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04 maggio 2025

La sentenza della Cassazione n. 15265 del 2025 affronta una questione importante riguardante l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 114 c.p. (costituzione in carcere) in relazione ai casi di evasione e successiva costituzione volontaria in istituto di polizia.

 

La sentenza della Cassazione n. 15265 del 2025 affronta una questione importante riguardante l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 114 c.p. (costituzione in carcere) in relazione ai casi di evasione e successiva costituzione volontaria in istituto di polizia.

**Contesto e principali punti della pronuncia:**

1. **Oggetto della discussione**: La Suprema Corte ha chiarito che l’attenuante della costituzione in carcere, prevista dall’art. 114 c.p., non si applica automaticamente in presenza di eventi oggettivi come l’evasione, qualora il soggetto si costituisca successivamente in un ufficio di polizia.

2. **Rilevanza della costituzione spontanea**: La sentenza sottolinea che la costituzione volontaria in un ufficio di polizia, dopo aver evaso, non comporta l’attenuazione della pena, poiché si tratta di un comportamento che, seppur apprezzabile sotto il profilo della collaborazione, non può essere considerato come un elemento che riduce la gravità del comportamento illecito o che costituisce un elemento di valutazione in termini di attenuanti.

3. **Onere pubblico e funzionalità del sistema penitenziario**: La Corte evidenzia che, una volta che il soggetto si costituisce, si attivano le energie pubbliche per la riconduzione in carcere. Tale intervento è considerato un dovere dello Stato e non comporta, di per sé, un beneficio o una attenuante per il condannato. La presenza di un “onere pubblico” di intervenire per il ritorno in carcere impedisce l’applicazione automatica dell’attenuante, in quanto si tratta di un’attività che lo Stato deve svolgere per preservare l’ordine pubblico e l’efficacia del sistema penitenziario.

4. **Impossibilità di considerare la costituzione come elemento attenuante**: La Suprema Corte ha ribadito che l’attenuante dell’art. 114 c.p. non può essere invocata semplicemente per il fatto di aver scelto di costituirsi in un ufficio di polizia, poiché questa costituzione non può essere interpretata come un comportamento che riduce la gravità del fatto o come un gesto di ravvedimento che meriti di essere premiato con una riduzione di pena.

**Sintesi del principio giuridico espresso:**

- L’attenuante della costituzione in carcere, prevista dall’art. 114 c.p., non si applica in presenza di un’evasione seguita dalla costituzione in un ufficio di polizia.
- La costituzione volontaria, in sé, non costituisce elemento di attenuante, poiché il suo effetto è subordinato alla considerazione che lo Stato ha l’onere di intervenire per il riconoscimento e la tutela dell’ordine pubblico.
- Di conseguenza, il comportamento di un evasore che si costituisce volontariamente in un ufficio di polizia non comporta una riduzione automatica della pena, ma rimane soggetto alla valutazione discrezionale del giudice sulla base delle circostanze di fatto.

**Implicazioni pratiche:**

Questa pronuncia chiarisce che, nel sistema penale italiano, la semplice costituzione in carcere dopo un’evasione non può essere considerata un elemento attenuante automatico, perché l’intervento dello Stato per ripristinare la legalità è un dovere pubblico, e non un gesto che di per sé riduce la responsabilità penale del soggetto.

**Conclusione:**

La sentenza n. 15265 del 2025 della Cassazione rafforza il principio secondo cui l’attenuante dell’art. 114 c.p. non si applica in modo automatico in caso di costituzione volontaria, soprattutto quando questa avviene in un ufficio di polizia dopo un’evasione. La norma non può essere interpretata come un premio per il comportamento del soggetto, ma come un elemento di valutazione da considerare con attenzione dal giudice, che deve comunque valutare tutte le circostanze del caso concreto.

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