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01 giugno 2025

La pronuncia del TAR 2025 si concentra sull’esame del diritto delle associazioni ricorrenti di relazionarsi e interloquire con le articolazioni amministrative militari competenti, nonché sulla questione di legittimità costituzionale sollevata.

 

 

La  pronuncia del TAR 2025 si concentra sull’esame del diritto delle associazioni ricorrenti di relazionarsi e interloquire con le articolazioni amministrative militari competenti, nonché sulla questione di legittimità costituzionale sollevata.

**1. Contesto e oggetto della controversia**

Le associazioni ricorrenti contestano il diritto di relazionarsi con le articolazioni amministrative militari, anche di livello inferiore a quello regionale, in relazione a tematiche di loro competenza sindacale aventi rilevanza esclusivamente locale. La loro istanza mira anche a ottenere una delibera sulla legittimità costituzionale dell’art. 1477-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 66/2010, e delle disposizioni collegate, per contrasto con vari principi costituzionali e convenzionali.

**2. Questioni di legittimità costituzionale e convenzionale**

La questione di legittimità costituzionale si basa su più elementi:

- **Contrasto con l’art. 117 Cost.** in relazione all’art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto di associazione e di relazioni sindacali.
- **Contrasto con gli artt. 3, 18, 39 e 97 Cost.** che garantiscono uguali diritti, la libertà di associazione, la tutela del diritto sindacale e l’autonomia amministrativa.
- **Violazione del principio di ragionevolezza, irrazionalità, illogicità, contraddittorietà, omogeneità e proporzionalità**, evidenziando come le norme contestate possano limitare ingiustificatamente i diritti delle associazioni.

**3. Riserva e subordinazione della domanda**

In via subordinata, le associazioni chiedono il riconoscimento del diritto di relazionarsi con articolazioni amministrative militari di livello non inferiore a quello regionale, interpretando il termine “regionale” nel senso geografico, e non come regione amministrativa (ad esempio, regione aerea). Questa interpretazione mira a garantire un più ampio spazio di interlocuzione e tutela dei diritti sindacali con le articolazioni militari di livello inferiore.

**4. Azione di accertamento dell’illegittimità e tutela dei diritti sindacali**

Le associazioni chiedono anche un accertamento dell’eventuale comportamento antisindacale delle amministrazioni resistenti, con l’ordine di adottare comportamenti rispettosi dei diritti e delle prerogative sindacali e di rimuovere gli effetti di eventuali comportamenti antisindacali.

**5. Valutazione del TAR**

Il TAR, nel commento, si impegna a valutare:

- La legittimità costituzionale del quadro normativo vigente, anche sotto il profilo delle normative europee e internazionali.
- La compatibilità della normativa con i principi costituzionali e convenzionali, in particolare quelli relativi alla libertà sindacale, al diritto di associazione e alla tutela delle prerogative sindacali.
- La corretta interpretazione del termine “regionale” in modo da garantire il rispetto dei diritti delle associazioni, considerando anche le specificità del contesto militare.
- La possibilità di riconoscere alle associazioni il diritto di relazionarsi con le articolazioni amministrative militari di livello inferiore a quello regionale, in conformità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

**6. Conclusioni e rilievi**

Il giudice dovrà quindi pronunciarsi sulla legittimità delle norme e sulla tutela dei diritti sindacali, ordinando, se del caso, alle amministrazioni militari di conformarsi ai principi costituzionali e convenzionali e di adottare comportamenti rispettosi delle prerogative sindacali, rimuovendo eventuali effetti lesivi.

**In sintesi**, la pronuncia TAR 2025 si configura come un approfondimento sulla tutela dei diritti sindacali delle associazioni militari, con particolare attenzione alla compatibilità costituzionale e internazionale delle norme che regolano le relazioni tra associazioni e articolazioni amministrative militari, nonché sulla corretta interpretazione del livello territoriale di competenza per l’interlocuzione sindacale.

