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08 agosto 2025

Tar 2025 - Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio rappresenta un tema di grande rilievo nell’ambito della tutela previdenziale e assistenziale del personale militare, e si configura come un procedimento complesso che richiede un’attenta valutazione degli aspetti clinici e fattuali, nonché delle modalità con cui l’attività di servizio è stata svolta.

 

Tar 2025 - Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio rappresenta un tema di grande rilievo nell’ambito della tutela previdenziale e assistenziale del personale militare, e si configura come un procedimento complesso che richiede un’attenta valutazione degli aspetti clinici e fattuali, nonché delle modalità con cui l’attività di servizio è stata svolta.

Orientamenti Giurisprudenziali Consolidati

La giurisprudenza, in particolare quella amministrativa e giurisdizionale, ha ormai consolidato alcune linee interpretative che guidano l’accertamento di tale dipendenza. La recente pronuncia del giudice d’appello sintetizza efficacemente tali principi:

1. **Necessità di Documentazione Specifica**: Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, occorre allegare e documentare specifici episodi di servizio che siano risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto ai compiti ordinari. Questi episodi devono essere idonei a incidere in modo determinante sull’insorgenza dell’infermità, almeno sul piano concausale.

2. **Distinzione tra Fattori Generici e Specifici**: La giurisprudenza evidenzia che i disagi, fatiche e momenti di stress di carattere generale, inevitabili nell’attività militare, non costituiscono di per sé elementi sufficienti per attribuire una relazione causale diretta e specifica tra attività e infermità. Tali condizioni rappresentano rischi ordinari, e non fattori di rischio esclusivi o prevalenti.

3. **Verifica della Derivazione Causale**: Il rapporto di causalità va verificato rispetto a modalità di svolgimento del servizio che siano *ulteriori* e *speciali* rispetto alle normali attività militari. Solo in presenza di condizioni particolari, che si discostino dalla normale attività e che rappresentino un “surplus” di sforzo o di rischio, si può affermare una relazione concausale con l’infermità.

4. **Attività Impegnativa ma Non Straordinaria di Per Sé**: Un’attività anche stressante o impegnativa, svolta per un periodo contenuto e nel rispetto delle modalità ordinarie di servizio, non può assumere di per sé il carattere di straordinarietà. Pertanto, non basta che l’attività sia gravosa per qualificarsi come causa di servizio, se non emergono elementi che attestino una sua connotazione eccezionale o speciale.

Applicazione Pratica e Implicazioni

Alla luce di tali principi, è evidente che il semplice svolgimento di attività di servizio sotto stress, anche prolungata, non è automaticamente sufficiente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Deve esserci una dimostrazione che l’attività abbia comportato un “surplus” di fattori di rischio, rispetto alla normale attività militare, tali da incidere in modo determinante sulla manifestazione dell’infermità.

Inoltre, la giurisprudenza sottolinea che l’accertamento del nesso causale richiede un’attenta analisi delle modalità di svolgimento del servizio e della eventuale presenza di condizioni particolari che abbiano accentuato i rischi ordinari e abbiano contribuito all’insorgenza della malattia.

Conclusioni

In sintesi, il diritto riconosce che non tutte le attività militari, anche se stressanti o gravose, possono automaticamente fondare il nesso di causalità con una infermità. È necessario che emergano elementi di specificità, di eccezionalità o di specialità delle modalità di servizio che abbiano contribuito in modo determinante alla patologia. Tale impostazione mira a garantire un equilibrio tra tutela dei militari e rigore nella verifica del nesso causale, evitando riconoscimenti automatici che potrebbero risultare ingiustificati.

Questa giurisprudenza rappresenta quindi una guida fondamentale per i giudici e per gli operatori amministrativi nel procedimento di riconoscimento delle cause di servizio, assicurando che il riconoscimento sia fondato su elementi concreti e specifici, e non su circostanze generiche o ordinarie.



