La pronuncia della Corte di Cassazione n. 13892 del 2025 affronta un tema fondamentale nel diritto dell’asilo e del diritto internazionale dei diritti umani, ovvero il limite entro cui un giudice può sindacare le decisioni di trasferimento di richiedenti asilo, in particolare in sede di impugnazione.
**Contesto e principio di riferimento**
Il caso concerne le procedure di trasferimento dei richiedenti asilo tra Stati membri dell’Unione Europea, nell’ambito del sistema dihotspot e dei meccanismi di ricollocamento e rimpatrio previsti dal diritto dell’UE, in particolare dal Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III).
Il principio di non-refoulement, sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (articolo 3), vieta il rimpatrio di una persona verso uno Stato nel quale possa essere soggetta a trattamenti inumani o degradanti o ad un rischio di vita o di libertà a causa di persecuzioni o di altre minacce gravi.
**Corte di Cassazione – contenuto della pronuncia**
La Cassazione chiarisce che, nel contesto delle impugnazioni avverso decisioni di trasferimento, il giudice non può semplicemente verificare l’esistenza di un rischio di violazione del principio di non-refoulement nel Paese di destinazione richiesto, a meno che non emergano elementi concreti e sistemici che attestino gravi carenze nelle procedure di asilo o nelle condizioni di accoglienza di quello Stato.
In altre parole:
- **Limitazione del controllo giudiziario:** Il giudice può verificare la legittimità della decisione di trasferimento solo se ci sono evidenze di vulnerabilità o di rischi specifici e concreti per il richiedente asilo nello Stato richiesto.
- **Requisito di carenze sistemiche:** La Corte sottolinea che, in assenza di gravi carenze strutturali o sistemiche nello Stato di destinazione, il giudice non può sindacare in modo autonomo e approfondito il rischio di violazione del principio di non-refoulement. La valutazione di tale rischio rimane in capo alle autorità competenti di ciascuno Stato, che devono aver adottato procedure adeguate.
- **Implicazioni pratiche:** Ciò significa che, in sede di impugnazione, la verifica giudiziaria si limita a valutazioni di carattere generale e non può sostituirsi alle valutazioni delle autorità amministrative o alle fonti di informazione internazionali che attestano le condizioni nello Stato di destinazione.
**Implicazioni per la tutela dei richiedenti asilo**
La pronuncia rafforza il principio della sovranità degli Stati e la distinzione tra il ruolo delle autorità giudiziarie e quello delle autorità amministrative nel procedimento di trasferimento. Tuttavia, ricorda anche che qualora emergano evidenze di carenze sistemiche, il giudice può intervenire per tutelare i diritti dei richiedenti, impedendo trasferimenti che potrebbero comportare violazioni del principio di non-refoulement.
**In conclusione**
La decisione della Cassazione n. 13892/2025 chiarisce che:
- Il giudice può sindacare la legittimità del trasferimento soltanto se emergono elementi di criticità sistemiche o di grave incompletezza nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dello Stato richiesto.
- Non può, invece, semplicemente valutare il rischio individuale di violazione del principio di non-refoulement senza tali elementi, lasciando tale verifica alle autorità competenti dello Stato di destinazione.
Questa pronuncia rappresenta un importante chiarimento sulla portata del controllo giurisdizionale in materia di trasferimenti e tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo nell’Unione Europea.
Nessun commento:
Posta un commento