 

Pubblicato il 02/01/2025

N. 00041/2025 REG.PROV.COLL.

 

N. 06996/2024 REG.RIC.

 

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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Prima Bis)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 6996 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato            , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

 

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Aeronautica Militare non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento, previa sospensiva

 

del provvedimento di cui alla nota dello Stato Maggiore dell’Aeronautica M_D ARM001 REG2024 0039088 16-04-2024, avente ad oggetto “Art. 1477-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010 (COM) – Interlocuzione periferica. Indicazioni operative”, con il quale, in presunta attuazione del disposto dell’art. 1477 – bis D. Lgs. 66/2010, sono state individuate le seguenti “articolazioni di Forza Armata competenti a livello areale a interloquire” con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari sulle questioni di esclusiva rilevanza locale, e precisamente: Il Comando delle Scuole dell’A.M./3^ R.A. con riferimento al territorio del Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; Il Comando Aeronautica Militare Roma, per la Regione Lazio; Il Comando 1^ R.A. con riferimento al Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige. Friuli - Venezia Giulia, Veneto, Emilia - Romagna, Toscana, Umbria e Marche; 2. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato, conseguenziale a quelli sopra impugnati

 

Per l’accertamento

 

Del diritto delle Associazioni ricorrenti a relazionarsi ed interloquire con le articolazioni amministrative militari di volta in volta funzionalmente competenti nelle tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, articolazioni amministrative militari anche di livello inferiore a quello regionale,

 

con contestuale istanza

 

di delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata, dell’art 1477-bis, comma 3, D. Lgs. 66/2010, oltre che delle ulteriori disposizioni connesse e collegate, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 3, 18, 39 e 97 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, per irrazionalità, illogicità per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, per violazione del principio di proporzionalità.

 

In via subordinata, per l’accertamento

 

Del diritto delle Associazioni ricorrenti a relazionarsi ed interloquire con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello non inferiore a quello regionale - da intendersi nel senso geografico del termine e non nel senso di regione amministrativa (ovvero regione aerea) – con riferimento alle tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale.

 

In ogni caso, per l’accertamento dell’illegittimo comportamento tenuto dalle Amministrazioni resistenti, quale comportamento antisindacale, ordinando alle medesime di adottare comportamenti nel rispetto dei diritti e delle prerogative sindacali, altresì ordinando la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Aeronautica;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

 

1. Con ricorso notificato in data 15.6.2024 le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari in epigrafe adivano questo Tribunale Amministrativo per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento recato dalla nota dello Stato Maggiore dell’Aeronautica M_D ARM001 REG2024 0039088 16-04-2024, avente ad oggetto “Art. 1477-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010 (COM) – Interlocuzione periferica. Indicazioni operative”, con cui, in attuazione del disposto dell’art. 1477 – bis D. Lgs. 66/2010, erano state individuate le articolazioni di Forza Armata competenti a livello areale a interloquire con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari sulle questioni di esclusiva rilevanza locale.

 

1.2 Il provvedimento impugnato aveva individuato dette articolazioni competenti per area in tre strutture:

 

− Comando delle Scuole dell’A.M./3^ R.A. in riferimento agli EdO ubicati in Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

 

− Comando Aeronautica Militare Roma in riferimento agli EdO insistenti nella Regione Lazio;

 

− Comando 1^ R.A. in riferimento agli EdO con sede in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche.

 

1.3 Lamentavano le APCSM l’illegittima declinazione dell’art. 1477 bis, comma 3, COM da parte dell’A.M. o, in subordine, la contrarietà di detta disposizione alla Costituzione e alla Normativa CEDU e Unionale, affermando che il concetto di “area” presupposto dall’art. 1477- bis COM fosse da intendere come qualunque ambito territoriale, anche inferiore a quello di una Regione italiana, coincidente con i singoli Comandi militari locali.

 

La diversa interpretazione data dall’A.M. a tale concetto, con la suddivisione dell’intero territorio nazionale in tre sole macro regioni, finiva così per violare la legge e impedire adeguate interlocuzioni tra le Associazioni ed il datore di lavoro militare, con conseguente antisindacalità di tale scelta.

