Tar 2025 - Il ricorso è stato presentato dai militari impiegati presso il Ministero della Difesa, che hanno contestato i provvedimenti di sospensione dal servizio, notificati individualmente a ciascuno di loro, in relazione all’obbligo vaccinale imposto dall’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021. Tali provvedimenti di sospensione sono stati adottati in conseguenza dell’accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale e sono stati accompagnati da circolari ministeriali e dello Stato Maggiore della Difesa, che hanno specificato le modalità di verifica e applicazione delle misure straordinarie.
Le circolari citate hanno avuto il ruolo di dettagliare e implementare le disposizioni normative, stabilendo le procedure operative per il personale militare, in ottemperanza alle disposizioni legislative di riferimento.
2. **Motivazioni e decisione del Tribunale**
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella sua decisione definitiva, ha accolto parzialmente il ricorso.
- **Accoglimento parziale:** Il TAR ha annullato gli atti impugnati limitatamente alla parte relativa alla decurtazione dell’anzianità di servizio dei ricorrenti. In particolare, ha riconosciuto che tale decurtazione, corrispondente ai periodi di sospensione, costituisce un elemento lesivo e pertanto deve essere annullata. Questa pronuncia indica che, sebbene i provvedimenti di sospensione siano stati ritenuti illegittimi sotto altri aspetti, la decurtazione dell’anzianità rappresenta una misura che va annullata, probabilmente perché ritenuta sproporzionata o non prevista espressamente dalla normativa.
- **Respingimento degli altri profili:** Per tutti gli altri motivi di impugnazione, il TAR ha respinto le doglianze dei ricorrenti, ritenendo quindi che le restanti disposizioni e provvedimenti impugnati siano legittimi o che non sussistano i presupposti per un loro annullamento.
3. **Implicazioni della pronuncia**
La decisione evidenzia come il giudice amministrativo abbia valutato il bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute pubblica, imposta dalle norme sull’obbligo vaccinale, e i diritti dei militari coinvolti. In particolare, ha riconosciuto che la sospensione, seppure legittima, non può comportare conseguenze sproporzionate come la decurtazione dell’anzianità di servizio, che deve essere annullata.
4. **Considerazioni finali**
La sentenza rappresenta un importante precedente in ambito di controllo giurisdizionale sui provvedimenti di sospensione adottati per motivi vaccinali, sottolineando la necessità di rispettare i principi di proporzionalità e tutela dei diritti del personale. La decisione del TAR si inserisce nel più ampio dibattito sull’equilibrio tra misure di emergenza sanitaria e tutela dei diritti individuali, evidenziando come il giudice possa intervenire per correggere eventuali eccessi o sproporzioni nelle misure adottate dall’amministrazione.
Pubblicato il 24/07/2025
N. 14689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02670/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Stato Maggiore Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Provvedimento di immediata sospensione del 21-01-2022, emesso dall'Aeronautica Militare – Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, Roma, a firma del Comandante Interinale T.Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS-, nei confronti di S.M.C.Q.S. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 24.01.2022, emesso dal Quartier Generale Comando Scuole Aeronautica Militare/ 3^ Regione Aerea Palese-Bari, a firma del Comandante Col. AArnn Pil. -OMISSIS-, nei confronti del 1°ACS -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 24-01-2022, emesso dall'Aeronautica Militare 51° Stormo, Istrana, a firma del Comandante Colonnello -OMISSIS-, nei confronti del Lgt -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 11.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Capo Ufficio Comando Ten. Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS-, nei confronti del Sergente Maggiore -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 12.01.2022, emesso dal 28° Gruppo Squadroni Aviazione dell'Esercito “Tucano”, Viterbo, a firma del Comandante Ten. Col. c.(AVES) t. ISSMI pil. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Lgt. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 5.01.2022, emesso dal 3° Reparto di Sanità “Milano” – Bellinzago Novarese, a firma del Comandante Ten. Col. f.(b.) RN -OMISSIS-, nei confronti del Serg. Magg. Ca. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 05.01.2022, emesso dal 132° Reggimento Carri, Cordenons, a firma del Comandate Col. c.(cr.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 18.01.2022, emesso dal Comando Carabinieri Polizia Militare Presso Stato Maggiore Marina, Roma, a firma del Comandate Col. t.SFP -OMISSIS-, nei confronti del Brigadiere Capo Q.S. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 20.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 2° Stormo - Rivolto, a firma del Comandante Col. A.A. r.n.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Av. Capo Sc. QS -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 10.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 14° Stormo - Pomezia, a firma del Comandante il 14° Stormo Col. A.A. r.n.n. -OMISSIS-, nei confronti del T.Col. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 04.01.2022, emesso dal Reparto Operativo del Genio Infrastrutture, Roma, a firma del Comandante Ten. Col. g. (fv) RN -OMISSIS-, nei confronti del 1° C.le Magg. