Tar 2025- Il ricorso presentato dal ricorrente si articola in una serie di censure relative alla legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale. Analizziamo le varie argomentazioni esposte, cercando di chiarire e contestualizzare i motivi di illegittimità.
### 1. Violazione degli articoli di legge
Il ricorrente inizia il suo atto con una serie di riferimenti normativi, denunciando la violazione dell’art. 55, commi 4 e 5, del DPR 335/1982 e dell’art. 88 della Legge 121/81. Questi articoli sono fondamentali per garantire il rispetto dei diritti dei dipendenti pubblici e della loro posizione lavorativa. La violazione di tali norme implica un difetto di presupposti di fatto e un’istruttoria inadeguata, elementi che possono comportare l'annullamento del provvedimento.
### 2. Contraddittorietà e illogicità del provvedimento
Il ricorrente lamenta la contraddittorietà del provvedimento di trasferimento, evidenziando l'illogicità della decisione dell'Amministrazione che ha ritenuto sussistente l'incompatibilità per la Questura di ..., escludendola per quella di ..., nonostante entrambe le sedi si trovino nella stessa regione. Questo solleva interrogativi sulla coerenza delle motivazioni addotte e sul principio di uguaglianza, che richiede trattamenti uniformi in situazioni analoghe.
### 3. Situazione familiare e proporzionalità
Il ricorrente sottolinea che l'Amministrazione non ha preso in considerazione la sua situazione familiare, caratterizzata dalla gestione di tre figli minorenni. Questo elemento è cruciale poiché la mancanza di attenzione verso le circostanze familiari può rivelare un difetto di proporzionalità nella misura adottata, che non tiene conto delle reali esigenze del ricorrente. La proporzionalità è un principio fondamentale del diritto amministrativo, che impone di equilibrare le esigenze dell’ente pubblico con i diritti e le necessità del singolo.
### 4. Finalità sanzionatorie
Il ricorrente denuncia che il trasferimento è stato adottato per perseguire finalità sanzionatorie, in particolare in relazione ai precedenti scontri con il Questore di .... Questo aspetto solleva interrogativi sulla legittimità del provvedimento, in quanto l’Amministrazione non può utilizzare strumenti di gestione del personale come punizione per comportamenti legittimi, specialmente nel contesto di attività sindacale.
### 5. Mancato parere sindacale
Un altro punto critico è la presunta omissione dell’acquisizione del preventivo parere dell’organizzazione sindacale di appartenenza, come previsto dalla normativa vigente. Questo comportamento non solo contravviene a procedure previste dalla legge, ma può anche configurare una condotta antisindacale, compromettendo il diritto di difesa del ricorrente e il rispetto delle rappresentanze sindacali.
### 6. Difetto di motivazione
Infine, il ricorrente evidenzia un difetto di motivazione del provvedimento, che si basa su elementi che non considerano il supporto ricevuto da colleghi e associazioni sindacali, né il significativo aumento degli iscritti alla sua organizzazione. La motivazione deve essere chiara, logica e coerente, e non può ignorare elementi favorevoli che possano giustificare la permanenza del ricorrente nella sua posizione.
### Conclusione
In sintesi, il ricorso si fonda su una pluralità di censure che pongono in dubbio la legittimità del provvedimento di trasferimento. La contraddittorietà delle motivazioni, la mancata considerazione della situazione familiare, le finalità sanzionatorie, l’omissione del parere sindacale e il difetto di motivazione rappresentano argomenti solidi per richiedere una rivalutazione del provvedimento. La questione centrale sembra ruotare attorno al rispetto dei diritti del lavoratore e alla necessità di un’istruttoria adeguata, che consideri tutti gli aspetti rilevanti della situazione.
Pubblicato il 19/02/2025
N. 00068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di ... (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato ..
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto del Ministero dell’Interno nr. -OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato trasferito per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, con effetto immediato, dalla Questura di ... alla Questura di ...;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ed in particolare, della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore di ...; della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero dell’Interno; della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore di ....
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS-, Assistente Capo della Polizia di Stato, chiede annullarsi il decreto del Ministero dell’Interno con cui è stato disposto nei suoi confronti il trasferimento per “motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale” dalla Questura di ... alla Questura di ....
