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08 ottobre 2025

L’ordinanza n. 187 del 15 luglio 2025 della Corte di Cassazione, pubblicata in GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41 dell’8 ottobre 2025, entra nel merito del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del partner superstite in una coppia omosessuale, escludendo tale estensione nel caso di decesso antecedente all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 (la “Legge Cirinnà”), nonostante la formalizzazione del vincolo all’estero.

 

L’ordinanza n. 187 del 15 luglio 2025 della Corte di Cassazione, pubblicata in GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41 dell’8 ottobre 2025, entra nel merito del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del partner superstite in una coppia omosessuale, escludendo tale estensione nel caso di decesso antecedente all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 (la “Legge Cirinnà”), nonostante la formalizzazione del vincolo all’estero.

Fatti e oggetto del procedimento

La vicenda riguarda il ricorso promosso dall’INPS contro L.D. M., che agisce sia in proprio sia come genitore esercente la responsabilità sul minore S.C. M.C., eredi di D.C., deceduto prima del 2016. La questione centrale è l’esclusione da parte dell’INPS della pensione di reversibilità riconosciuta al partner superstite, nonostante un vincolo formale tra i due componenti del medesimo sesso consolidato all’estero.

Quadro normativo di riferimento

La pensione di reversibilità è disciplinata dall’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, poi convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, che limita questa prestazione al coniuge superstite. Prima del 2016, infatti, la legge italiana non riconosceva alcuna equiparazione tra coppie omosessuali e coniugi, né riconosceva unioni civili o diritti simili.

Motivazioni della Corte di Cassazione

  • Il decesso essendo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 impone di applicare la normativa previgente, secondo cui la prestazione previdenziale spettava esclusivamente al coniuge superstite.

  • La legge italiana non riconosce con efficacia automatica i vincoli formali stipulati all’estero antecedentemente all’istituzione dell’unione civile in Italia.

  • La limitazione della pensione di reversibilità ai soli coniugi non costituisce una violazione della normativa vigente e, pertanto, la richiesta del partner superstite non può essere accolta.

Aspetti costituzionali e giudiziari

L’ordinanza si inserisce in un contesto di crescente attenzione giurisdizionale e normativa ai diritti delle coppie omosessuali, ma conferma il rigore della normativa previdenziale vigente al momento del decesso. La pubblicazione del dispositivo anche in sede di Corte Costituzionale sottolinea la rilevanza costituzionale della questione e la necessità di un eventuale intervento riformatore, soprattutto in relazione ai principi di uguaglianza e tutela della famiglia riconosciuti dalla Costituzione.

Conseguenze e prospettive

  • L’ordinanza evidenzia il limite di applicabilità della pensione di reversibilità, confermando l’impianto normativo tradizionale che non riconosceva diritti ai partner omosessuali prima della legge Cirinnà.

  • La sentenza segnala implicitamente la necessità di adeguamento delle prestazioni previdenziali in relazione ai diritti riconosciuti più recentemente alle coppie dello stesso sesso.

  • Resta aperta la possibilità di future modifiche legislativo-costituzionali per garantire una piena tutela previdenziale anche in favore dei partner omosessuali superstiti con vincoli formalizzati, sia in Italia che all’estero.


N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2025Ordinanza del 15 luglio 2025 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso dall'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale contro L.D. M. in proprio e nella qualita' di genitore esercente la responsabilita' genitoriale sul minore S.C. M.C., eredi di D. C.. Previdenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione di reversibilita' al coniuge - Esclusione dell'estensione della prestazione in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell'altro componente della coppia omosessuale, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero. - Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'),  convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, art. 13. (25C00235) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 8-10-2025)






 

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