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08 ottobre 2025

Corte Costituzionale 2025 - La sentenza n. 144 della Corte Costituzionale affronta una questione centrale relativa al calcolo dell'indennità risarcitoria spettante ai dipendenti pubblici reintegrati dopo un licenziamento illegittimo, rigettando il ricorso del Tribunale di Trento che metteva in dubbio la legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 (TUPI).

 

 

Corte Costituzionale 2025 -  La sentenza n. 144 della Corte Costituzionale affronta una questione centrale relativa al calcolo dell'indennità risarcitoria spettante ai dipendenti pubblici reintegrati dopo un licenziamento illegittimo, rigettando il ricorso del Tribunale di Trento che metteva in dubbio la legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 (TUPI).

Contestualizzazione e motivo della questione

Il Tribunale di Trento aveva sollevato un problema interpretativo: nel caso esaminato, il dipendente pubblico reintegrato era in servizio prima del 31 dicembre 1995 e non aveva optato per il trattamento di fine rapporto (TFR), ma era rimasto nel regime dell'indennità premio di servizio (IPS). Il Tribunale riteneva che l'indennità risarcitoria dovesse essere calcolata concretamente sull'emolumento di fine rapporto spettante (IPS o TFR) per evitare disparità tra lavoratori in regimi diversi.

La disparità denunciata dal Tribunale

Il dubbio sollevato riguardava l'eventuale ingiustificata disparità di trattamento che deriverebbe dall'applicazione esclusiva del TFR come parametro di calcolo. Infatti, poiché l'IPS generalmente ha una base retributiva più ristretta rispetto al TFR, un dipendente in regime IPS riceverebbe un'indennità risarcitoria di importo inferiore, configurando secondo il Tribunale una discriminazione tra categorie di lavoratori pubblici in situazioni analoghe.

Motivazioni della Corte Costituzionale

La Corte ha respinto questa interpretazione, chiarendo che il riferimento al TFR nell’articolo 63 del TUPI non è vincolato all’effettivo regime previdenziale o retributivo del dipendente ma è un parametro astratto per il calcolo dell’indennità risarcitoria. In sostanza:

  • Il TFR viene utilizzato come criterio uniforme e armonizzato per liquidare il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i dipendenti pubblici.

  • La distinzione tra regimi IPS e TFR riguarda la fase di chiusura naturale del rapporto di lavoro, non quella patologica del recesso illegittimo.

  • La normativa modificata nel 2017 ha esplicitamente voluto un trattamento omogeneo, indipendentemente dalla scelta previdenziale o dalla fase anagrafica del lavoratore.

Implicazioni pratiche

Questo orientamento:

  • Esclude che l’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo debba adattarsi al sistema previdenziale del singolo, superando il rischio di disparità economiche fra dipendenti pubblici collocati in regimi differenti.

  • Sancisce un principio di uniformità e uguaglianza nel rimedio previsto per il licenziamento illegittimo nel pubblico impiego.

La Corte quindi sottolinea la natura del TFR non come riferimento diretto al trattamento concreto ma come parametro astratto e omogeneo che assicura la parità nella tutela risarcitoria, rafforzando la coerenza del sistema giuslavoristico pubblico dopo le modifiche legislative.



N. 144 SENTENZA 10 luglio - 7 ottobre 2025Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Licenziamento illegittimo - Indennita' risarcitoria - Commisurazione all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) - Asserita differenziazione della base retributiva rilevante in ragione dell'assoggettamento del lavoratore al regime dell'indennita' premio di servizio (IPS) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 2, terzo periodo, come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. - Costituzione, art. 3. (T-250144) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 8-10-2025)



 

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