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08 agosto 2025

sentenza Cassazione n. 21099/2025 riguardo responsabilità e risarcimento

 



**1. Contesto e fatti principali**  
La sentenza Cassazione n. 21099/2025 riguarda un caso di incidente occorso a una dipendente di un supermercato, che, mentre attraversava il locale, è scivolata a causa di un pavimento bagnato. La causa dell’incidente è stata attribuita a una segnaletica di sicurezza presente nel luogo, rappresentata da un cavalletto giallo con la scritta "pavimento bagnato".

**2. Questioni giuridiche affrontate**  
Il caso si è concentrato sulla valutazione della responsabilità del datore di lavoro e sull’eventuale obbligo di risarcimento a favore della dipendente, in relazione alla presenza e alla efficacia della segnaletica di avvertimento. In particolare, si è analizzato se la presenza del cavalletto giallo costituisse una sufficiente misura di prevenzione e se l’assenza di ulteriori interventi potesse escludere la responsabilità del datore di lavoro.

**3. Motivazioni della Suprema Corte**  
La Cassazione ha affermato che:

- La segnaletica di avvertimento come il cavalletto giallo con la scritta "pavimento bagnato" costituisce una misura di prevenzione obbligatoria e sufficiente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti.

- La presenza di tale segnaletica, correttamente posizionata e visibile, esclude di per sé la responsabilità del datore di lavoro per l’incidente, a meno che non emerga un comportamento colposo grave o una condotta negligente dell’infortunato.

- Nel caso di specie, la dipendente aveva comunque proseguito la sua corsa con andatura veloce. Tale comportamento, secondo la Corte, rappresenta un elemento che si aggiunge alla causa dell’incidente, contribuendo a ridimensionare la responsabilità del datore di lavoro.

- La velocità con cui la dipendente attraversava il locale, in assenza di comportamenti imprudenti o di omissioni del datore di lavoro, non può essere imputata a quest’ultimo come causa esclusiva o principale dell’incidente.

**4. Risposta alle questioni di responsabilità e risarcimento**  
La sentenza conclude che:

- La presenza del cavalletto giallo con la scritta "pavimento bagnato" è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro per il danno subito dalla dipendente.

- La condotta della dipendente, che passava con andatura veloce nonostante l’avviso, costituisce un elemento che riduce o esclude la responsabilità del datore di lavoro.

- Di conseguenza, il risarcimento del danno alla dipendente non può essere riconosciuto sulla base delle circostanze del caso, considerando che i mezzi di prevenzione erano adeguati e che la condotta della vittima ha contribuito all’evento.

**5. Implicazioni pratiche e riflessioni**  
La sentenza sottolinea l’importanza della corretta segnaletica di sicurezza come misura di prevenzione efficace. Tuttavia, evidenzia anche che il comportamento dei lavoratori e dei clienti può influire sulla responsabilità complessiva, soprattutto se si dimostra che hanno agito con imprudenza o negligenza.

Inoltre, la decisione rafforza il principio secondo cui l’adempimento delle misure di sicurezza, come la segnaletica, può escludere la responsabilità del datore di lavoro, a condizione che tali misure siano adeguate e correttamente adottate.

**6. Conclusioni**  
La Cassazione n. 21099/2025 conferma che:

- La presenza di un segnale di avvertimento adeguato e visibile è un elemento decisivo per escludere il risarcimento in caso di incidente, salvo comportamenti imprudenti della vittima.

- La condotta della vittima può essere considerata come causa concorrente o esclusiva dell’incidente, attenuando o eliminando la responsabilità del datore di lavoro.

Questa pronuncia rafforza l’importanza della corretta segnaletica e invita a considerare attentamente le azioni e il comportamento di tutte le parti coinvolte nel valutare responsabilità e risarcimenti in ambito di infortuni sul lavoro o in ambienti pubblici. 

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