 

1.4 Il ricorso era affidato a tre motivi rubricati “I - Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1477 bis del D. Lgs. 66/2010 – Violazione del principio della competenza relativo alle relazioni sindacali – Disparità di trattamento”, “II - Illegittimità derivata del comma 3 dell’art. 1477 bis del D. Lgs. 66/2010: (a) per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddizione e di omogeneità, per violazione del principio di proporzionalità; (b) per manifesta irrazionalità e illogicità; (c) per violazione dell’articolo 3 e 97 Costituzione” e “III - Violazione e/o falsa applicazione del comma 3 articolo 1477 bis del D. Lgs. 66/2010”.

 

1.5 Si costituivano il Ministero della difesa e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, patrocinati dall’Avvocatura, resistendo al ricorso con memoria e documenti.

 

Alla camera di consiglio del 4 settembre 2024 questo TAR riteneva, ex art. 55 comma 10, CPA che la complessità delle questioni rendesse opportuna la sollecita definizione del giudizio nel merito fissando all’uopo l’udienza pubblica del 16 dicembre 2024, nella quale la causa veniva introitata per la decisione.

 

DIRITTO

 

2.1 Con il primo motivo le APCSM hanno sostenuto la scorretta declinazione dell’art. 1477 bis, comma 3, COM che dispone “Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale” ritenendo che da esso scaturisse il dovere dell’Amministrazione di individuare, quali propri rappresentanti nell’interlocuzione sindacale su materia di carattere locale, le unità militari, ancorchè di dimensione infraregionale, effettivamente competenti in correlazione alla questione oggetto di trattazione.

 

Da qui la critica alla diversa scelta dell’A.M. di individuare invece, ai fini dell’interlocuzione sindacale su questioni di rilevanza esclusivamente locale, per tutto il territorio nazionale tre sole strutture militari: una con competenza e dimensione regionale (per il Lazio) le altre due con competenza e dimensioni multiregionale (per tutte le altre regioni).

 

Secondo le ricorrenti, in sostanza, sarebbe la “dimensione territoriale” della questione oggetto di discussione sindacale a dover determinare la struttura militare competente ad interloquire con l’APCSM secondo un criterio che –mutuando il termine da altri ambiti- potremmo definire di stretta “sussidiarietà” verticale.

 

Detto criterio non è però condivisibile.

 

Esso porterebbe a dover ritenere competenti, in alcuni casi, anche comandi militari locali di dimensione territoriale certamente infraregionale, ponendosi così in sicuro contrasto con l’art. 1477 bis, comma 3, COM laddove afferma che, per le tematiche aventi esclusiva rilevanza locale, le articolazioni militari che interloquiscono con quelle periferiche della APCSM sono quelle competenti “a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale”.

 

Si deduce cioè dall’art. 1477 bis, comma 3, COM che le strutture militari competenti all’interlocuzione sindacale su argomenti di carattere locale debbono avere una dimensione territoriale di ampiezza come minimo regionale, il che, d’altra parte, induce anche a ritenere conforme alla detta norma legislativa l’individuazione di strutture militari con dimensione anche pluriregionale.

 

Deve quindi concludersi che l’impugnata scelta dell’Aeronautica Militare di ricondurre, per tutto il territorio nazionale, l’interlocuzione sindacale su questioni di rilevanza esclusivamente locale a tre sole strutture militari a carattere regionale e multiregionale risulta conforme all’art. 1477 bis, comma 2, COM.

 

Né tale scelta organizzativa della Forza armata, alla quale va riconosciuto ampio margine discrezionale, risulta affetta da palesi illogicità o errori, risultando coerente con non irragionevoli finalità di semplificazione e concentrazione dell’interlocuzione sindacale.

 

Inconferenti, infine, almeno rebus sic stantibus, appaiono poi i richiami fatti dalla difesa delle APCSM alla contestuale elaborazione in corso di appositi decreti attuativi destinati a regolare la materia di cui trattasi. Ancora all’udienza di trattazione del 16 dicembre 2024 l’avvocato di parte ricorrente ha affermato che tali decreti non risultano ancora approvati, rimanendo perciò allo stato meri profili de jure condendo.

