Corte Costituzionale 2025 - L’Ordinanza n. 60 del 7 aprile 2025 si pronuncia sull’ammissibilità del ricorso avverso un provvedimento concernente normative in materia di immigrazione e gestione dei flussi migratori, in particolare riguardo alle sanzioni applicate in ambito marittimo.
**Contesto normativo impugnato:**
Viene esaminato l’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come successivamente integrato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito nella legge 24 febbraio 2023, n. 15. La norma disciplina le sanzioni amministrative e le misure connesse alle violazioni delle disposizioni relative alla gestione dei flussi migratori, in particolare in ambito marittimo.
**Principali aspetti oggetto di scrutinio:**
1. **Sanzioni administrative e loro applicazione:**
La norma prevede sanzioni automatizzate, tra cui il fermo amministrativo per venti giorni della nave coinvolta in violazioni riguardanti la trasmissione di informazioni alle autorità competenti in materia di ricerca e soccorso in mare, di contrasto all’immigrazione clandestina o di coordinamento delle attività di polizia di frontiera. L’ordinanza evidenzia come tale sistema di sanzioni possa risultare eccessivamente rigido, applicando una misura uniforme a fattispecie eterogenee, senza la possibilità di graduare la sanzione in relazione alle specifiche circostanze del caso.
2. **Violazione dei principi di individualizzazione e proporzionalità:**
La predeterminazione automatica delle sanzioni senza adeguata discrezionalità giudiziaria contrasta con i principi fondamentali di individualizzazione e proporzionalità della pena, sanciti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale. Tali principi sono essenziali affinché la sanzione sia commisurata alla gravità effettiva della condotta e alle circostanze del soggetto responsabile.
3. **Principio della personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa:**
La norma, riconoscendo sanzioni di carattere amministrativo e applicando misure uniformi, rischia di ledere il principio della responsabilità personale e della finalità rieducativa della pena, poiché non consente di valutare le motivazioni, le intenzioni o le specificità del singolo caso.
4. **Principio di legalità e descrizione della condotta:**
La descrizione della condotta sanzionabile si basa sull’ordine impartito dall’autorità di coordinamento delle operazioni di soccorso, richiamata “per relationem”, senza una precisa definizione normativa della condotta, creando potenzialmente incertezza e ambiguità nell’applicazione della norma, contravvenendo al principio di legalità (art. 25 Cost.) e di certezza della legge.
5. **Riconoscimento di zone SAR libiche e legittimità degli ordini libici:**
L’ordinanza mette in discussione la legittimità del riconoscimento di una “zona SAR libica” e degli ordini impartiti dall’autorità libica nelle operazioni di soccorso, evidenziando come tale riconoscimento possa entrare in conflitto con obblighi internazionali di diritto consuetudinario e convenzionale. La questione riguarda la compatibilità di tali atti con i principi di sovranità, di rispetto degli obblighi internazionali e di tutela dei diritti umani.
**Conclusione:**
L’ordinanza dichiara l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che le questioni sollevate – in particolare riguardo alla natura automatica e uniformata delle sanzioni, alla descrizione della condotta, e alla legittimità delle ordinanze straniere – non siano idonee a superare i limiti di ammissibilità del giudizio, e che le argomentazioni sollevate non siano sufficienti a mettere in discussione la legittimità della normativa impugnata. La decisione si inserisce nel quadro di un’interpretazione restrittiva del sindacato giurisdizionale sulle norme di carattere amministrativo in materia di sicurezza e immigrazione, ribadendo la compatibilità delle disposizioni con i principi costituzionali e internazionali.
**In sintesi:**
L’ordinanza respinge il ricorso per inammissibilità, sottolineando che la normativa impugnata, pur presentando alcuni profili di criticità (come la mancanza di discrezionalità giudiziaria e possibili conflitti con obblighi internazionali), non viola in modo diretto e manifesto i principi costituzionali o di diritto internazionale, e che le argomentazioni sollevate non sono sufficienti a giustificare un intervento di merito.
ORDINANZA N. 60
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO;
Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15, promosso dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra L. B. e altri e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri, con ordinanza del 10 ottobre 2024, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visti gli atti di costituzione della Società Hoyland Offshore AS srl e di Sos Mediterranée France;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ammissibilità degli interventi, depositate da Sea Watch e.V. (associazione registrata), Eos Shipping gUG (società imprenditoriale senza scopo di lucro, in liquidazione), Sos Humanity gGmbH (società a responsabilità limitata non profit), Handbreit - nautical safety solutions gGmbH (società a responsabilità limitata non profit) e Idra Social Shipping srl;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Rilevato che il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15, per violazione degli artt. 3, 10, 25, 27, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
che, con atti depositati il 2 dicembre 2024, sono intervenuti nel giudizio costituzionale Sea Watch e.V. e Eos Shipping gUG (con un unico atto), Sos Humanity gGmbH, Handbreit - nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl;
che i soggetti indicati hanno chiesto la fissazione anticipata della camera di consiglio sull’ammissibilità degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che essi riferiscono di essere proprietari di navi che esercitano attività di soccorso nel mare Mediterraneo, assoggettate a provvedimenti di fermo del tutto simili a quello contestato nel giudizio a quo e ancora oggetto di giudizi pendenti;
che la legittimazione all’intervento deriverebbe sia dal fatto che «gli effetti del presente giudizio in via incidentale inciderebbero in maniera immediata e diretta su tutti i processi ordinari in cui le odierne intervenienti sono parti in giudizio», sia dal fatto che la norma censurata sarebbe applicabile «principalmente a ONG proprietarie di navi che svolgono operazioni SAR in acque internazionali, ovvero in zone SAR straniere», come le intervenienti.
Considerato che, in base all’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;
che questa Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che il «rapporto dedotto in giudizio» è quello oggetto del giudizio a quo, dichiarando inammissibili gli interventi di soggetti semplicemente destinatari della norma censurata e parti di giudizi analoghi al processo a quo (da ultimo, ordinanza allegata alla sentenza n. 19 del 2025);
che «non è dunque sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, ma deve sussistere un nesso diretto tra la sua posizione soggettiva e l’oggetto del giudizio a quo, poiché l’incidenza su tale posizione deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia di questa Corte sulla legittimità costituzionale della disposizione stessa, ma dall’immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo» (ordinanza allegata alla sentenza n. 144 del 2024);
che il giudizio a quo riguarda uno specifico provvedimento sanzionatorio di fermo, applicato a carico della nave Ocean Viking, e tale vicenda non coinvolge affatto gli intervenienti, i cui interessi sono invece toccati dalla norma censurata;
che gli intervenienti non illustrano il «nesso diretto tra la [loro] posizione e l’oggetto del giudizio a quo» (sentenza n. 77 del 2023), ma si limitano a rimarcare le conseguenze che la sentenza di accoglimento produrrebbe sui giudizi di cui sono parti, conseguenze che, tuttavia, rappresenterebbero un mero effetto "riflesso” della decisione di questa Corte sulla legge censurata;
che, in definitiva, gli interventi spiegati da Sea Watch e.V. e Eos Shipping gUG (con un unico atto), Sos Humanity gGmbH, Handbreit - nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl devono essere dichiarati inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit - nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl nel giudizio di legittimità costituzionale iscritto al n. 205 reg. ord. 2024.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025
Nessun commento:
Posta un commento