Beikircher
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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