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04 maggio 2025

L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1° maggio 2025, n. 11464, affronta importanti questioni sulla sospensione dell’attività forense in presenza di condanne penali di primo grado e sulla relazione tra procedimento penale e disciplina professionale degli avvocati.

 

L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1° maggio 2025, n. 11464, affronta importanti questioni sulla sospensione dell’attività forense in presenza di condanne penali di primo grado e sulla relazione tra procedimento penale e disciplina professionale degli avvocati.

**Punti chiave dell’ordinanza:**

1. **Legittimità della sospensione dell’avvocato condannato solo in primo grado**  
   La Corte ha chiarito che, secondo l’articolo 60 della legge 247/2012 e il relativo Regolamento CNF n. 2/2014, la sospensione cautelare dall’esercizio della professione può essere adottata anche in presenza di una condanna penale di primo grado, senza che sia necessario che questa sia irrevocabile.  
   **Importante:** Questa interpretazione si basa su un’interpretazione sistematica dell’articolo 60, che fa riferimento a una “condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni” senza richiedere l’irrevocabilità della sentenza penale.  

2. **Autonomia tra procedimento penale e disciplinare**  
   La giurisprudenza ha ribadito il principio del doppio binario: i procedimenti penale e disciplinare sono autonomi. Tuttavia, una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato e preclude una valutazione autonoma in sede disciplinare, mentre le formule assolutorie “perché il fatto non costituisce reato” o “perché il fatto non è previsto come reato” non precludono questa autonomia.  

3. **Questioni di ne bis in idem e differenze di natura tra le procedure**  
   La Corte ha escluso la violazione del principio europeo del ne bis in idem, poiché i procedimenti penale e disciplinare hanno finalità e natura diverse.  
   Inoltre, ha interpretato l’articolo 60 della legge 247/2012 precisando che, per una condanna a pena detentiva di almeno tre anni, non è necessario che questa sia irrevocabile.

4. **Problemi di durata delle misure cautelari**  
   La cumulazione delle misure cautelari penali e disciplinari può portare alla loro superazione della durata massima prevista (un anno), creando problematiche di compatibilità temporale.

**In conclusione:**  
L’ordinanza conferma che un avvocato condannato solo in primo grado può essere sospeso cautelativamente, anche senza sentenza irrevocabile, in virtù di una lettura sistematica delle norme e delle finalità delle procedure disciplinari e penali. La decisione rafforza il potere di tutela della professione forense, garantendo un intervento tempestivo anche in presenza di condanne non definitive, senza violare il principio del ne bis in idem. 



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