Il suindicato provvedimento, dato atto del fatto che «in data -OMISSIS- il -OMISSIS-, unitamente ai due correi, all'epoca tutti in servizio presso il locale Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – Sezione volanti, eseguiva una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino gambiano (in precedenza deferito dai predetti come autore in concorso di episodi di rapina), il quale, accompagnato in carcere e fotosegnalato con un nome e in precedenza con un altro, non era risultato essere la stessa persona nei confronti della quale l'Autorità giudiziaria aveva emesso il citato provvedimento di custodia cautelare; la persona associata in carcere aveva, infatti, un codice "CUI" diverso dal soggetto destinatario del provvedimento restrittivo pur avendo lo stesso nome», della conseguente «ordinanza applicativa di misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio per la durata di mesi 12, emessa in data -OMISSIS- dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ..., per i reati di cui: - agli artt. 61 n. 2, 81, 110 e 479 del codice penale, poiché, il -OMISSIS-, al fine di commettere il reato di frode in processo penale e depistaggio, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale con altri due operatori, formando più atti nell'esercizio delle loro funzioni, attestavano falsamente fatti che erano stati da loro compiuti o avvenuti in loro presenza, finalizzati ad attribuire a due soggetti la responsabilità della commissione di tre rapine; - agli artt. 81, 110, 375 commi 1 e 2 del codice penale, in quanto, i predetti operatori, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale tra loro, al fine di sviare le indagini oggetto del procedimento penale relativo a tre rapine, alteravano più oggetti da impiegare in sede processuale come elementi di prova o, comunque. come elementi utili all'accertamento del reato» e della sentenza n. -OMISSIS- RG Gip del -OMISSIS-, con cui il Tribunale di ... ha assolto il sig. -OMISSIS- da uno dei capi di imputazione, dichiarandolo invece colpevole dei residui delitti a lui ascritti e condannandolo alla pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione (ridotta per il rito abbreviato a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni), accoglie la richiesta del Questore di ... di trasferimento del ricorrente ad altra provincia, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, ritenendo che «le condotte contestate all'operatore, non conformi al decoro delle funzioni e violative delle disposizioni contenute nel regolamento di servizio, unitamente all'ampio risalto mediatico ottenuto dalla vicenda da parte degli organi d'informazione, hanno determinato grave nocumento all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione, anche per la proiezione delle stesse all'esterno del reparto di appartenenza, facendo venir meno, da parte di colleghi, superiori, magistratura e privati cittadini quell'indispensabile fiducia di cui deve sempre godere ogni appartenente alla Polizia di Stato nell'ambiente in cui opera, stante la peculiarità delle funzioni svolte».
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: «ritenuto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, difettando il necessario fumus boni iuris alla luce delle ragioni evidenziate nell’atto impugnazione a giustificazione della decisione assunta (tra cui una condanna, seppure non definitiva, pronunciata nei confronti del ricorrente); quanto al periculum in mora, tenuto conto della delicatezza delle funzioni svolte dal ricorrente, nel bilanciamento degli interessi proprio di questa fase, certamente prevale quello pubblico al prestigio e corretto funzionamento dei pubblici uffici, a maggior ragione considerata la modesta distanza tra ... e ...».
Avverso detta ordinanza il ricorrente ha proposto appello, rigettato dal Consiglio di Stato, sez. II, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, così motivata: «Considerato che: - il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere disciplinare e sottende l'interesse dell'Amministrazione ad assicurare il regolare andamento del servizio, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. Stato Sez. II, 3 dicembre 2021 n. 8050; con specifico riferimento al personale di Polizia di Stato, sez. IV 14 maggio 2021 n. 3819); - il trasferimento in esame costituisce un limite alla previsione contenuta nell’art.88 della L. n. 121 del 1981 relativa all’ordinamento della Polizia di Stato e, pertanto, non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante (cfr., ex multis, CGARS 13 marzo 2014 n. 130); - nel caso di specie, il trasferimento è stato disposto al fine garantire il buon funzionamento dell’ufficio, anche in considerazione della rilevanza mediatica che ha avuto la vicenda sulla stampa locale e la nuova sede è stata individuata al fine di “consentire al -OMISSIS- un continuum nella gestione del proprio ménage familiare”».
Alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione e falsa applicazione degli artt.3-6-7-8 L.241/90 Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione Travisamento dei fatti. Sviamento. Motivazione sviata e apparente”.
Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che si limiterebbe ad utilizzare mere frasi di stile, senza invero indicare i presupposti di fatto e di diritto posti alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale.
Sostiene che il Questore avrebbe omesso di indicare i fatti, i comportamenti e gli episodi di estrema gravità addotti a fondamento della ritenuta incompatibilità ambientale.
Lamenta che, mentre la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe fatto riferimento alla sentenza penale di condanna, il provvedimento impugnato avrebbe, invece, ritenuto necessario il trasferimento «indipendentemente dagli esiti della vicenda giudiziaria in atto», con ciò risultando una incongruenza tra l’atto endoprocedimentale e il provvedimento finale.
Precisa di rivestire il ruolo di “sindacalista”, ragion per cui la motivazione del trasferimento avrebbe dovuto essere rafforzata.
Eccepisce, ancora, la finalità punitiva del provvedimento ed il difetto di istruttoria/motivazione con riguardo alla mancata valutazione delle osservazioni da lui proposte dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
II. “Violazione dell’art.55, commi 4 e 5, del DPR 335/1982, violazione art. 88, L. 121/81- Difetto dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, eccesso di potere, erroneita’ manifesta, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, ingiustizia manifesta”.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale sotto diversi profili.
Con un primo ordine di censure, lamenta la contraddittorietà e illogicità del provvedimento, in ragione della sproporzione tra la condotta da lui tenuta e il disposto trasferimento e del fatto che l’Amministrazione avrebbe ritenuto sussistente l’incompatibilità per la Questura di ..., escludendola per quella di ..., quantunque nella stessa regione. Lamenta ancora che l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione la sua situazione familiare, e, segnatamente, le difficoltà legate alla gestione di tre figli di minore età.
Con un secondo ordine di censure, denuncia l’illegittimità del provvedimento di trasferimento che l’Amministrazione avrebbe adottato per perseguire finalità sanzionatorie.
Precisa di aver avuto più occasioni di scontro con il Questore di ..., in ragione del ruolo sindacale rivestito, ragion per cui il decreto impugnato rappresenterebbe «una vera “punizione/ritorsione”», anche in considerazione del fatto che altra collega coinvolta nella medesima vicenda non è stata trasferita per incompatibilità ambientale.
Sostiene che l’Amministrazione non solo non avrebbe tenuto conto della possibilità di garantirgli la permanenza nella stessa sede, eventualmente destinandolo ad altro incarico, ma non avrebbe neanche indicato la ragioni atte a sostenere una incompatibilità ambientale così grave da impedire il trasferimento ad altro reparto della Provincia di ....
Con un terzo ordine di censure lamenta che l’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento in questione senza acquisire il preventivo parere all’organizzazione sindacale di appartenenza, come previsto dall’art. 88, comma 4, della Legge 1 aprile 1981, n. 121, e dall’art. 36 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
Sostiene che, con il disposto trasferimento, sarebbe stata attuata nei suoi confronti una condotta antisindacale.
Con un ultimo profilo di censura, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che, valorizzando elementi quali la mancanza di «giusta serenità operativa per attendere le proprie funzioni in questa sede» e il venir meno della fiducia nei suoi confronti da parte di colleghi e superiori, avrebbe omesso di considerare le attestazioni di supporto ricevute sia dai colleghi che da altra associazione sindacale, oltre che il notevole incremento degli iscritti alla sua organizzazione sindacale.
III. “Eccesso di potere per illogicità. Violazione del principio di proporzionalità, provvedimento arbitrario ed abnorme. Sviamento”.
Il ricorrente sostiene l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, sia in ragione del giudizio di “Ottimo” riportato in sede di valutazione annuale, sia in merito alla sua assegnazione da parte del Questore di ... - stante la presunta incompatibilità - a compiti burocratici, salvo poi impiegarlo in servizi esterni di ordine pubblico.
IV. “Violazione e applicazione e/o interpretazione dei principi di buon andamento e imparzialita’ dell’azione amministrativa e dell’art. 97 della Costituzione - Disparita’ di trattamento - Violazione del principio di legalità perplessità e contraddittorietà dell'agire amministrativo”.
Con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta rispetto alla collega, coimputata nel medesimo procedimento penale che lo ha coinvolto, per la quale l’Amministrazione ha ritenuto di non dover procedere con il trasferimento per incompatibilità ambientale.
Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 10 dicembre 2024, il ricorrente ha precisato:
- quanto al procedimento penale a suo carico, che la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. -OMISSIS- ha statuito che «Visto l’art. 605 c.p.p., in parziale riforma dell’impugnata sentenza, riduce la pena inflitta nei confronti di -OMISSIS- ad anni 1 e mesi 6 di reclusione e concede il beneficio della non menzione. Conferma nel resto»; e che in data -OMISSIS-, la Corte di Cassazione con sentenza n. -OMISSIS- ha così statuito «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art.375 cp perché il fatto non sussiste; rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena per il residuo reato. Visto l’art. 624 cpp dichiara irrevocabile la sentenza relativamente alla responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 479 cp»;
- quanto alla sua attuale sede lavorativa, di essere stato trasferito nel -OMISSIS- al Posto di Polizia Ferroviaria di ..., nonché di aver presentato istanza di trasferimento presso la Questura di ... per la quale il Questore ha espresso parere favorevole, ma di non essere stato trasferito per mera questione burocratica.
Chiede l’annullamento dell’atto impugnato, al fine di poter essere assegnato nuovamente alla Questura di ..., sede che gli consentirebbe di gestire meglio le proprie esigenze familiari.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un dipendente presso una determinata sede, senza assumere carattere sanzionatorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321).
L’adozione di tale provvedimento non presuppone una valutazione comparativa da parte dell’amministrazione circa le esigenze organizzative dei propri uffici, né l’espressa menzione dei criteri con cui sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini della selezione della sede più opportuna, né la scelta può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che sono recessive dinanzi all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione. Peraltro l’ampia discrezionalità dell’amministrazione è giustificata dalla necessità di tutelare le finalità pubblicistiche da questa perseguite e anche dall’esigenza di preservare la serenità del dipendente (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321).
Nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, ex art. 55, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 recante l’«Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», l’amministrazione dell’interno gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, i quali non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321, che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2019 n. 7088 e Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2019 n. 1533).
Costituisce, altresì, principio giurisprudenziale consolidato che il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, ai sensi del citato art. 55, comma 4, non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, non postulando, infatti, comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione, che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321, che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 7 gennaio 2020 n. 118, Consiglio di Stato, sez. IV, 30 novembre 2020 n. 7562 e Consiglio di Stato, sez. IV, 8 febbraio 2021 n. 1173).
La finalità della suddetta disposizione è invero individuata nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell’azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall’imputabilità a questi di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321; Consiglio di Stato, sez. IV, 21 gennaio 2019 n. 507; Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2015 n. 3077).
Di conseguenza, ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, non è significativa l’origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all’interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell’amministrazione sia messo in pericolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321; Consiglio di Stato, sez. III, 20 giugno 2018 n. 3784; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 731).
D’altra parte, costituisce principio pacifico che, nella materia in argomento, competono all’amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321; Consiglio di Stato, sez. III, 10 settembre 2015 n. 4234). Si tratta, infatti, di una discrezionalità riconosciuta come caratterizzata da maggiore ampiezza rispetto a quella di cui gode l’amministrazione nei confronti degli altri pubblici dipendenti, stante la rilevante esigenza che la funzione di pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321; Consiglio Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009 n. 337).
Delineato tale quadro ordinamentale e giurisprudenziale, si rileva che, nel caso di specie e in relazione alla valutazione della situazione d’incompatibilità ambientale, l’azione amministrativa si presenta pienamente rispondente alle suddette regole operative, giacché nel provvedimento impugnato vi sono i corretti riferimenti normativi, è inquadrato il fatto generatore dell’incompatibilità, è richiamata l’attività istruttoria svolta ed è dato puntuale conto della ritenuta inopportunità che il ricorrente continui a prestare servizio presso l’ufficio di appartenenza. L’Amministrazione, pertanto, previo adeguato accertamento degli elementi rilevanti in una simile fattispecie, ha riconosciuto, con motivazione sufficiente e logicamente congrua, la sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del suo prestigio e del suo decoro ed ha adottato una misura posta a tutela del corretto funzionamento degli uffici pubblici e a garanzia della regolarità e continuità dell’azione amministrativa.
