La sentenza della Cassazione n. 10388 del 2025 affronta un tema di grande rilevanza in materia di fiscalità internazionale e di rapporti tra contribuente e fisco, in particolare riguardo al diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero in presenza di successive azioni di regolarizzazione come la voluntary disclosure.
**Contesto e principi principali:**
1. **Euroritenuta e tassazione internazionale:**
L’euroritenuta rappresenta una trattenuta alla fonte applicata sui redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti residenti in Italia, anche se pagati da soggetti esteri. La normativa italiana e le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono che il contribuente abbia diritto al rimborso di eventuali ritenute indebitamente operate o eccedenti quanto dovuto.
2. **Obblighi dichiarativi:**
Tradizionalmente, la normativa fiscale richiede al contribuente di adempiere agli obblighi dichiarativi per ottenere il rimborso di somme versate indebitamente o in eccesso. La mancata presentazione della dichiarazione può costituire ostacolo al rimborso, anche se il contribuente ha diritto ad esso.
3. **Voluntary disclosure:**
La voluntary disclosure è uno strumento di regolarizzazione delle posizioni fiscali non dichiarate o incomplete. La sua applicazione consente al contribuente di sanare la propria posizione con il fisco, spesso con benefici quali la riduzione delle sanzioni e il riconoscimento di diritti pregressi.
**Dettaglio della pronuncia:**
La Cassazione n. 10388/2025 ha sancito un principio importante:
**Il contribuente residente in Italia ha comunque diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero anche se non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi in passato, purché successivamente abbia aderito alla voluntary disclosure.**
**Motivazione della decisione:**
- **Principio di tutela del diritto al rimborso:**
La Corte ha evidenziato che il diritto al rimborso non può essere negato in via automatica sulla base della mancata presentazione della dichiarazione, soprattutto se il contribuente si è successivamente avvalso di strumenti di regolarizzazione quali la voluntary disclosure.
- **Rilevanza della buona fede e della regolarizzazione:**
L’adesione alla voluntary disclosure dimostra l’intenzione del contribuente di conformarsi alle norme fiscali e di sanare eventuali irregolarità, con ciò rafforzando il principio di buona fede e di correttezza.
- **Impossibilità di negare un diritto consolidato:**
La Corte ha sottolineato che il diritto al rimborso, una volta maturato e non prescritto, deve essere riconosciuto anche se l’obbligo di dichiarazione non è stato adempiuto inicialmente, a condizione che si siano seguite le procedure di regolarizzazione successivamente.
**Implicazioni pratiche:**
- I contribuenti che hanno pagato euroritenute all’estero e che, in passato, non hanno presentato dichiarazione, possono comunque chiedere il rimborso se successivamente si sono regolarizzati tramite la voluntary disclosure.
- La sentenza rafforza la tutela dei contribuenti che, pur avendo omesso in passato alcuni adempimenti, hanno intrapreso azioni per regolarizzare la propria posizione fiscale.
- La decisione potrebbe influire sul modo in cui le autorità fiscali valutano le richieste di rimborso e sull’interpretazione delle norme relative agli obblighi dichiarativi e alle modalità di regolarizzazione.
**Conclusioni:**
La Cassazione n. 10388/2025 rappresenta un'importante evoluzione nel diritto tributario italiano, sottolineando che il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero non può essere negato in modo automatizzato a causa della mancata dichiarazione, purché il contribuente abbia successivamente aderito alla voluntary disclosure. Tale principio promuove una maggiore tutela dei contribuenti e incentiva le politiche di regolarizzazione volontaria, favorendo un rapporto più equo tra fisco e contribuente e rafforzando i principi di buona fede e correttezza fiscale.
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