La sentenza della Cassazione n. 22762 del 2025 riguardante il risarcimento per indennizzi da vaccinazioni ed emotrasfusioni evidenzia un aspetto fondamentale: la condizione della “vivere a carico” come requisito essenziale per l’accesso al risarcimento, distinguendolo dalla mera coabitazione.
**Contesto della sentenza:**
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che disciplina i criteri per il riconoscimento dell’indennizzo previsto in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da trasfusioni di sangue. In particolare, la Cassazione ha precisato che, per beneficiare del risarcimento, non è sufficiente la semplice presenza sotto lo stesso tetto con il soggetto danneggiato, ma è necessario che il richiedente “vive a carico” del soggetto beneficiario dell’indennizzo.
**Significato di “vivere a carico”:**
Il concetto di “vivere a carico” implica un rapporto di dipendenza effettiva, caratterizzato da un sostegno economico e assistenziale stabile e continuativo. La coabitazione, pur essendo un elemento importante, non assume di per sé rilevanza sufficiente per qualificare il rapporto come di “carico”, se non accompagnata da un effettivo rapporto di dipendenza economica e assistenziale.
**Implicazioni pratiche:**
- **Per i richiedenti:** È necessario dimostrare di essere effettivamente a carico del soggetto danneggiato, evidenziando elementi come il sostegno economico, assistenziale e la continuità di questa condizione.
- **Per i giudici:** La valutazione della condizione di “vivere a carico” richiede un’analisi approfondita delle circostanze concrete, oltre alla mera coabitazione, per evitare che il criterio venga aggirato attraverso interpretazioni formali.
**Riflessione sulla distinzione tra coabitazione e “vivere a carico”:**
La sentenza sottolinea che la coabitazione può essere un elemento di supporto, ma non è determinante da sola. La soluzione mira a garantire che il beneficio dell’indennizzo sia riservato a coloro che effettivamente sostengono un rapporto di dipendenza, tutelando così il principio di giustizia e di corretta interpretazione della normativa.
**In sintesi:**
La Cassazione n. 22762 del 2025 chiarisce che, per ottenere il risarcimento da vaccinazioni ed emotrasfusioni, non basta la coabitazione con il soggetto danneggiato, ma è imprescindibile dimostrare di vivere a suo carico, cioè di sostenere un rapporto di dipendenza effettiva e stabile. Tale precisazione rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire che l’indennizzo venga riconosciuto a chi realmente si trovi in una condizione di sostegno economico e assistenziale, e non solo per il fatto di condividere un’abitazione.
---
Nessun commento:
Posta un commento