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08 ottobre 2025

Con la sentenza di Cassazione n. 26715/2025 – la persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, CdS, per fatti antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, se è già stata condannata con sentenza o decreto irrevocabile a tale data, non può ritenersi soggetta all’irrogazione delle nuove sanzioni amministrative.”

 

 


Con la sentenza di Cassazione n. 26715/2025 – la persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, CdS, per fatti antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, se è già stata condannata con sentenza o decreto irrevocabile a tale data, non può ritenersi soggetta all’irrogazione delle nuove sanzioni amministrative.”



Quadro normativo e di principio

Art. 116, comma 15, del Codice della Strada e depenalizzazione

  • L’art. 116, comma 15, CdS prevede la contravvenzione per chi guida senza patente (mai conseguita, revocata, non rinnovata, ecc.).

  • Con il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (che è entrato in vigore il 6 febbraio 2016) vennero disposte “Disposizioni in materia di depenalizzazione” per diverse contravvenzioni, compresa la maggior parte dei casi del comma 15 dell’art. 116 CdS.

  • In particolare, la norma di depenalizzazione (art. 1 del d.lgs. 8/2016) trasforma in illecito amministrativo molte delle ipotesi che, prima del 2016, erano perseguite come contravvenzioni con conseguente procedimento penale, riducendo la sfera d’applicazione del regime penale a casi più gravi (es. recidiva nel biennio).

  • L’art. 5 dello stesso d.lgs. 8/2016 disciplina la reiterazione (recidiva) nell’illecito depenalizzato, ossia come e quando una violazione successiva possa essere considerata recidiva, con effetti più severi o l’applicazione del regime aggravato.

Principio del “favor rei” e sicurezza del diritto

  • In tema penale / contravvenzionale, vige il principio dell’automatica applicazione della legge più favorevole (lex mitior). Quando una norma nuova introduce una depenalizzazione o un regime più lieve, essa può dover essere applicata ai reati / contravvenzioni commessi in precedenza, se non è prevista una disposizione espressa di non applicabilità. Questo principio è ben radicato nella giurisprudenza costituzionale e nella dottrina.

  • Tuttavia, questo principio non opera in senso contrario: non si può applicare in modo retroattivo una norma più severa che non fosse prevista al momento del fatto.

Situazione “anteriore al 2016” e “condanna irrevocabile”

Nella vicenda che descrivi, ipotizziamo:

  • Fatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (cioè antecedentemente al 6 febbraio 2016).

  • Il soggetto è stato giudicato con sentenza o decreto definitivo (irrevocabile) prima di quella data, e condannato, sotto il regime previgente (norma penale / contravvenzionale).

  • La questione è se, dopo la depenalizzazione, l’Amministrazione (o l’Autorità competente) possa “riconvertire” o “aggiornare” la sanzione di quella condanna in una sanzione amministrativa corrispondente, o irrogare “nuove” sanzioni amministrative – in sostanza, se sia ammissibile un riesame sotto il regime nuovo.

Secondo la formulazione che hai dato, tale riconversione / riesame non sarebbe possibile: se la condanna è già irrevocabile prima del 2016, il soggetto non dovrebbe essere “ripreso” e sottoposto al nuovo regime amministrativo.


Ragionamento giurisprudenziale plausibile e limiti

Ecco come potrebbe strutturarsi la motivazione di una pronuncia che afferma quel principio, con i possibili argomenti a favore e le difficoltà che potrebbe incontrare.

Argomenti a favore della pronuncia

  1. Tutela della certezza del diritto e della cosa giudicata

    • Una condanna irrevocabile è una pronuncia che ha acquisito autorità di cosa giudicata: non può essere modificata direttamente da atti successivi. Se la legge successiva volesse incidere su quel giudicato, occorrerebbe un’espressa disposizione che disciplini la “revisione” dei casi già definiti — che però potrebbe sollevare problemi di retroattività e rispetto del principio dell’“immutabilità” della sentenza irrevocabile.

    • Il principio di legalità penale / contravvenzionale implica che non si possono applicare retroattivamente nuove sanzioni che non erano previste all’epoca del fatto.

  2. Scelta normativa di depenalizzazione come “cessazione dell’interesse punitivo”

    • Quando il legislatore depenalizza un fatto, si ritiene che l’interesse punitivo dello Stato si sia manifestato meno intenso, e la norma diventi illecito amministrativo per il futuro. Ma ciò non implica automaticamente che la condanna penale pregressa debba essere convertita in sanzione amministrativa o che il soggetto possa essere soggetto al nuovo regime.

    • L’intervento di depenalizzazione può essere interpretato come atto legislativo che non riguarda le condanne già passate in giudicato, a meno che sia previsto esplicitamente (salvo casi in cui la nova lex sia più favorevole e che il giudicato possa essere “riaffrontato” – ma in genere per casi penali non si procede alla “revoca” di condanne irrevocabili).

  3. Divieto di applicazione analogica in malam partem

    • Non è consentito interpretare la depenalizzazione in modo da “riportare in vita” una condanna pregressa con un regime diverso. L’applicazione retroattiva di una nuova sanzione amministrativa su un fatto già giudicato comporterebbe un trattamento peggiorativo (o quanto meno diverso) che non può essere imposto per analogia.