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 10.01.22, emesso dall'Aeronautica Militare Direzione di Intendenza Roma, a firma del Direttore Interinale T.Col. C.C.r.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Aviere Capo Scelto -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione dell'11.01.22, emesso dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna - Bologna, a firma del Comandante Gen. B. -OMISSIS-, nei confronti del Mar. Ca. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 04.01.2022, emesso dal 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento, Padova, a firma del Direttore Co. Tramat-OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. Qs -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 28.12.2021, notificato il 04.01.2022, emesso dal Comando Stazione Navale La Spezia, a firma del Comandante C.V. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Lgt. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 31.12.2021, notificato il 04.01.2022, emesso dal Centro di Eccellenza C-IED – Roma, a firma del Comandante del Centro di Eccellenza C-IED Col. g. (gua.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 20.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 32° Stormo - Amendola, a firma del Comandante Col. A.A.r.n.n. Pil. -OMISSIS-, nei confronti del Lgt -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 16.02.2022, emesso dal Quartier Generale Comando Scuole A. M./3^ Regione Area – Bari Palese, a firma del Delegato T. Col. A.A.r.a.s. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Av. Capo S-OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 10.01.2022, emesso dal Comando Comprensorio Persano, a firma del Comandante Col. c. (cr.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. Q.S. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 24.01.2022, emesso dal Quartier Generale Comando Scuole Aeronautica Militare/ 3^ Regione Aerea Palese-Bari, a firma del Delegato Ten. Col. AAras -OMISSIS-, nei confronti del S.M.C.Q.S. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 27.01.2022, emesso dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna - Bologna, a firma del Comandante Gen. B. -OMISSIS-, nei confronti del Luogotenente -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 05.01.2022, emesso dal Reggimento Logistico “Julia”, Merano, a firma del Comandante Col. tramat. t.ISSMI A-OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 07.01.2022, emesso dal Reggimento Lagunari “Serenissima” – Venezia-Mestre, a firma del Comandante di Reggimento T.A. Col. f. (lag.) t.ISSMI -OMISSIS- – Ufficiale Delegato Ten. Col. f. (lag) RN -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. f. (lag) spe -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 10.01.22, emesso dal Comando Zona Fari delle Sardegna La Maddalena, a firma del Comandante C.F. -OMISSIS-, nei confronti del 2°C°Sc. Qs. SSP/Tm -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 03.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 72° Stormo, Frosinone, a firma del Comandante Col. AArnn -OMISSIS-, nei confronti del Lgt. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 05.01.2022, emesso dall'Aeronautica, Poggio Renatico, Reparto Supporto Servizi Generali, a firma del Comandante Interinale T.Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Maresciallo -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 19.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale – Pratica di Mare, a firma del Comandante Gen. D.A. -OMISSIS-, nei confronti del 1° M.llo A-OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 05.01.2022, emesso da Aeronautica Militare 72° Stormo, a firma del Comandante Col. AArnn -OMISSIS-, nei confronti del 1° ACS -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 28.02.2022, emesso da 1° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito “IDRA”, Bracciano (ROMA), a firma del Comandante di Corpo Col. tramt (AVES) -OMISSIS-, nei confronti del 1° LGT -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 03.01.2022, emesso dal 5° Reggimento Artiglieria Terrestre (Lanciarazzi) “Superga” – Portogruaro (VE), a firma del Comandante Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 27.12.2021, notificato il 7.01.22, emesso dal Nave Durand De La Penne - Bordo, a firma del Comandante C.V. -OMISSIS-, nei confronti del 2° C° TSC/ETE-DT -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 18.01.2022, emesso dal Comando Militare Esercito Sardegna - Cagliari, a firma del Comandante Gen. -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 26.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 15° Stormo 80° Centro Combat SAR, a firma del Comandante Interinale Magg. AArnn Pil -OMISSIS-, nei confronti del M.llo 1^ cl -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 04.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 113° Squadriglia Radar Remota – Portogruaro (VE), a firma del Comandante Cap. AAran Log “TLM” -OMISSIS-, nei confronti del 1° M.llo -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 04.01.2022, emesso dal Centro Addestramento Operazioni Speciali Comando, Comfose Pisa, a firma del Comandante del Ceaddos Ten Colonnello -OMISSIS-, nei confronti del Mar. Ord. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 27.12.2021, notifica 20.