Il provvedimento in esame, infatti, dà ampiamente atto delle seguenti evidenze istruttorie: del fatto che «in data -OMISSIS-, il -OMISSIS-, unitamente ai due correi, all'epoca tutti in servizio presso il locale Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – Sezione volanti, eseguiva una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino gambiano (in precedenza deferito dai predetti come autore in concorso di episodi di rapina), il quale, accompagnato in carcere e fotosegnalato con un nome e in precedenza con un altro, non era risultato essere la stessa persona nei confronti della quale l'Autorità giudiziaria aveva emesso il citato provvedimento di custodia cautelare; la persona associata in carcere aveva, infatti, un codice "CUI" diverso dal soggetto destinatario del provvedimento restrittivo, pur avendo lo stesso nome»; del procedimento penale che ha interessato il sig. -OMISSIS- e delle conseguenze derivatene, precisando che con decreto del -OMISSIS- «il Questore di ... ha sospeso cautelarmente dal servizio l'assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, (…), ai sensi dell'art. 9, 1° comma del decreto del Presidente della Repubblica, 25 ottobre 1981, n. 737, poiché destinatario dell'ordinanza applicativa di misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio per la durata di mesi 12, emessa in data -OMISSIS- dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ..., per i reati di cui: - agli artt. 61 n. 2, 81, 110 e 479 del codice penale, poiché, il -OMISSIS-, al fine di commettere il reato di frode in processo penale e depistaggio, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale con altri due operatori, formando più atti nell'esercizio delle loro funzioni, attestavano falsamente fatti che erano stati da loro compiuti o avvenuti in loro presenza, finalizzati ad attribuire a due soggetti la responsabilità della commissione di tre rapine; - agli artt. 81, 110, 375 commi 1 e 2 del codice penale, in quanto, i predetti operatori, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale tra loro, al fine di sviare le indagini oggetto del procedimento penale relativo a tre rapine, alteravano più oggetti da impiegare in sede processuale come elementi di prova o, comunque. come elementi utili all'accertamento del reato»; della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui «il Tribunale di ... ha assolto il dipendente in ordine a uno dei capi d'imputazione per non aver commesso il fatto, dichiarandolo, invece colpevole dei residui delitti a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione, disponendo altresì la sospensione condizionale della pena»; del fatto che il Questore di ... «ha segnalato l'opportunità di trasferirlo in altra provincia, ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335», proposta «scaturita dalle gravi condotte tenute dal dipendente, gravemente lesive della dignità delle funzioni, che hanno determinato una situazione d'incompatibilità ambientale».
Dopo aver dato atto, quindi, delle succitate evidenze istruttorie, il provvedimento di trasferimento articola un’ampia motivazione, ritenendo che «le condotte contestate all'operatore, non conformi al decoro delle funzioni e violative delle disposizioni contenute nel regolamento di servizio, unitamente all'ampio risalto mediatico ottenuto dalla vicenda da parte degli organi d'informazione, hanno determinato grave nocumento all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione, anche per la proiezione delle stesse all'esterno del reparto di appartenenza, facendo venir meno, da parte di colleghi, superiori, magistratura e privati cittadini quell'indispensabile fiducia di cui deve sempre godere ogni appartenente alla Polizia di Stato nell'ambiente in cui opera, stante la peculiarità delle funzioni svolte», ragion per cui «la situazione venutasi a determinare non consente all'operatore di adempiere ai compiti istituzionali con la dovuta serenità, con possibili negative ripercussioni sul buon andamento dell'ufficio».
Orbene, dalla piana lettura del gravato provvedimento emerge l’evanescenza delle censure articolate dal ricorrente, dal momento che il decreto del Questore di ... articola una motivazione ampia e dettagliata sulle vicende che lo hanno interessato, il cui rilievo, da un lato, in termini di disvalore sociale, anche a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti contestati, dall’altro, in termini di rilevanza mediatica della vicenda, rende opportuno il trasferimento ad altra sede a tutela del prestigio e del decoro dell’ufficio di appartenenza.