  4. Possibile lettura come “effetto dell’abolitio criminis” parziale

    • La depenalizzazione rende non più penale quel fatto (o certe sue ipotesi), ma non necessariamente estingue gli effetti delle condanne già intervenute. Se la legge non prevede l’estinzione automatica, non si può estendere per interpretazione il beneficio anche ai fatti già giudicati, a meno che non sussista un principio di diritto favorevole al reo.

Obiezioni e limiti pratici che la pronuncia (ipotetica) dovrebbe superare

  1. Il regime della depenalizzazione prevede norme transitorie

    • Il d.lgs. 8/2016, come quasi tutte le leggi che toccano materia penale / contravvenzionale, potrebbe avere disposizioni transitorie che disciplinano come trattare i procedimenti pendenti, i fatti già accertati, o le condanne non definitive. Se esiste una disposizione esplicita che consente qualche trasformazione o conversione, la pronuncia dovrà fare i conti con quella.

    • Se la legge stessa disponesse che alcune sanzioni penali pendenti dovessero essere trattate in misura amministrativa (“trasformazione”) o che l’illecito diventi amministrativo anche per fatti anteriori già giudicati, la pronuncia dovrebbe interpretare se tale norma transitoria è compatibile con il principio di irretroattività.

  2. Rapporti con la cosa giudicata e con il principio del ne bis in idem

    • La pronuncia deve chiarire che non vi è violazione del principio del “ne bis in idem” (cioè non si può sanzionare due volte per lo stesso fatto) se non si irroga la “nuova” sanzione al soggetto già condannato. Deve quindi negare che il regime amministrativo nuovo si sovrapponga o venga ad aggiungersi al regime penale ormai esaurito.

    • Qualsiasi reinterpretazione che configuri un’azione successiva (nuova sanzione) su un fatto già giudicato potrebbe essere vista come violazione del divieto di doppia punizione.

  3. Casi in cui la condanna pregressa fosse “parziale” o “non definitiva”

    • La pronuncia dovrebbe delimitare che il principio vale solo se la condanna è già irrevocabile al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 8/2016. Per i casi pendenti o non definiti, la nuova disciplina potrebbe applicarsi (nei limiti della lex mitior).

    • Se il procedimento non è definito o è in appello al momento dell’entrata in vigore, la nuova norma (se più favorevole) potrebbe trovare applicazione, salvo che la legge transitoria disponga altrimenti.

  4. Circostanze aggravanti previste dal codice della strada / regime speciale

    • Il regime del Codice della Strada prevede che in caso di recidiva nel biennio, l’illecito potrebbero assumere caratteristiche più gravi, non ricomprese totalmente nella depenalizzazione. La pronuncia dovrà considerare se il caso in esame rientri o meno in ipotesi aggravate che già allora erano punibili con pene accessorie o più severe (non compatibili con la depenalizzazione).

    • L’art. 5 del d.lgs. 8/2016 regola la recidiva nell’illecito depenalizzato: occorre verificare se nel caso concreto l’episodio rientri nell’ambito della recidiva, e quali effetti produce – ma se la condanna pregressa era definitiva, non dovrebbe potersi “riallineare” al nuovo regime.


Ipotesi di massima della pronuncia e ricadute

Una pronuncia Cass. n. 26715/2025 che affermi il principio da te indicato – se confermata nella motivazione – produrrebbe i seguenti effetti operativi e principi:

  • Chi ha commesso violazioni di guida senza patente (art. 116, comma 15 CdS) prima del 6 febbraio 2016, e sia stato condannato definitivamente (sentenza / decreto irrevocabile), non potrà essere sottoposto successivamente al regime della depenalizzazione, né essere costretto a pagare la “nuova” sanzione amministrativa corrispondente: la condanna originaria resta l’unico titolo in suo carico.

  • Il soggetto non potrebbe essere “riaperto” sotto il regime amministrativo, né subire una nuova contestazione o sanzione basata sul nuovo regime per gli stessi fatti.

  • Il giudice che dovesse essere chiamato a valutare richieste di conversione (ad esempio, per annulare / ridurre / adeguare la sanzione) dovrà applicare il regime previgente, oppure dichiarare irrilevante ogni richiesta di applicazione del nuovo regime per quel fatto.

  • La pronuncia rafforzerebbe la tutela del principio della certezza del diritto e della protezione del giudicato, escludendo che una vittima di una condanna irrevocabile possa poi subire un nuovo esame alla luce della normativa successiva.


Criticità nella concreta attuazione e suggerimenti

  • In un caso concreto, chi voglia invocare tale principio dovrà verificare con precisione le date: quando è avvenuto il fatto, quando si è pronunciata la condanna, quando è divenuta irrevocabile e se questa data precede l’entrata in vigore del d.lgs. 8/2016.

  • È importante controllare se il d.lgs. 8/2016 contiene disposizioni transitorie che possano prevedere effetti per i procedimenti pendenti o per le condanne non definitive.

  • In giudizio, sarà essenziale sollevare l’eccezione dell’irrilevanza del nuovo regime rispetto a condanne irrevocabili e chiedere al giudice di dichiarare l’insussistenza della sua competenza ad applicare la sanzione amministrativa nuova per i fatti già giudicati.

  • Va controllata la tipologia della condanna originaria: se la sanzione originaria prevedeva anche pene accessorie (es. sospensione della patente, pena accessoria) che col nuovo regime potrebbero essere diverse, la pronuncia dovrà chiarire l’effetto anche sulle pene accessorie.



 

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