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11 settembre 2025

La sentenza della Cassazione n. 22762 del 2025 riguardante il risarcimento per indennizzi da vaccinazioni ed emotrasfusioni evidenzia un aspetto fondamentale: la condizione della “vivere a carico” come requisito essenziale per l’accesso al risarcimento, distinguendolo dalla mera coabitazione.

 

 

La  sentenza della Cassazione n. 22762 del 2025 riguardante il risarcimento per indennizzi da vaccinazioni ed emotrasfusioni evidenzia un aspetto fondamentale: la condizione della “vivere a carico” come requisito essenziale per l’accesso al risarcimento, distinguendolo dalla mera coabitazione.

**Contesto della sentenza:**
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che disciplina i criteri per il riconoscimento dell’indennizzo previsto in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da trasfusioni di sangue. In particolare, la Cassazione ha precisato che, per beneficiare del risarcimento, non è sufficiente la semplice presenza sotto lo stesso tetto con il soggetto danneggiato, ma è necessario che il richiedente “vive a carico” del soggetto beneficiario dell’indennizzo.

**Significato di “vivere a carico”:**
Il concetto di “vivere a carico” implica un rapporto di dipendenza effettiva, caratterizzato da un sostegno economico e assistenziale stabile e continuativo. La coabitazione, pur essendo un elemento importante, non assume di per sé rilevanza sufficiente per qualificare il rapporto come di “carico”, se non accompagnata da un effettivo rapporto di dipendenza economica e assistenziale.

**Implicazioni pratiche:**
- **Per i richiedenti:** È necessario dimostrare di essere effettivamente a carico del soggetto danneggiato, evidenziando elementi come il sostegno economico, assistenziale e la continuità di questa condizione.
- **Per i giudici:** La valutazione della condizione di “vivere a carico” richiede un’analisi approfondita delle circostanze concrete, oltre alla mera coabitazione, per evitare che il criterio venga aggirato attraverso interpretazioni formali.

**Riflessione sulla distinzione tra coabitazione e “vivere a carico”:**
La sentenza sottolinea che la coabitazione può essere un elemento di supporto, ma non è determinante da sola. La soluzione mira a garantire che il beneficio dell’indennizzo sia riservato a coloro che effettivamente sostengono un rapporto di dipendenza, tutelando così il principio di giustizia e di corretta interpretazione della normativa.

**In sintesi:**
La Cassazione n. 22762 del 2025 chiarisce che, per ottenere il risarcimento da vaccinazioni ed emotrasfusioni, non basta la coabitazione con il soggetto danneggiato, ma è imprescindibile dimostrare di vivere a suo carico, cioè di sostenere un rapporto di dipendenza effettiva e stabile. Tale precisazione rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire che l’indennizzo venga riconosciuto a chi realmente si trovi in una condizione di sostegno economico e assistenziale, e non solo per il fatto di condividere un’abitazione.

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