Translate

24 aprile 2025

La recente decisione del Consiglio di Stato del 2025 rappresenta un punto importante nel panorama delle modalità di riconoscimento del servizio militare ai fini delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). La pronuncia conferma che il servizio militare, anche se svolto fuori dalla costanza di nomina, deve essere valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle GPS, respingendo l’appello del Ministero dell’Istruzione e confermando la posizione del TAR Lazio.

 

La recente decisione del Consiglio di Stato del 2025 rappresenta un punto importante nel panorama delle modalità di riconoscimento del servizio militare ai fini delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). La pronuncia conferma che il servizio militare, anche se svolto fuori dalla costanza di nomina, deve essere valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle GPS, respingendo l’appello del Ministero dell’Istruzione e confermando la posizione del TAR Lazio.

Contesto e origini della controversia

Il caso nasce dal ricorso di un docente che, avendo prestato servizio di leva, aveva visto negarsi il punteggio relativo a tale servizio per le GPS, in base all’art. 15 dell’OM 88/2024. L’Amministrazione sosteneva che il servizio militare dovesse essere riconosciuto solamente se prestato in presenza di una nomina attiva, in linea con l’art. 2050 del d.lgs. 66/2010, che disciplina il servizio civile e militare come servizi civili “non valutabili” ai fini delle graduatorie.

Le argomentazioni del Ministero

Il Ministero aveva sostenuto che il riconoscimento del servizio militare dovesse avvenire esclusivamente in presenza di una “costanza di nomina”, cioè durante un rapporto di lavoro attivo e in corso di validità. La posizione si basava sull’interpretazione restrittiva dell’art. 2050 del d.lgs. 66/2010, che limita la valutazione di alcuni servizi civili e militari ai soli periodi di attività lavorativa effettiva, per evitare privilegi ingiustificati.

La posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, invece, ha respinto le argomentazioni del Ministero, affermando che il servizio militare prestato anche fuori dalla “costanza di nomina” deve essere riconosciuto ai fini delle GPS. La decisione si basa su un’interpretazione più ampia e corretta delle norme, considerando il servizio di leva come elemento di valorizzazione delle competenze e delle esperienze maturate dal docente, indipendentemente dal momento in cui è stato svolto.

Significato di “costanza di nomina”

Il concetto di “costanza di nomina” viene chiarito come il periodo in cui un docente è in servizio presso una scuola con un contratto attivo e in corso. La controversia si concentrava sul fatto che il servizio militare, svolto prima o al di fuori di tale rapporto, non dovesse essere considerato, ma la sentenza del Consiglio di Stato ha invece sancito che tale servizio va riconosciuto, anche se non prestato durante una nomina attiva.

Implicazioni per i docenti e le GPS

La decisione ha importanti conseguenze pratiche:

1. **Riconoscimento del servizio militare**: I docenti che hanno svolto il servizio di leva potranno ottenere punteggio anche se il servizio è stato prestato prima dell’attuale nomina o fuori dal periodo di incarico attivo. Questo amplia le possibilità di valorizzare la propria esperienza militare nelle graduatorie.

2. **Valutazione del punteggio**: La sentenza chiarisce che il servizio militare non può essere escluso dal computo ai fini delle GPS per motivi formali legati alla “costanza di nomina”. Ciò potrebbe portare a un incremento del punteggio complessivo di alcuni candidati.

3. **Impatti sulla normativa e sulla prassi amministrativa**: Il Ministero dovrà rivedere le proprie interpretazioni e le ordinanze ministeriali (come l’OM 88/2024) per allinearsi alla pronuncia del Consiglio di Stato, garantendo una valutazione più equa e completa delle esperienze dei candidati.

Conclusioni

La sentenza del Consiglio di Stato segna un passo importante verso una maggiore valorizzazione delle esperienze pregresse dei docenti, riconoscendo il servizio militare come elemento utile ai fini delle GPS indipendentemente dal momento in cui è stato svolto. Questa decisione potrebbe favorire molti candidati che hanno prestato servizio di leva, migliorando le loro chance di accesso alle supplenze e alle future nomine.

Per il sistema scolastico e le future procedure di reclutamento, si prospetta un’interpretazione più aperta e flessibile delle norme, con una maggiore attenzione alle competenze e alle esperienze di tutti i candidati, anche quelle acquisite attraverso il servizio militare.





