La sentenza della Cassazione n. 11255 del 2025 affronta un aspetto importante riguardante il diritto allo studio e al patrocinio a spese dello Stato, in particolare in relazione alle modalità di tutela del diritto di difesa di uno straniero senza fissa dimora, ma con dati anagrafici certi, e alle implicazioni in tema di spese processuali.
**Contesto e fattispecie**
Nel caso in esame, si tratta di un procedimento in cui è stato nominato un difensore d’ufficio per un cittadino straniero, che, pur essendo senza fissa dimora, ha fornito dati anagrafici certi. Tuttavia, lo straniero si trovava in condizione di irreperibilità, e, di conseguenza, si è verificata una problematica relativa alla possibilità di accedere alle somme stanziate dallo Stato per il pagamento delle spese di difesa.
**Principio affermato dalla Cassazione**
La Corte di Cassazione ha stabilito che il difensore d’ufficio, in presenza di un difensore di fiducia già nominato e presente in udienza, non può ricevere dallo Stato le somme relative allo studio della controversia. Questo perché, anche nel caso di irreperibilità dello straniero, purché siano noti i dati anagrafici certi, la legge e i principi costituzionali garantiscono il diritto alla difesa e all’assistenza legale, ma questa assistenza non può comportare in automatico il riconoscimento di spese a carico dello Stato in assenza di una effettiva possibilità di accesso alle somme.
**Implicazioni della decisione**
La pronuncia sottolinea che:
1. **Diritto allo studio della controversia**
Il diritto del soggetto a un difensore d’ufficio non può essere soddisfatto tramite il pagamento diretto di somme da parte dello Stato, quando l’interessato non può essere rintracciato o non può usufruire delle somme stanziate, anche se si conoscono dati anagrafici certi.
2. **Limiti del patrocinio a spese dello Stato**
Lo Stato può riconoscere le spese di difesa solo se vi sono condizioni concrete di accesso alle somme, e se le modalità di pagamento sono compatibili con la situazione processuale e di irreperibilità del soggetto, evitando così spese che risultino inutilizzabili o improduttive.
3. **Ruolo del difensore di fiducia**
La presenza del difensore di fiducia in udienza rende superflua la corresponsione di somme al difensore d’ufficio, che, in ogni caso, deve operare nel rispetto delle norme sulla spesa pubblica e delle modalità di accesso alle risorse.
**Conclusioni**
In sintesi, la sentenza ribadisce che il diritto alla difesa, anche in casi di soggetti irreperibili, deve essere garantito senza che ciò comporti automaticamente l’erogazione di fondi pubblici, specie quando la condizione di irreperibilità e la conoscenza dei dati anagrafici certi rendono inutile o impossibile l’accesso alle somme per lo studio della controversia. Tale impostazione mira a evitare abusi e a garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate in modo conforme alle esigenze concrete del procedimento e alle norme di legge.
**Riassunto**
- Il difensore d’ufficio non può ricevere somme dallo Stato per le spese di studio in presenza di difensore di fiducia già nominato e in udienza.
- La conoscenza dei dati anagrafici certi dell’imputato straniero irreperibile non implica automaticamente diritto alle somme pubbliche per spese legali.
- La tutela del diritto di difesa deve essere garantita senza che ciò comporti un utilizzo improprio delle risorse pubbliche.
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