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24 aprile 2025

La sentenza della Cassazione n. 10307 del 2025 affronta un aspetto fondamentale della disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale, in particolare riguardo alla prededucibilità dei crediti sorti post-procedura e durante la fase di esecuzione.

 

La sentenza della Cassazione n. 10307 del 2025 affronta un aspetto fondamentale della disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale, in particolare riguardo alla prededucibilità dei crediti sorti post-procedura e durante la fase di esecuzione.

**Contesto e principi di base**

Il concordato preventivo rappresenta uno strumento di risoluzione della crisi dell’impresa, che consente di evitare il fallimento mediante un accordo con i creditori volto alla ristrutturazione dei debiti. La continuità aziendale è un elemento strategico di questa procedura, che mira a preservare l’attività economica e i posti di lavoro.

La prededucibilità dei crediti, prevista dall’art. 111, comma 2, del RD 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), consente ai creditori ammessi in prededuzione di essere soddisfatti prima di altri creditori, grazie alla loro priorità speciale. Tale privilegio si applica, di norma, ai crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento o alla domanda di concordato, e si estende anche nel quadro di particolari procedure concorsuali, come il concordato preventivo.

**Centrale questione della sentenza**

La Corte di Cassazione n. 10307/2025 chiarisce che, nel contesto del concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti *dopo* la chiusura della procedura e durante la fase di esecuzione *non beneficiano* della prededucibilità “in funzione”. In altre parole:

- **Crediti sorti durante la procedura o prima della sua conclusione** possono essere ammessi alla prededuzione, secondo le condizioni previste dalla legge.
- **Crediti sorti *dopo* la chiusura della procedura e nel corso dell’esecuzione** non hanno diritto alla prededucibilità, poiché la fase di ammissione e di prededuzione si riferisce alla gestione e al soddisfacimento dei crediti ammessi nel quadro del concordato, prima della sua definitiva conclusione.

**Motivazioni della decisione**

La Suprema Corte motivano questa posizione sulla base di alcune considerazioni fondamentali:

1. **Finalità della prededucibilità:** Essa mira a tutelare crediti sorti durante la procedura, che rappresentano un rischio maggiore per i creditori e che, di conseguenza, devono essere soddisfatti con priorità. I crediti sorti dopo la chiusura della procedura, invece, si collocano in una fase successiva, con caratteristiche del tutto differenti.

2. **Stato della procedura:** La prededucibilità si applica in funzione di una fase processuale e gestionale ben definita, quella dell’ammissione e dell’omologa del concordato. Una volta chiusa la procedura, tale statuizione soggettiva non può essere estesa retroattivamente o oltre i limiti temporali stabiliti.

3. **Principio di certezza e tutela dell’ordine di soddisfacimento:** Consentire la prededucibilità ai crediti sorti dopo la chiusura della procedura potrebbe comportare un’alterazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori, con possibili effetti distorsivi e in contrasto con la ratio della legge.

**Implicazioni pratiche**

L’importante principio sancito dalla Cassazione implica che:

- Creditori che maturano crediti *dopo* la conclusione della procedura di concordato in continuità aziendale non possono vantare un privilegio prededucitorio.
- La gestione e l’esecuzione del concordato devono rispettare questa distinzione temporale, con conseguente esclusione di prededucibilità per i crediti sorti tardivamente.

**Conclusione**

La sentenza n. 10307/2025 della Cassazione chiarisce e consolida un principio di diritto fondamentale in materia di concordato preventivo: la prededucibilità dei crediti è limitata ai crediti sorti *prima* della chiusura della procedura e *non* si estende ai crediti sorti successivamente, anche se nella fase di esecuzione. Questo rafforza il principio di certezza e di rispetto dell’ordine temporale e logico delle operazioni concorsuali, garantendo un equilibrio tra le diverse categorie di creditori e la stabilità delle procedure di risoluzione della crisi aziendale. 

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