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare Distaccamento Aeroportuale Alghero, a firma del Comandante Interinale Maggiore C.C.r.s. V-OMISSIS-, nei confronti del 1° Maresciallo -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 7.01.2022, emesso dal Reggimento Logistico “Julia”, Comando Julia Merano, a firma del Comandante Col. tramat. t.ISSMI A-OMISSIS-, a.p.l. Ten. Col. -OMISSIS-, nei confronti del Serg. Magg. Ca. Q.S. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 22.12.2021, notificato il 07.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 72° Stormo, a firma del Comandante Col. AArnn -OMISSIS-, nei confronti del 1° M.llo G-OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 26.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare 2° Stormo, Rivolto, a firma del Comandante Col. AArrn Pil -OMISSIS-, nei confronti del 1° M.llo -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 7.01.2022, emesso dal Comando Legione Carabinieri Campania, Sala Consilina, a firma del Comandante Gen. B. -OMISSIS-, nei confronti dell'App. S. Q.S. A-OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 11.01.2022, emesso dal Reparto Supporti alle Operazioni Speciali - Pisa, a firma del Comandante Ten. Col. f.(par.) RN -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Sc. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 03.01.2022, emesso dal Comando Legione Carabinieri Lazio, Roma, a firma del Comandante Gen. -OMISSIS-, nei confronti del Mar. Magg. -OMISSIS-;
Provvedimento di immediata sospensione del 07.01.2022, emesso dall'Aeronautica Militare Centro Logistico Munizionamento e Armamento “Mario Trabucchi” - Orte, a firma del Comandante Col. -OMISSIS-, nei confronti del Lgt. -OMISSIS-;
- Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;
- Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica;
ivi compreso l'invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare;
nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante
dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/7/2022:
Determina, notificata il 29.03.2022, emessa dall'Aeronautica Militare – Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, Roma, a firma del Comandante Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS-, nei confronti di S.M.C.Q.S. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 18.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina n. 631 del 31.03.2022, notificata il 06.04.2022, emessa dal Quartier Generale Comando Scuole Aeronautica Militare/ 3^ Regione Aerea Palese-Bari, a firma del Comandante Col. A.A.r.n.n -OMISSIS-, nei confronti del 1°ACS -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 17.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina n. 507 del 06.04.2022, notificata il 06.04.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 51° Stormo, Istrana, a firma del Comandante Colonnello AArnn Pil -OMISSIS-, nei confronti del Lgt -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 24.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 16.03.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 6° Stormo, a firma del Comandante Col. A.A.r.n.n. -OMISSIS-, nei confronti del Sergente Maggiore -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 11.01.2022 fino al 08.03.2022;
- Determina, notificata il 30.03.2022, emessa dal 28° Gruppo Squadroni Aviazione dell'Esercito “Tucano”, Viterbo, a firma del Comandante Ten. Col. c.(AVES) t. ISSMI pil. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Lgt. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 12.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 29.03.2022, emessa dal 3° Reparto di Sanità “Milano” – Bellinzago Novarese, a firma del Comandante Ten. Col. f.(b.) RN -OMISSIS-, nei confronti del Serg. Magg. Ca. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 05.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 16.03.2022, emessa dal 132° Reggimento Carri, Cordenons, a firma del Comandate Col. c.(cr.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.2022 fino al 14.03.2022;
- Determina, notificata il 01.04.2022, emessa dal Comando Carabinieri Polizia Militare Presso Stato Maggiore Marina, Roma, a firma del Comandate Col. t.SFP -OMISSIS-, nei confronti del Brigadiere Capo Q.S. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 14.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 30.03.22, emessa dall'Aeronautica Militare 2° Stormo - Rivolto, a firma del Comandante Col. A.A. r.n.n. Pil -OMISSIS-, nei confronti del 1° Av. Capo Sc. QS -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 20.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 06.05.2022, emessa dal 3° Reggimento Genio Guastatori, Udine, a firma del Comandante di Corpo Col. g.(gua.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del 1° C.le Magg. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 06.04.2022, emessa dall'Aeronautica Militare Direzione di Intendenza Roma, a firma del Direttore Col. C.C.r.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Aviere Capo Scelto -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 08.01.2022 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 28.03.2022, emessa dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna - Bologna, a firma del Comandante Gen. B. -OMISSIS-, nei confronti del Mar. Ca. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 11.01.2022 fino al 10.03.2022;
- Determine, notificate il 05.04.22 e il 01.05.22, emesse dal 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento, Padova, a firma del Direttore Co. Tramat.-OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. Qs -OMISSIS-, con le quale è stata disposta la sospensione dal servizio rispettivamente 28.03.22 al 31.03.22 e dal 01.04.2022 fino al 30.04.2022;
