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24 aprile 2025

La sentenza della Cassazione n. 10388 del 2025 affronta un tema di grande rilevanza in materia di fiscalità internazionale e di rapporti tra contribuente e fisco, in particolare riguardo al diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero in presenza di successive azioni di regolarizzazione come la voluntary disclosure.

 

La sentenza della Cassazione n. 10388 del 2025 affronta un tema di grande rilevanza in materia di fiscalità internazionale e di rapporti tra contribuente e fisco, in particolare riguardo al diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero in presenza di successive azioni di regolarizzazione come la voluntary disclosure.

**Contesto e principi principali:**

1. **Euroritenuta e tassazione internazionale:**  
L’euroritenuta rappresenta una trattenuta alla fonte applicata sui redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti residenti in Italia, anche se pagati da soggetti esteri. La normativa italiana e le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono che il contribuente abbia diritto al rimborso di eventuali ritenute indebitamente operate o eccedenti quanto dovuto.

2. **Obblighi dichiarativi:**  
Tradizionalmente, la normativa fiscale richiede al contribuente di adempiere agli obblighi dichiarativi per ottenere il rimborso di somme versate indebitamente o in eccesso. La mancata presentazione della dichiarazione può costituire ostacolo al rimborso, anche se il contribuente ha diritto ad esso.

3. **Voluntary disclosure:**  
La voluntary disclosure è uno strumento di regolarizzazione delle posizioni fiscali non dichiarate o incomplete. La sua applicazione consente al contribuente di sanare la propria posizione con il fisco, spesso con benefici quali la riduzione delle sanzioni e il riconoscimento di diritti pregressi.

**Dettaglio della pronuncia:**

La Cassazione n. 10388/2025 ha sancito un principio importante:  
**Il contribuente residente in Italia ha comunque diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero anche se non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi in passato, purché successivamente abbia aderito alla voluntary disclosure.**

**Motivazione della decisione:**

- **Principio di tutela del diritto al rimborso:**  
La Corte ha evidenziato che il diritto al rimborso non può essere negato in via automatica sulla base della mancata presentazione della dichiarazione, soprattutto se il contribuente si è successivamente avvalso di strumenti di regolarizzazione quali la voluntary disclosure.

- **Rilevanza della buona fede e della regolarizzazione:**  
L’adesione alla voluntary disclosure dimostra l’intenzione del contribuente di conformarsi alle norme fiscali e di sanare eventuali irregolarità, con ciò rafforzando il principio di buona fede e di correttezza.

- **Impossibilità di negare un diritto consolidato:**  
La Corte ha sottolineato che il diritto al rimborso, una volta maturato e non prescritto, deve essere riconosciuto anche se l’obbligo di dichiarazione non è stato adempiuto inicialmente, a condizione che si siano seguite le procedure di regolarizzazione successivamente.

**Implicazioni pratiche:**

- I contribuenti che hanno pagato euroritenute all’estero e che, in passato, non hanno presentato dichiarazione, possono comunque chiedere il rimborso se successivamente si sono regolarizzati tramite la voluntary disclosure.

- La sentenza rafforza la tutela dei contribuenti che, pur avendo omesso in passato alcuni adempimenti, hanno intrapreso azioni per regolarizzare la propria posizione fiscale.

- La decisione potrebbe influire sul modo in cui le autorità fiscali valutano le richieste di rimborso e sull’interpretazione delle norme relative agli obblighi dichiarativi e alle modalità di regolarizzazione.

**Conclusioni:**

La Cassazione n. 10388/2025 rappresenta un'importante evoluzione nel diritto tributario italiano, sottolineando che il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero non può essere negato in modo automatizzato a causa della mancata dichiarazione, purché il contribuente abbia successivamente aderito alla voluntary disclosure. Tale principio promuove una maggiore tutela dei contribuenti e incentiva le politiche di regolarizzazione volontaria, favorendo un rapporto più equo tra fisco e contribuente e rafforzando i principi di buona fede e correttezza fiscale.

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