Tar 2025 - Il ricorrente, ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri e quindi appartenente al personale delle Forze di Polizia, ha presentato un ricorso volto a ottenere il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, che sono stati erroneamente non attribuiti dall’INPS al momento del calcolo della propria pensione.
**Contesto e fatti principali:**
- Il ricorrente ha prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri dal 4 novembre 1981 fino al 30 novembre 2020, data in cui ha richiesto e ottenuto il pensionamento, avendo raggiunto i requisiti di contribuzione (44 anni di servizio utile) e di età (57 anni).
- Durante la carriera, ha raggiunto il grado di Brigadiere Capo.
- Al momento del pensionamento, la liquidazione TFS (Trattamento di Fine Servizio) è stata calcolata senza includere i sei scatti stipendiali previsti per legge, pari ciascuno al 2,50% dell’ultimo stipendio.
**Lamentela principale:**
Il ricorrente sostiene che l’INPS, nel calcolo della pensione, ha illegittimamente escluso dal trattamento di fine servizio il beneficio riconosciuto dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, che prevede espressamente che al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli specificati (tra cui i Carabinieri, considerati forze di polizia equiparate) che cessa dal servizio per età o inabilità permanente, siano attribuiti sei scatti del 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio, a titolo di indennità di buonuscita e per il calcolo della base pensionabile.
**Aspetti rilevanti:**
- La normativa citata si applica specificamente al personale della Polizia di Stato, ma anche, per estensione, agli appartenenti alle forze armate e di polizia equiparate, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.
- La condizione di accesso ai benefici – cessazione del servizio per età o inabilità, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile – è stata soddisfatta dal ricorrente.
- La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione di questa disposizione normativa, che prevede il riconoscimento di scatti di stipendio aggiuntivi per il calcolo della liquidazione e della pensione.
**Implicazioni e motivazioni giuridiche:**
- La richiesta si fonda sul diritto di vedersi riconosciuti tali scatti, che sono parte integrante del trattamento economico e contributivo riconosciuto per legge, e che devono essere calcolati anche ai fini pensionistici.
- La mancata attribuzione di tali scatti comporta una lesione di diritti patrimoniali e previdenziali del ricorrente, che si traduce in un danno economico consistente nel mancato incremento della pensione e della liquidazione TFS.
- La questione riguarda anche la corretta interpretazione delle norme di cui all’articolo 6-bis e alla sua applicabilità al personale delle forze di polizia e delle forze armate, in particolare in relazione alla condizione di cessazione del servizio e ai requisiti di età e anzianità.
**Conclusione:**
Il ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali, con conseguente riliquidazione della pensione e della liquidazione TFS, e che siano condannate le amministrazioni resistenti (INPS e Ministero della Difesa) a rifondere le somme indebitamente non riconosciute.
**Sintesi commentata:**
In sostanza, il ricorrente invoca la corretta applicazione di una norma di favore rivolta al personale delle forze di polizia e delle forze armate, volta ad aumentare la liquidazione finale e la pensione attraverso il riconoscimento di scatti stipendiali aggiuntivi. La questione si inserisce nel più ampio ambito delle controversie sull’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni normative relative ai benefici pensionistici e ai diritti patrimoniali del personale militare e delle forze di polizia, spesso soggetti a interpretazioni divergenti tra amministrazioni e giudici.
**In conclusione:**
Il ricorso si fonda su un’interpretazione estensiva e tutelativa della normativa sui benefici per il personale cessato dal servizio, chiedendo l’accertamento del diritto ai benefici previsti dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, e la conseguente riliquidazione pensionistica, al fine di riparare a un presunto illegittimo diniego di benefici che comporta un danno economico diretto e immediato.
Pubblicato il 22/04/2025
N. 03275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01248/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2024, proposto da
Xxxxx Xxxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del provvedimento n. XXXXX emesso dall'INPS protocollo n. INPS 2300..xxxxx – Direzione Provinciale di Caserta, con cui è stata conferita al sig. Xxxxx Xxxxx la pensione ordinaria diretta di anzianità, senza il riconoscimento delle indennità di cui ai sei scatti stipendiali ex dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387;
2) di ogni altro annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale eventualmente lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un ex dipendente del Ministero della Difesa che ha prestato il proprio servizio presso l’Arma dei Carabinieri dal 04 novembre 1981 – data in cui è stato arruolato – al 30 novembre 2020, data in cui è stato posto in pensionamento, su sua richiesta, avendo lo stesso raggiunto i limiti massimi contributivi (44 anni di servizio utile e 57 anni di età). Durante la sua carriera lavorativa, il ricorrente ha raggiunto il grado di Brigadiere Capo.
Al momento del pensionamento, tuttavia, al ricorrente è stata attribuita una rata pensione nella quale non è stato calcolato il riconoscimento dei sei scatti stipendiali che avrebbero dovuto essere pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio quale liquidazione TFS, come previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente lamenta che illegittimamente l’INPS nel corrispondergli il trattamento di fine servizio non gli ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio…” (comma 1); b) “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile…” (comma 2).
Il ricorrente chiede pertanto la declaratoria del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si è costituito in giudizio l’INPS che ha eccepito l’intervenuta decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma del menzionato art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387; ha eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito a decorrere dalla data di cessazione del servizio; e ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, deducendo anche che l’interpretazione favorevole al ricorrente della norma in questione porterebbe alla incostituzionalità dell’art. 6-bis citato, per violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione.
Il Ministero della Difesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va estromesso dal giudizio il Ministero intimato in quanto nessun atto del procedimento è ad esso riconducibile.
Va respinta l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS considerato che per costante e condivisa giurisprudenza del Consiglio di Stato, la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non con quella di cessazione dal servizio (cfr. da ultimo, Cons di Stato, sent. n. 10559 del 2023; sent. n. 10524 del 2023; sent. n. 3914 del 2023).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto, secondo quanto ritenuto dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, riformando anche sentenze di questa sezione, ha aderito alla tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 10353 del n. 10006 del 2023; cfr. anche Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990).
Anche con riferimento alla questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è, infatti, espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023.
E pure le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS sono state affrontate e respinte dal Consiglio di Stato che, con sent. n. 3914 del 2023, ha osservato che “l’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine” e che “…Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore”; orientamento ribadito anche con sent. del Consiglio di Stato n. 10916 del 2023, secondo cui “14. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.14.1. La giurisprudenza costituzionale ha al riguardo costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988, citate anche da parte appellante).15. Né la ricostruzione risulta in alcun modo inficiata dalla posizione espressa dall’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, che peraltro, a fronte della evidente mancanza di copertura finanziaria per una spesa che, stante la pregressa (errata) interpretazione del quadro normativo non era stata preventivata, non può che ipotizzare un percorso normativo, che provveda anche a quantificare le somme necessarie e individuarne la possibile “copertura””.
Infine, si rileva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8444 del 2024 ha altresì respinto l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza n. 2159 del 2024 di questo Tar che, adeguandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, aveva accolto il ricorso per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento in materia anche con riferimento alla natura non decadenziale del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, e alla infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dall’INPS.
Pertanto, alla luce della sopra citata consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio, il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio del ricorrente, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, oltre a interessi legali. Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. la giurisprudenza sopra citata).
Le spese di giudizio, considerato che il presente ricorso è stato proposto dopo che il Consiglio di Stato con numerose sentenze si era già espresso a favore del riconoscimento del beneficio in questione, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie lo accoglie e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi legali.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Santino Scudeller
IL SEGRETARIO
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