- Determina, notificata il 21.04.22, emessa dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, a firma del Dirigente dott.ssa -OMISSIS-, nei confronti del 1° Lgt. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la detrazione di anzianità dal 01.01.2017 fino al 11.03.2017 e dell'anzianità di conferimento qualifica dal 1.01.2018 al 11.03.2018 notificata in data 03.05.2022 e atto dispositivo n. 401 notificato il 21.03.2022 con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 28.12.2021 al 06.03.2022 emesso dal Comando Stazione Navale La Spezia;
- Determina, notificata il 06.04.2022, emessa dal Centro di Eccellenza C-IED – Roma, a firma del Comandante del Centro di Eccellenza C-IED Col. g. (gua.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 30.12.21 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 12.04.2022, dal Quartier Generale Comando Scuole A. M./3^ Regione Area – Bari Palese, a firma del Col. A.A.r.n.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Av. Capo S-OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 13.02.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 30.03.22, emessa dal Comando Comprensorio Persano, a firma del Comandante Col. c. (cr.) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. Q.S. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 08.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 5.04.2022, emessa dal Quartier Generale Comando Scuole Aeronautica Militare/ 3^ Regione Aerea Palese-Bari, a firma del Delegato Col. AAras -OMISSIS-, nei confronti del S.M.C.Q.S. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 18.01.22 fino al 13.03.2022;
- Determina, notificata il 29.03.2022, emessa dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna - Bologna, a firma del Comandante Gen. B. -OMISSIS-, nei confronti del Luogotenente -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 27.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 31.03.2022, emessa dal Reggimento Logistico “Julia”, Merano, a firma del Comandante Col. tramat. t.ISSMI A-OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 05.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 31.03.2022, emessa dal Reggimento Lagunari “Serenissima” – Venezia-Mestre, a firma del Comandante di Reggimento T.A. Col. f. (lag.) t.ISSMI -OMISSIS- – Ufficiale Delegato Ten. Col. f. (lag) RN -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. f. (lag) spe -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 07.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 30.03.2022, emessa dal Comando Zona Fari della Sardegna La Maddalena, a firma del Comandante C.F. -OMISSIS-, nei confronti del 2°C°Sc. Qs. SSP/Tm -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 10.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 01.04.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 72° Stormo, Frosinone, a firma del Comandante Col. AArnn -OMISSIS-, nei confronti del Lgt. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 04.04.2022, emessa dall'Aeronautica, Poggio Renatico, Reparto Supporto Servizi Generali, a firma del Comandante Interinale T.Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS-, nei confronti del 1° Maresciallo -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 03.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 14.04.2022, emessa dall'Aeronautica Militare Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale – Pratica di Mare, a firma del Comandante Gen. D.A. -OMISSIS-, nei confronti del 1° M.llo A-OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 24.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 1.04.2022, emessa da Aeronautica Militare 72° Stormo, a firma del Comandante Col. AArnn -OMISSIS-, nei confronti del 1° ACS -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 07.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 29.03.2022, emessa da 1° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito “IDRA”, Bracciano (ROMA), a firma del Comandante di Corpo Col. tramt (AVES) -OMISSIS-, nei confronti del 1° LGT -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 28.02.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 01.04.2022, emessa dal 5° Reggimento Artiglieria Terrestre (Lanciarazzi) “Superga” – Portogruaro (VE), a firma del Comandante Col. a.(ter) t.ISSMI -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. Qs. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 03.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 01.04.2022, emessa dal Nave Durand De La Penne - Bordo, a firma del Comandante C.V. -OMISSIS-, nei confronti del 2° C° TSC/ETE-DT -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 27.12.21 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 09.04.2022, emessa dal Comando Militare Esercito Sardegna - Cagliari, a firma del Comandante Gen. -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 18.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 04.04.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 15° Stormo 80° Centro Combat SAR, a firma del Comandante 80° Centro C/SAr T.Col. Pil. -OMISSIS-, nei confronti del M.llo 1^ cl -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 26.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 28.03.