Non risulta sussistente, poi, alcuna incongruenza tra la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale. Ed infatti, con la comunicazione di avvio del procedimento, il Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato si limita ad avvisare il ricorrente dell’avvio del «procedimento per il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335», facendo espresso riferimento alle note del Questore di ... prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
In particolare, nella nota del -OMISSIS-, il Questore di ... riepiloga dettagliatamente la vicenda che ha visto coinvolto il poliziotto, allegando numerosi articoli di giornale a sostegno della rilevanza mediatica dei fatti e segnalando che «appare evidente come la vicenda abbia creato un inevitabile nocumento al prestigio della Polizia di Stato di questa provincia, per aver visto coinvolto, in episodi accertati di reato, un operatore in servizio attivo. Agli occhi dell'opinione pubblica locale, infatti, sono stati ricondotti all'Amministrazione comportamenti gravemente lesivi del decoro e della stima di cui dovrebbe invece godere la Polizia di Stato, compromettendone l'immagine di un'Istituzione caratterizzata da imparzialità, terzietà ed affidabilità. La compromissione del senso di fiducia nell'Amministrazione è stata ampiamente stigmatizzata sugli organi di stampa locali, sia attraverso i canali televisivi sia attraverso i quotidiani che, per più giorni, hanno riportato dapprima la notizia della sospensione degli operatori delle Volanti e poi della condanna emessa evidenziando, con dovizia di particolare, i reati loro attribuiti e i relativi comportamenti. L'episodio ha inoltre rischiato di minare anche il rapporto fiduciario con le altre Istituzioni presenti in Provincia ed in particolare con la locale Procura della Repubblica con la quale sono sempre costanti rapporti di reciproca stima. Non può essere altresì sottaciuto che le condotte poste in essere, così come accertate nel dispositivo di sentenza, e il clamore da esse creato abbiano minato la serenità lavorativa degli altri operatori della Polizia di Stato presenti in Provincia, poiché rischiano di compromettere la credibilità dell'Amministrazione agli occhi della cittadinanza con cui gli stessi quotidianamente si rapportano per motivi di servizio».
La comunicazione di avvio del procedimento, richiamando per relationem le suddette note del Questore, dà dunque rilevanza alla vicenda che ha interessato il poliziotto sotto un profilo fattuale e mediatico, con ciò risultando coerente con il passaggio del provvedimento di trasferimento in cui si ritiene «di dover procedere al trasferimento del dipendente, al fine di rimuovere, con il cambio di sede, la situazione di grave incompatibilità venutasi a determinare, indipendentemente dagli esiti della vicenda giudiziaria in atto».
Non coglie nel segno la censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione delle osservazioni proposte ad esito della comunicazione di avvio del procedimento. Ed infatti, il provvedimento impugnato dà atto dettagliatamente delle osservazioni presentate dal sig. -OMISSIS- con memorie scritte del -OMISSIS-, della nota del Questore di ... del -OMISSIS-, che, nel trasmettere le osservazioni in questione agli uffici centrali del Dipartimento della Pubblica sicurezza, confermava la necessità del trasferimento «dopo aver comunicato che: - ai fini del procedimento autoritativo non rileva la posizione giuridica di condannato con sentenza non definitiva, essendo sufficiente l'effettiva sussistenza del no giumento arrecato al prestigio dell'Amministrazione e la compromissione del senso di equilibrio e imparzialità degli appartenenti alla Polizia di Stato; - non sono state avanzate contestazioni e valutazioni di natura disciplinare; - quanto alla compromissione dei rapporti fiduciari con le altre Istituzioni e, in particolare, con la Procura della Repubblica, il nocumento risulta evidente in quanto la stessa Autorità giudiziaria ha sospeso l'operatore, dimostrandone l'inidoneità, sia pur temporanea, a svolgere la funzione di pubblico ufficiale, non rilevando che lo stesso non abbia mai avuto alcun contatto diretto con la Procura della Repubblica, dal momento che è stato condannato per reati che inevitabilmente hanno minato la necessaria fiducia e trasparenza nei riguardi di tutti gli operatori della Polizia di Stato; - circa l'asserita assenza di una compromissioni della serenità lavorativa degli altri operatori di polizia della provincia, la locale Questura è stata al centro di incresciosi episodi che hanno visto coinvolti operatori ivi in servizio e, solo con fatica, grazie al quotidiano sacrificio e allo spirito di abnegazione degli appartenenti, è stato recuperato un rapporto fiduciario con il mondo esterno e interno, che potrebbe essere nuovamente compromesso; - ritiene auspicabile un trasferimento presso una sede ubicata in una provincia limitrofa al fine di consentire al -OMISSIS- un continuum nella gestione del proprio ménage familiare».