 

Il motivo va pertanto respinto.

 

2.2 Con il secondo motivo le ricorrenti Organizzazioni hanno prospettato il dubbio della legittimità costituzionale, convenzionale ed unionale dell’art.1477-bis del D.Lgs. 66/2010, nell’eventualità in cui l’impugnato provvedimento fosse ritenuto conforme a detta norma primaria che, a questo punto, sarebbe da censurare laddove stabilisce che l’interlocutore militare debba avere una dimensione territoriale “...comunque non inferiore al livello regionale...” determinando una sostanziale preclusione nella dialettica sindacale tra sindacati e amministrazione e quindi della libertà associativa in ambito militare riconosciuta dalla costituzione (v.si sent. C. cost. n. 120 del 2018) e dalle norme CEDU e della carta sociale europea.

 

L’assunto non può condividersi.

 

L’art. 1477 bis del COM non vieta , né abnormemente ostacola, l’interlocuzione sindacale sulle questioni di carattere locale, ma si limita a disciplinarla in base ad un modello organizzativo che vuole evitare una parcellizzazione del dialogo, mantenendolo ad una dimensione quantomeno regionale.

 

In capo alle controparti sindacali, quindi, non si verifica una deprivazione delle loro possibilità di interlocuzione, quanto piuttosto un’esigenza di riorganizzazione delle strutture periferiche secondo modelli che si adeguino a livelli di confronto su base regionale e multiregionale.

 

In altre parole non può essere parificato ad una negazione della libertà sindacale il posizionamento da parte della legge del livello dell’interlocutore militare, per le questioni sindacali locali, su un piano regionale o multiregionale invece che sull’invocato –dalle ricorrenti- piano infraregionale (e talvolta infraprovinciale) dei Comandi di Corpo.

 

L’art. 1477 bis del COM reca quindi una scelta non irragionevole sul piano legislativo, né tale da ablare la libertà associativa sindacale riconosciuta dalla sent. C. cost. n. 120 del 2018, dalle norme CEDU o unionali.

 

Il motivo, e la sollecitazione a sollevare questioni di costituzionalità, vanno perciò respinti.

 

2.3 Con il terzo motivo le ricorrenti Organizzazioni, tornando ad attaccare il provvedimento in epigrafe e non più l’art. 1477 bis del COM, hanno prospettato un’errata interpretazione del termine “regionale” da parte dell’Amministrazione, che lo avrebbe identificato con il significato di c.d. “regione aerea” che ha dimensione multiregionale.

 

Il motivo è da respingere.

 

È mera opinione delle ricorrenti che la scelta dell’A.M. nasca da un fraintendimento del concetto di “regione”.

 

In ogni caso, ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento impugnato, conta invece che, come già visto, l’opzione di attribuire le funzioni di interlocuzione sindacale a strutture militari di dimensioni regionali e multiregionali, sia conforme a quanto stabilito dal comma 3 dell’art.1477-bis, che individua espressamente come livello di competenza quello “areale e comunque non inferiore a quello regionale” ponendo un limite esclusivamente “verso il basso” vietando cioè l’investitura di strutture con dimensione territoriale inferiore a quella regionale, salva invece la possibilità di investire strutture di dimensione territoriale superiore.

 

3. Conclusivamente il ricorso va respinto, in ogni sua domanda, per l’effetto confermando i provvedimenti impugnati e dichiarando l’impredicabilità all’azione dell’Amministrazione di caratteri di antisindacalità.

 

3.1 La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge con ogni sua domanda, per l’effetto confermando i provvedimenti impugnati e dichiarando che il comportamento dell’Amministrazione non ha assunto carattere antisindacale.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, a tutela dei diritti delle parti interessate manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giovanni Iannini, Presidente

 

Claudio Vallorani, Consigliere

 

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

 

              

              

L'ESTENSORE              IL PRESIDENTE

Domenico De Martino            Giovanni Iannini

              

              

              

              

              

IL SEGRETARIO

 

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

 

 

 

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