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 113° Squadriglia Radar Remota – Portogruaro (VE), a firma del Comandante Cap. AAran Log “TLM” -OMISSIS-, nei confronti del 1° M.llo -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 31.03.2022, emessa dal Centro Addestramento Operazioni Speciali Comando, Comfose Pisa, a firma del Comandante del Ceaddos Ten Colonnello -OMISSIS-, nei confronti del Mar. Ord. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 01.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 31.03.2022, emessa dall'Aeronautica Militare Distaccamento Aeroportuale Alghero, a firma del Comandante Ten. Col. AAran -OMISSIS-, nei confronti del 1° Maresciallo -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 01.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 11.04.2022, emessa dal Reggimento Logistico “Julia”, Comando Julia Merano, a firma del Comandante Col. tramat. t.ISSMI A-OMISSIS-, nei confronti del Serg. Magg. Ca. Q.S. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 05.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 05.04.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 72° Stormo, a firma del Comandante Col. AArnn -OMISSIS-, nei confronti del 1° M.llo G-OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 22.12.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 30.03.2022, emessa dal Reparto Supporti alle Operazioni Speciali - Pisa, a firma del Comandante Ten. Col. f.(par.) RN -OMISSIS-, nei confronti del C.le Magg. Sc. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 04.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 30.03.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 2° Stormo, Rivolto, a firma del Comandante Col. A.A.r.n.n. Pil -OMISSIS-, nei confronti del 1° M.llo -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 26.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina, notificata il 28.03.2022, emessa dall'Aeronautica Militare Centro Logistico Munizionamento e Armamento “Mario Trabucchi” - Orte, a firma del Comandante Interinale T.Col. A.A.r.a.n. -OMISSIS-, nei confronti del Lgt. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 07.01.22 fino al 24.03.2022;
- Determina notificata in data 09.05.2022, emessa dal Comando Legione Carabinieri Lazio, a firma del Comandante nei confronti del Lgt. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal 03.01.2022 al 24.03.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe, tutti militari alle dipendenze del Ministero della Difesa, hanno impugnato i provvedimenti di sospensione, rispettivamente notificati a ciascuno di loro, dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021, nonché le circolari ad esso presupposte (Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”; Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica”).
2. Nel ricorso vengono dedotte le censure che seguono.
I. Violazione ed errata applicazione degli artt. 885–877-878-893 –914 -915 –916 –917 –920–922 -936e 1352 del codice dell’ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 15.03.2020 – violazione ed errata applicazione dell’art. 4 legge n. 17 del 25.01.1982 e dell’art. 4 della legge n. 97 del27.03.2001 – violazione del decreto legge 127/2021 - violazione del decreto legge n. 44/2021 –violazione della legge n. 76/2021 – violazione della legge n. 106/2021 -violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa – eccesso di potere - illogicità ed ingiustizia manifesta.
In primo luogo, parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché ritiene che l’introduzione della sospensione dal servizio per inottemperanza dell’obbligo vaccinale avrebbe surrettiziamente introdotto nell’ordinamento una nuova e inammissibile ipotesi di sanzione di stato al di là di quanto stabilito dall’art. 893 cod. ord. mil.; il provvedimento di sospensione sarebbe poi illegittimo perché adottato dal Comandante della sede ove il militare era in servizio e non, invece, come previsto dall’art. 920 cod. ord. mil., dal vertice politico del Ministero della Difesa.
Viene censurato altresì l’eccesso di potere per carenza di proporzionalità, poiché la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con perdita di ogni compenso di carattere fisso e continuativo ovvero di carattere accessorio e indennitario sarebbe una sanzione troppo grave per il semplice fatto di non essersi vaccinati, considerando anche che, ai sensi dell’art. 920 cod. ord. mil., al personale sospeso per motivi penali o disciplinari sono comunque dovuti la metà degli assegni a carattere fisso o continuativo.
II. Illegittimità costituzionale del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, per violazione degli artt. 2 -3 –4 -13 -32 –35 -36 –117 della Costituzione –violazione degli artt. 3 e21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –violazione dell’art. 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo – violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali – violazione del Regolamento UE 953/2021 – violazione della dichiarazione di Helsinki.
In secondo luogo, viene sostenuta l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge n. 172/2021 che hanno introdotto l’obbligo vaccinale per asserita contrarietà alle norme costituzionali, europee e della CEDU che tutelano il diritto alla salute.
Parte ricorrente sottolinea anche che sia l’art. 500 del T.U. della Scuola che l'art. 82 del DPR n.3/1957 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) prevedono che nel periodo di sospensione d'ufficio è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi familiari, il quale ha natura assistenziale e deve essere ritenuto applicabile a tutti i lavoratori.
