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02 giugno 2025

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 13892 del 2025 affronta un tema fondamentale nel diritto dell’asilo e del diritto internazionale dei diritti umani, ovvero il limite entro cui un giudice può sindacare le decisioni di trasferimento di richiedenti asilo, in particolare in sede di impugnazione.

 

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 13892 del 2025 affronta un tema fondamentale nel diritto dell’asilo e del diritto internazionale dei diritti umani, ovvero il limite entro cui un giudice può sindacare le decisioni di trasferimento di richiedenti asilo, in particolare in sede di impugnazione.

**Contesto e principio di riferimento**

Il caso concerne le procedure di trasferimento dei richiedenti asilo tra Stati membri dell’Unione Europea, nell’ambito del sistema dihotspot e dei meccanismi di ricollocamento e rimpatrio previsti dal diritto dell’UE, in particolare dal Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III).

Il principio di non-refoulement, sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (articolo 3), vieta il rimpatrio di una persona verso uno Stato nel quale possa essere soggetta a trattamenti inumani o degradanti o ad un rischio di vita o di libertà a causa di persecuzioni o di altre minacce gravi.

**Corte di Cassazione – contenuto della pronuncia**

La Cassazione chiarisce che, nel contesto delle impugnazioni avverso decisioni di trasferimento, il giudice non può semplicemente verificare l’esistenza di un rischio di violazione del principio di non-refoulement nel Paese di destinazione richiesto, a meno che non emergano elementi concreti e sistemici che attestino gravi carenze nelle procedure di asilo o nelle condizioni di accoglienza di quello Stato.

In altre parole:

- **Limitazione del controllo giudiziario:** Il giudice può verificare la legittimità della decisione di trasferimento solo se ci sono evidenze di vulnerabilità o di rischi specifici e concreti per il richiedente asilo nello Stato richiesto.

- **Requisito di carenze sistemiche:** La Corte sottolinea che, in assenza di gravi carenze strutturali o sistemiche nello Stato di destinazione, il giudice non può sindacare in modo autonomo e approfondito il rischio di violazione del principio di non-refoulement. La valutazione di tale rischio rimane in capo alle autorità competenti di ciascuno Stato, che devono aver adottato procedure adeguate.

- **Implicazioni pratiche:** Ciò significa che, in sede di impugnazione, la verifica giudiziaria si limita a valutazioni di carattere generale e non può sostituirsi alle valutazioni delle autorità amministrative o alle fonti di informazione internazionali che attestano le condizioni nello Stato di destinazione.

**Implicazioni per la tutela dei richiedenti asilo**

La pronuncia rafforza il principio della sovranità degli Stati e la distinzione tra il ruolo delle autorità giudiziarie e quello delle autorità amministrative nel procedimento di trasferimento. Tuttavia, ricorda anche che qualora emergano evidenze di carenze sistemiche, il giudice può intervenire per tutelare i diritti dei richiedenti, impedendo trasferimenti che potrebbero comportare violazioni del principio di non-refoulement.

**In conclusione**

La decisione della Cassazione n. 13892/2025 chiarisce che:

- Il giudice può sindacare la legittimità del trasferimento soltanto se emergono elementi di criticità sistemiche o di grave incompletezza nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dello Stato richiesto.

- Non può, invece, semplicemente valutare il rischio individuale di violazione del principio di non-refoulement senza tali elementi, lasciando tale verifica alle autorità competenti dello Stato di destinazione.

Questa pronuncia rappresenta un importante chiarimento sulla portata del controllo giurisdizionale in materia di trasferimenti e tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo nell’Unione Europea. 

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