Pubblicato il 01/04/2025
N. 00474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01490/2022 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato xxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero dell'Economia delle Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale nr. -OMISSIS-, della Guardia di Finanza – Centro informatico amministrativo nazionale – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza e dell'allegato del Parere n. -OMISSIS- – Posizione n. -OMISSIS-, di data -OMISSIS-, del Ministero dell'economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio e, per quanto occorrer possa, della nota Prot. -OMISSIS- di data -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, della nota Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio trattamento economico personale in quiescenza e dell'allegato parere Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- e del processo verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ivi citato, nonché, per quanto occorrer possa, della nota Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio Personale e AA.GG., Sez. Pe.I.S.A.F./Cause di Servizio;
- di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, presupposto e/o conseguente, ove lesivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
Oggetto di gravame è la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell’Ufficio Trattamento economico personale in quiescenza della Guardia di Finanza e il presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, di data -OMISSIS-, che hanno negato al ricorrente il riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”, dalla quale è affetto.
Egli espone di essersi arruolato nella Guardia di Finanza nell’anno 1985 e di aver raggiunto in carriera il grado di brigadiere Capo con qualifica speciale.
Illustra i servizi espletati durante il suo impiego nella Guardia di Finanza, elencando i numerosi trasferimenti (undici nel corso della carriera) della sede di servizio, nonché l’impegno prestato nello svolgimento dell’attività lavorativa, evidenziato dall’elevato numero di ore di lavoro straordinario, sottolineando i disagi derivanti dallo svolgimento di attività anche nei turni notturni oltre che all’aperto.
L’esponente precisa che nel gennaio del xxxxx è stato sottoposto a vigilanza sanitaria; in tale sede il medico del lavoro lo ha ritenuto idoneo ma gli ha suggerito controlli per l’ipertensione. Nel maggio del xxxxx è stato colpito da “ictus ischemico di tipo lacunare lenticolare sinistro” con ricovero presso l’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS-.
L’esponente rappresenta di aver presentato in data -OMISSIS- domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”, allegando la relativa cartella clinica ed un certificato medico legale rilasciato in data 4 novembre xxxxx, che così concludeva: “si ritiene che le suddette infermità siano state influenzate, nel loro manifestarsi, dal surmenage psico-fisico caratterizzante servizi gravosi e stressanti, protratti nel tempo; in tal senso il servizio prestato, considerato nella sua specificità qualitativa e quantitativa, può assumere dignità di antecedente efficiente e determinante in relazione alle infermità di cui trattasi e che come tali sono da riconoscere come dipendenti da Causa di servizio”.
Egli è stato quindi convocato presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale – Commissione 2° Sezione di -OMISSIS- per la visita; la commissione ha diagnosticato la presenza di “Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”, considerandola ascrivibile alla Tabella A/categoria 8.
Nel frattempo, all’esito degli accertamenti effettuati dal comando Sanità e veterinaria – Commissione Medica Interforze, è stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella guardia di finanza in modo assoluto da collocare in congedo”, ed è risultato reimpiegabile nelle qualifiche del personale civile del Ministero, con mansioni di ufficio.
Il 17 novembre xxxxx gli è stata notificata comunicazione ostativa all’accoglimento dell’istanza di accertamento da causa di servizio unitamente al parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il MEF.
Rappresenta il ricorrente di aver formulato le sue osservazioni, allegando un parere medico legale redatto da medico legale di riconosciuta fama e consulente del Tribunale di -OMISSIS-, che, evidenziato in via generale il ruolo determinante del fattore lavoro e dello stress lavorativo nella patologia ipertensiva, ha ritenuto che tale fattore in specie abbia contribuito in modo preponderante allo sviluppo e all’aggravamento della patologia ipertensiva fino all’evento ischemico del xxxxx rispetto ai fattori predisponenti, evidenziando che il Brigadiere “ha iniziato la sua attività 35 anni orsono e negli anni ha cambiato sede e compiti per ben 11 volte, dovendosi via via adattare alle nuove incombenze, ad apprendere luoghi e modalità nuovi, ad adattarsi a nuovi superiori e nuovi colleghi, per molti periodi costretto al pendolarismo. Per un periodo di almeno tre anni (2010-xxxxx) ha lavorato in un ambiente poco salubre sia per le condizioni vetuste dell’ambiente (muri che si scrostavano pregni di umidità) sia per il riscaldamento non ottimale. Fu proprio in quel periodo che gli fu diagnosticata l’ipertensione arteriosa, inizialmente tenuta sotto controllo con Ace inibitore 5mg/die quindi, a seguito dell’ictus ischemico manifestatosi nel maggio xxxxx, implementata con Betabloccante e raddoppio del dosaggio dell’ACE inibitore. Quanto agli orari di lavoro, il Brig. (…) riferisce giornate talvolta molto lunghe, nei luoghi di lavoro per lo più non vi era la mensa ma venivano dati buoni pasto da utilizzare in esercizi commerciali convenzionati. Pertanto i pasti erano sovente costituiti da panini mangiati in fretta, alimenti assolutamente non salutari e non in linea con una corretta alimentazione.”
Tanto premesso, il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per “Eccesso di potere per illogicità-irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità-travisamento dei presupposti di fatto”.
In sintesi egli lamenta che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è affetto da genericità e non specificità perché non dà conto delle concrete condizioni e anamnesi del caso di specie, ma utilizza formule di stile; è altresì viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. Sottolinea che l’inattendibilità del parere emerge anche dalle relazioni mediche di due autorevoli specialisti, che egli allega, e che concludono in senso opposto rispetto alla causalità dell’infermità accertata.