Le repliche formulate dal Questore di ... alle osservazioni proposte dal ricorrente sono state condivise dal Capo della Polizia – Direttore Generale nel gravato provvedimento che, quindi, risulta aver puntualmente valutato quanto eccepito dal ricorrente ad esito della comunicazione di avvio del procedimento.
Non è persuasiva, poi, la tesi di parte ricorrente secondo cui il provvedimento in questione avrebbe avuto finalità punitiva, anche in ragione di evocati contrasti del sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di sindacalista, con il Questore di ....
La finalità della misura in esame, come efficacemente precisato nel provvedimento, è quella di tutelare l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione dell’Interno, che ben può essere lesa dalla permanenza in servizio presso una determinata sede di un dipendente che abbia tenuto condotte «non conformi al decoro delle funzioni e violative delle disposizioni contenute nel regolamento di servizio».
Né era necessaria alcuna preventiva acquisizione del nulla osta al trasferimento dall’organizzazione sindacale di appartenenza del ricorrente, dal momento che il trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto specificamente finalizzato a tutelare il prestigio e il corretto funzionamento dei pubblici uffici, costituisce un limite alla previsione contenuta nell’art. 88 della Legge 1 aprile 1981 n. 121 e, pertanto, non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 dicembre 2011, n. 6672). In altri termini la previa acquisizione del nulla osta, prevista dalla normativa soprarichiamata per il caso di trasferimenti di dirigenti sindacali, non può che riferirsi ai trasferimenti motivati da esigenze di servizio, che potrebbero essere uno strumento per impedire l'esercizio delle attività e delle libertà sindacali; non anche ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, in ordine ai quali risulta preminente l'interesse a rimuovere situazioni che possono nuocere al prestigio della Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 dicembre 2011, n. 6672).
È priva di pregio l’osservazione del ricorrente in ordine al fatto che l’Amministrazione avrebbe ritenuto sussistere l’incompatibilità ambientale per la provincia di ..., ma non per quella di ..., quantunque ubicate all’interno della stessa regione. Come si è già avuto modo di osservare, infatti, l’adozione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non presuppone una valutazione comparativa da parte dell’Amministrazione circa le esigenze organizzative dei propri uffici, né l’espressa menzione dei criteri con cui sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini della selezione della sede più opportuna (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321).
Non colgono nel segno le censure con cui parte ricorrente lamenta la mancata considerazione delle sue esigenze familiari, dal momento che la scelta dell’Amministrazione di disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che sono recessive dinanzi all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione. Peraltro l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione è giustificata dalla necessità di tutelare le finalità pubblicistiche da questa perseguite e anche dall'esigenza di preservare la serenità del dipendente (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 agosto 2024 n. 7321).
Sono, poi, del tutto irrilevanti gli attestati di stima dei colleghi, l’esito del giudizio annuale nel c.d. rapporto informativo, e, in definitiva, tutti i meriti e i riconoscimenti del dipendente, dal momento che alla valutazione di piena legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non ostano pregresse note positive rese dall'Amministrazione in favore del dipendente, né ulteriori elementi di merito, quali attestati di stima e fiducia da parte dei colleghi, dovendosi evidentemente avere riguardo alla specifica finalità del provvedimento in questione, la cui ratio è quella di tutelare il prestigio dell’Amministrazione che ben può essere offuscato dalla perdurante presenza di un dipendente cui vengano addebitate condotte, come quelle dettagliatamente compendiate dal gravato provvedimento, capaci di suscitare un sentimento di diffusa disapprovazione nella collettività.
È, poi, assolutamente irrilevante il riferimento alla diversa valutazione operata dall’Amministrazione per la collega coimputata nello stesso procedimento penale del ricorrente, trattandosi evidentemente di posizioni giuridiche diverse, suscettibili di differente valutazione ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.
Sono, infine, inconferenti le circostanze addotte dal ricorrente con la memoria depositata in giudizio il 10 dicembre 2024, dal momento che tutti i fatti ivi dedotti, sia con riferimento alla evoluzione del procedimento penale che avuto riguardo alla situazione lavorativa, in quanto successivi all’adozione del gravato provvedimento, non possono in alcun modo concorrere a definirne i profili di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite, fermo restando quanto già liquidato in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di ... (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate, fermo restando quanto già liquidato in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in ... nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Caterina Luperto Italo Caso
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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