Sentenza della Cassazione n. 20194 del 2025 relativo al caso DOLO offre un approfondimento importante sulla natura del dolo e sulla rilevanza dello stato di alterazione psico-fisica, come l’ubriachezza, nel contesto di responsabilità penale.
**Contesto e principio di fondo**
La sentenza chiarisce che lo stato di ubriachezza o di alterazione psicotropa, in sé, non cancella né annulla la presenza del dolo diretto alla commissione di un reato. In altre parole, l’alterazione psico-fisica del soggetto non costituisce, di per sé, un’attenuante o una causa di esclusione della volontà di commettere il fatto criminoso.
**Analisi giuridica**
Il dolo, inteso come la volontà di commettere un fatto previsto come reato, si distingue dalla capacità di intendere e di volere, che può essere compromessa dallo stato di alterazione. Tuttavia, la Cassazione sottolinea che, sebbene l’ubriachezza o l’uso di sostanze psicotrope possano influenzare la capacità di autodeterminazione, non sono sufficienti a considerare che il soggetto agisca senza dolo o con dolo meno grave, a meno che non si dimostri che l’alterazione abbia impedito di percepire la natura illecita dell’atto o di volerne consapevolmente il risultato.
**Impatti pratici e interpretativi**
La decisione evidenzia che, in sede di accertamento, bisogna distinguere tra:
- La presenza di uno stato di alterazione che, se grave, può influire sulla capacità di intendere e di volere, e quindi sulla responsabilità penale;
- La presenza di un dolo diretto, cioè la volontà di commettere il reato, che può sussistere anche in soggetti in stato di ebbrezza, purché si dimostri che l’alterazione non abbia impedito la formazione della volontà criminosa.
**Conclusioni**
La sentenza ribadisce che lo stato di ubriachezza o di alterazione psicotropa, di per sé, non è causa di esclusione del dolo né di sua diminuzione automatica. Per escludere o attenuare il dolo, è necessario un accertamento concreto sulla reale capacità di intendere e volere del soggetto al momento della condotta, e sulla consapevolezza del carattere illecito del fatto.
**In sintesi**
- Lo stato di alterazione non annulla automaticamente il dolo diretto;
- La responsabilità penale può sussistere anche in soggetti in stato di ebbrezza, se si dimostra che l’alterazione non ha impedito la formazione della volontà criminosa;
- La valutazione va fatta caso per caso, considerando le circostanze specifiche e la gravità dell’alterazione.
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui l’alterazione psico-fisica non è automaticamente un ostacolo alla configurazione del dolo, ma richiede un’attenta analisi delle circostanze per determinare la reale capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
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