L’amministrazione intimata, pur regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 20 marzo 2025.
DIRITTO
Occorre richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e relativo sindacato giurisdizionale, come oramai consolidati e così sintetizzati da recente pronuncia del giudice d’appello: “per consolidata giurisprudenza ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno "allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità".
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52). Non sembra che detti compiti, sia pure stressanti e comunque svolti per un tempo contenuto possano assumere la caratteristica della straordinarietà.
E peraltro, tali considerazioni vanno rapportate alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui:- "il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio xxxxx, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493; sez. IV, 29 maggio xxxxx, n. 3186; sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7336)" (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2019 n. 8226; in termini, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301);- "il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio" (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio xxxxx, n. 2959; id., 6 maggio 2010, n. 2619).
6.1. Più in generale, è stato affermato che "nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827) e che deve escludersi che il parere del Comitato sia di per sé contestabile "alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte" (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre xxxxx, n. 5477 e Cons. stato n. 1301/2024 cit.): nel caso in esame sarebbe arduo rivenire elementi di abnormità o irragionevolezza nell’azione amministrativa.” (Cons. Stato, Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1650).
Sulla scorta delle esposte coordinate ermeneutiche il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente illustra l’attività di servizio prestata nei trentacinque anni di servizio nella Guardia di Finanza, evidenziando di aver avuto nel corso della carriera ripetuti trasferimenti della sede di servizio e di aver svolto frequentemente attività in ambiente esterno (svolgendo compiti di piantone, sentinella, vigilanza e controllo, servizi di dogana) e anche su turni notturni e con un numero assai elevato di ore di lavoro straordinario.
Nel periodo dal xxxxx al xxxxx egli ha poi operato con compiti di gestione del parco auto-motomezzi del comando provinciale in una postazione di lavoro collocata in un angusto stanzino presso il garage della caserma, sito sotto il livello stradale, e con macchie di umidità.
A fronte della documentazione prodotta dall’istante il Comitato per le cause di servizio si è espresso una prima volta nell’adunanza del -OMISSIS- considerando:
“che il dipendente, appartenente alla Guardia di Finanza, ha svolto attività d’istituto con compiti di polizia giudiziaria e tributatria, piantone, controllo del territorio, controllo beni viaggianti, controlli strumentali, 117, antidroga, attività di ufficio, antiriciclaggio, tutela spesa pubblica;
che l’infermità ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di forma morbosa a genesi multifattoriale, caratterizzata da alterazioni dei meccanismi di controllo neurovegetativi e dei sistemi ormonali che regolano la funzione cardiovascolare e l’equilibrio idro-salino, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, i disagi correlati al servizio prestato così come descritto agli atti non risultano tali da far assurgere, qualitativamente o quantitativamente, al ruolo di causa o concausa efficiente e determinante, tenuto conto anche della presenza dei fattori di rischio individuali (obesità di III grado, familiarità per patologie CV). Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti nonché la relazione medico legale di parte”.
Il ricorrente ha formulato osservazioni e l’amministrazione ha chiesto al Comitato di verifica di riesaminare la questione ed esprimere un nuovo parere di merito circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
Il Comitato, nel parere del -OMISSIS-, impugnato unitamente al provvedimento finale, ha confermato il precedente parere negativo, precisando ulteriormente, quanto alla patologia, che si tratta “di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può avere il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante.”.
Alla luce dell’attività di servizio descritta dal ricorrente, che illustra lo svolgimento di compiti sicuramente impegnativi, ma che non indicano straordinari fattori di rischio, e del giudizio espresso dal Competente Comitato, gli atti impugnati resistono alle censure dedotte nel ricorso.
I pareri tecnici hanno preso in espressa considerazione il servizio svolto dall’interessato ed hanno analizzato il suo nesso causale rispetto alla patologia riscontrata, non risultando affetti dai dedotti vizi di genericità, difetto di istruttoria e motivazione.
Va rilevato inoltre che “poiché il parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio si basa su nozioni scientifiche e dati di esperienza tecnica, non può essere contraddetto da altri pareri sanitari, inclusi quelli di parte, a meno che non vi siano evidenti profili di irragionevolezza o di travisamento dei fatti, che nel caso di specie non ricorrono. (…) nel giudizio nel quale siano contestate le valutazioni delle commissioni medico legali non possono avere rilievo le valutazioni espresse in una perizia di parte, e ciò in quanto nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio la valutazione è riservata agli organi della sanità militare che costituiscono gli unici organismi a tal fine abilitati, non potendo dunque ritenersi ammissibili le argomentazioni dirette a contestare mediante la produzione di perizie di parte la valutazione cui sono pervenute le commissioni militari, giacché, diversamente, si consentirebbe un sindacato di merito, senza che risulti dimostrata la manifesta incongruenza o abnormità del giudizio formulato dall’Amministrazione (cfr. TAR Toscana, sez. I, 8 giugno 2023, n. 573; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 aprile 2024, n. 6521).” (TAR Toscana, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 1198).
Il ricorso non può quindi trovare accoglimento.
Nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto xxxxx, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Elena Garbari        Grazia Flaim
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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