3. Si è costituito il Ministero intimato, il quale, con articolata memoria ha svolto ampie deduzioni che dovrebbero condurre, dal suo punto di vista, al rigetto del gravame.
4. Con memoria del 25/03/2022 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
5. Con motivi aggiunti notificati in data 13/05/2022 e depositati in data 13/07/2022, parte attrice, impugnando le determine di sospensione relative agli ulteriori periodi in epigrafe indicati riferimenti rispettivamente a ciascun ricorrente, reitera e approfondisce gli stessi motivi di diritto già esposti nel ricorso introduttivo e svolge ampia argomentazione altresì, per il caso in cui si ritenessero i motivi impugnatori infondati, a sostegno della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, per violazione degli artt. 2 - 3 – 4 - 13 - 32 – 35 - 36 – 117 della Costituzione nonché della violazione degli artt. 3, 21 e 52 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.
6. Con memorie depositate in vista dell’udienza di merito, parte ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, osservando, quanto alla censura riguardante la detrazione d’anzianità (ulteriore effetto che si accompagna alla sospensione dal servizio sulla base delle Circolari ministeriali in epigrafe impugnate), come tale misura abbia carattere afflittivo e non sia prevista né dall’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 né dal codice dell’ordinamento militare, il quale contempla ipotesi tipiche e tassative di detrazione dell’anzianità.
7. All’udienza pubblica del 23/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Passando ad esaminare il ricorso introduttivo, il Collegio rileva quanto segue.
9. Principiando, per ragioni di ordine logico-giuridico, dalla censura con cui è stata contestata la competenza del Comandante della sede di servizio del ricorrente ad adottare l’atto di sospensione, il Collegio osserva che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”.
Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento.
Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
In virtù di quanto esposto, non sussiste il censurato vizio di incompetenza.
10. Ciò posto, con riguardo alle ulteriori doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che il provvedimento di sospensione era atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto che il ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale, era tenuta ad adottarlo; alcun vizio può pertanto essere rintracciato nell’operato dell’Amministrazione che si è limitata, dapprima con l’adozione delle circolari e quindi con l’atto di sospensione, ad applicare le norme di legge introdotte dal decreto-legge n. 172/2021.
Il primo motivo di diritto è pertanto infondato.
11. Con riguardo alle censure formulate nel secondo motivo di ricorso (e nei motivi aggiunti con argomenti ulteriori) con cui sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, può innanzitutto essere richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”. Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
12. Quanto alla compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell’Unione Europea, in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene che esso non “sia applicabile in una materia come questa, inerente all’intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”, come prevede l’art. 51 della Carta di Nizza nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell’Unione per l’uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
13. Riguardo alla dedotta violazione dell’art. 8 della CEDU, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza della Corte EDU la disposizione in esame non è affatto incompatibile con l’imposizione di un obbligo vaccinale allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (si veda la sentenza 8 aprile 2021, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca). La Corte ha di recente ribadito tali principi nella sentenza 29 agosto 2024, (Pasquinelli e altri c. San Marino), nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19; tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé.
14. Per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato ad eccezione di quanto dedotto dai ricorrenti limitatamente al profilo della decurtazione dell’anzianità su cui il Collegio si soffermerà nel successivo par. 16.
15. Per le stesse ragioni sono da respingere i motivi aggiunti.
Deve, quindi, essere confermata la legittimità della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, nei periodi di rispettivo interesse dei ricorrenti in epigrafe, come imposti dall’Amministrazione con i vari provvedimenti impugnati.
16. Con riguardo, viceversa, a quella parte dei provvedimenti impugnati, in particolare delle due Circolari impugnate, ove è disposta la detrazione d’anzianità di servizio per l’intero periodo di sospensione, il Collegio ritiene che la censura sia fondata.
Sul punto, invero, il Collegio intende confermare l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione con sentenza n. 744 del 16/01/2025 nella quale si è affermato che “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.”
Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare.
17. Da quanto detto discende che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati nella sola parte in cui viene disposta la detrazione d’anzianità.
Sono da respingere tutte le restanti censure.
18. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti in epigrafe proposti:
- lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, limitatamente alle censure riferite alla decurtazione dell’anzianità di servizio di ciascun ricorrente in misura corrispondente ai periodi di sospensione prescritti, come specificato in parte motiva;
- lo respinge sotto tutti i restanti profili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Vallorani Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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