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02 giugno 2025

La sentenza della Cassazione n. 13860 del 2025 si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo alle azioni di regresso dell’assicuratore nei confronti del responsabile civile in ambito di RC Auto (RCA), e chiarisce un importante aspetto procedurale riguardante il momento e la modalità di proposizione di tale domanda.

 

La sentenza della Cassazione n. 13860 del 2025 si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo alle azioni di regresso dell’assicuratore nei confronti del responsabile civile in ambito di RC Auto (RCA), e chiarisce un importante aspetto procedurale riguardante il momento e la modalità di proposizione di tale domanda.

**Contesto e normativa di riferimento**  
L’articolo 292, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, disciplina la possibilità per l’assicuratore di agire in regresso nei confronti del responsabile per recuperare quanto pagato in sede di risarcimento a favore del danneggiato. Tale azione si configura come un’azione di regresso che, di norma, si inserisce nel quadro delle pretese risarcitorie e di responsabilità civile.

Il procedimento civile, invece, è regolato dal codice di procedura civile, e in particolare dall’articolo 346, che disciplina le impugnazioni in secondo grado, e quindi la riproposizione di domande non decise dal primo giudice.

**Principio enunciato dalla Cassazione n. 13860/2025**  
La Suprema Corte conferma che, qualora l’assicuratore abbia proposto domanda di regresso ai sensi dell’articolo 292, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, ma questa domanda non sia stata dichiarata decisa dal giudice di primo grado — cioè, non abbia ricevuto una statuizione di merito — tale domanda deve essere riproposta in appello ex articolo 346 del Codice di Procedura Civile.

In altre parole, la Cassazione chiarisce che:

- La domanda di regresso formulata dall’assicuratore, anche se tempestivamente proposta, non può considerarsi automaticamente decisa o assorbita nel giudizio di primo grado se il giudice non si è espresso in merito, né può essere considerata implicitamente accolta o respinta.
- La mancanza di statuizione di primo grado implica che l’assicuratore, affinché possa far valere in appello la propria domanda di regresso, debba riproporla formalmente tramite un’apposita impugnazione ex articolo 346 c.p.c.

**Implicazioni pratiche**  
Questa pronuncia ha un’importante valenza processuale, in quanto:

- Stabilisce che l’azione di regresso, se non decisa in primo grado, non si considera automaticamente pendente o già decisa.
- Richiede che l’assicuratore, qualora voglia far valere la domanda di regresso in appello, la riproponga espressamente tramite l’impugnazione di secondo grado, rispettando le modalità e i termini stabiliti dal codice di procedura civile.
- Impone attenzione alle modalità di formulazione e di gestione delle domande di regresso, anche in presenza di giudizi complessi, per evitare che possano essere considerate come già decise o assorbite dal giudice di primo grado.

**Conclusioni**  
La sentenza ribadisce l’importanza di una corretta gestione delle domande processuali, evidenziando che la mancata statuizione di primo grado su una domanda di regresso non equivale a una sua definizione, e che pertanto, affinché l’assicuratore possa far valere tale domanda in appello, deve esplicitamente riproporla tramite un’apposita impugnazione ex articolo 346 c.p.c.

In sintesi, la Cassazione n. 13860/2025 rafforza il principio secondo cui la domanda di regresso proposta dall’assicuratore deve essere formalmente riproposta in appello qualora non sia stata decisa in primo grado, garantendo così il rispetto del diritto di difesa e della regolarità procedurale. 

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