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09 agosto 2025

Cassazione 2025 – la decisione della Cassazione n. xxxxx in materia di responsabilità civile della Regione per danni causati dalla fauna selvatica si basa sulla corretta applicazione del paradigma di cui all’articolo 2052 del Codice Civile.

 

Cassazione 2025 – la decisione della Cassazione n. xxxxx in materia di responsabilità civile della Regione per danni causati dalla fauna selvatica si basa sulla corretta applicazione del paradigma di cui all’articolo 2052 del Codice Civile. Ecco un’analisi approfondita:

1. **Quadro normativo di riferimento:**
   - **Articolo 2043 c.c.**: Stabilisce il principio generale di responsabilità extracontrattuale, secondo cui chiunque cagiona a altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
   - **Articolo 2052 c.c.**: Riconosce una responsabilità oggettiva del proprietario di animali per i danni da questi causati, salvo che provi il caso fortuito o forza maggiore.

2. **Applicazione del paradigma dell’articolo 2052 c.c.:**
   La sentenza della Cassazione sottolinea che la responsabilità della Regione per i danni derivanti dalla fauna selvatica si configura come una responsabilità oggettiva, tipica dell’articolo 2052 c.c., e non di quella più generica di cui all’articolo 2043 c.c. Questo perché:
   - La fauna selvatica, di per sé, costituisce un patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici, e la sua gestione e tutela sono disciplinate da specifiche normative.
   - La diffusione e il comportamento di questa fauna, oltre un certo limite, causano danni a privati e proprietà, e tali danni sono attribuibili alla responsabilità dell’ente pubblico che ha il ruolo di tutelarla e gestirla.

3. **Razionalità della responsabilità oggettiva:**
   La scelta di applicare l’articolo 2052 c.c. risponde alla necessità di tutelare i cittadini da danni causati da animali selvatici, che sono di difficile controllo e prevenzione. La responsabilità oggettiva presuppone che il soggetto pubblico, che ha il dovere di tutelare e gestire la fauna, sia responsabile dei danni prodotti, a meno di dimostrare che il danno sia stato causato da caso fortuito o forza maggiore.

4. **Distinzione tra responsabilità generale e speciale:**
   - La norma speciale dell’articolo 2052 c.c. si applica in modo più appropriato ai danni da fauna selvatica rispetto alla norma generale dell’articolo 2043 c.c., anche perché quest’ultima richiede una condotta colposa o dolosa.
   - La responsabilità oggettiva prevista dall’articolo 2052 c.c. elimina l’onere di dimostrare la colpa o la negligenza del soggetto pubblico, semplificando il percorso risarcitorio.

5. **Implicazioni pratiche:**
   - La sentenza sottolinea l’importanza di una gestione preventiva e di misure di tutela per evitare danni da fauna.
   - Gli enti pubblici devono adottare sistemi di controllo e prevenzione efficaci, poiché l’assenza di tali misure può comportare una responsabilità diretta e automatica per i danni derivanti dalla fauna selvaticamente gestita.

**In conclusione**, la decisione della Cassazione evidenzia che la responsabilità della Regione per i danni da fauna selvatica si configura come responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 2052 c.c., norma speciale rispetto alla responsabilità generale di cui all’articolo 2043 c.c. Tale impostazione giuridica mira a tutelare i cittadini e a responsabilizzare gli enti pubblici nella gestione della fauna, riconoscendo loro un dovere di vigilanza e controllo che, se trascurato, comporta l’obbligo di risarcire i danni causati.


 

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