Pubblicato il 03/04/2025
N. 02854/2025REG.PROV.COLL.
N. 08526/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8526 del 2024, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
..... ....., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 17635/2024.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini nessuno comparso per l'Amministrazione appellante costituita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente in primo grado -non costituito nel presente giudizio in appello- adiva il Tar per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ministeriale del ministero dell'istruzione prot. n. 88 del 16/5/2024, avente ad oggetto le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter ,della legge 3 maggio 1999, numero 124, e di conferimento delle relative supplenze, nella parte in cui, all'articolo 15, comma 6 (disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio) disponeva che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo e il servizio civile erano interamente valutabili solo ove prestati in costanza di nomina.
2 – Secondo la prospettazione della parte ricorrente, la citata previsione contrastava con la normativa disciplinante la valutazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina nei concorsi pubblici, motivando la sua rivendicazione del proprio diritto a vedersi riconosciuti integralmente i punti riferiti all’intero periodo, (due per ogni mese di servizio militare per un massimo di 12 punti all'anno nelle graduatorie di interesse.
3 - Il TAR accoglieva il ricorso richiamando la sentenza n. 6936/2023 del Consiglio di Stato, che aveva statuito la necessità di far prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa -contestata nel presente giudizio - che penalizzava nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggi a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con la previsione normativa di cui al comma 7 dell'articolo 485 del d.lgs. 297/1994.
In tal senso veniva richiamata anche la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione (sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) secondo la quale i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali, in coerenza con il principio sancito dall’art 52 della costituzione comma 2, per cui chi si è chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve essere pregiudicato a fini concorsuali o selettivi.
4 - Il Ministero appellante effettua una ricostruzione della normativa di riferimento, costituita dall'articolo 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/2014 e dell'articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2010. Il primo articolo citato prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” ma, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la norma non ha portata generale in quanto si inserisce nell'ambito dei criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti; conseguentemente, il periodo di servizio militare potrebbe essere valutato solo se prestato in costanza di nomina.
Questo orientamento, secondo il Ministero, sarebbe coerente con il tenore del citato articolo 2050, il quale prevede a sua volta che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli dei concorsi banditi dalle PA è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Quindi, se i precedenti servizi civili non potevano essere valutati come titolo, non poteva essere valutato neanche quello militare, al fine di non introdurre un privilegio ingiustificato in favore di chi è prestato il servizio militare in luogo di altri servizi civili.
Il Ministero richiama inoltre il comma 1 dell’art 2050, secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni attribuiscono per i servizi prestati degli impieghi civili presso enti pubblici”. In tale quadro, l’OM n. 88/2024, oggetto di impugnazione, non riconosceva alcun punteggio né al servizio di leva o assimilato prestato non in costanza di nomina, né al generico servizio prestato presso altri enti pubblici, non essendo entrambi pertinenti con la selezione dalla stessa disciplinata.
Conclude, infine, il Ministero appellante che l’art 62 della legge n. 312/1980 rimette ad una ordinanza ministeriale l'individuazione delle modalità con cui valutare il servizio militare per la formazione nelle graduatorie, senza stabilire alcun obbligo per l'amministrazione di tener conto, nella valutazione dei titoli validi ai fini dell'insegnamento e dell'aggiornamento delle graduatorie, del periodo di servizio militare svolto non in costanza di nomina (Consiglio di Stato, Sez II n. 426/2017).
Coerentemente, secondo il medesimo Ministero, l’OM oggetto di impugnazione ha scelto di dare rilievo, ai fini del punteggio, oltre al titolo di accesso, ai soli titoli accademici, professionali e culturali, e non ha valutato in alcun modo i cosiddetti titoli aspecifici, tra i quali rientrano il servizio di leva prestato non in costanza di nomina e il servizio civile prestato presso altri enti pubblici, ad eccezione del solo servizio di leva prestato in costanza di nomina.
Neppure il Ministero appellante ravvede un pregiudizio nella posizione di lavoro del docente abilitato nelle ipotesi in cui lo stesso abbia prestato il servizio militare non in costanza di nomina, atteso che non è fornita la prova che, laddove il soggetto non fosse stato chiamato alle armi, avrebbe senz'altro conseguito un incarico di docenza temporaneo.
L’ appellante si riporta, infine, all'orientamento tradizionale del Consiglio di Stato che evidenziava come fosse ingiustificato che il servizio di leva potesse essere valutato come indice di idoneità all'insegnamento a scapito di chi aveva maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere (Consiglio di Stato Sez II, n. 4259/2011 e n. 2314/2015) nonché alla recentissima sentenza n. 22429/2024 con cui la Suprema Corte di Cassazione - pur pronunciandosi con riguardo al personale ATA - ha affermato che la norma primaria non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa PA.
5 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che il ricorso si inserisce in un risalente e complesso dibattito giurisprudenziale sulla valutazione del servizio militare ai fini concorsuali e sulla sua equiparabilità ai titoli specifici per l’insegnamento. In tale quadro, con l’appellata sentenza Il TAR ha accolto il ricorso, basandosi su un orientamento che valorizza il principio di non discriminazione nei confronti di chi ha prestato il servizio militare, richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 6936/2023, che evidenzia il rischio di penalizzazione per coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi per le supplenze.
Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al “sacro dovere del cittadino” di provvedere alla “difesa della Patria” (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
Deve quindi essere data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e, da ultimo del 9 dicembre 2024 n. 9864, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all’art. 52 della Costituzione.
L’appello deve essere pertanto respinto.
La non univocità della pregressa giurisprudenza sul punto giustificano, infine, la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Raffaello Sestini        Roberto Chieppa
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO


Nessun commento:

Posta un commento