Tar 2025-Il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- evidenzia numerose contestazioni nei confronti del provvedimento disciplinare che gli è stato inflitto, e si articola su più punti di illegittimità e vizi di procedura e di merito. Di seguito si propone un commento dettagliato degli aspetti più rilevanti:
1. **Contesto e ruolo del ricorrente**:
Il ricorrente è un Agente scelto della Polizia di Stato, dal 2020 al 2023 Segretario Generale Provinciale di Caserta dell’Organizzazione Sindacale …. Polizia di Stato, successivamente incorporata nel Sindacato .. di Polizia, e attualmente Segretario Nazionale. La sua posizione di rappresentanza sindacale e il ruolo di dirigente sindacale sono elementi importanti, in quanto evidenziano la natura pubblica e pubblicistica dei contenuti diffusi e la loro possibile rilevanza sotto il profilo della libertà di espressione e del diritto di critica.
2. **Fatto contestato e sanzione inflitta**:
Il provvedimento disciplinare, che include la deplorazione e una sanzione pecuniaria, è motivato dall’accusa di aver diffuso, sui social network, una dichiarazione ritenuta lesiva dell’autorità del vertice dell’Amministrazione, in relazione a critiche sugli esiti di procedimenti disciplinari a suo carico. La frase incriminata è: “vi ricordo che le sanzioni disciplinari combinatemi sono come le sanzioni che stanno applicando alla Russia!”, accompagnata da emoticon. Secondo l’Amministrazione, questa espressione avrebbe costituito una mancanza gravemente lesiva della dignità delle funzioni pubbliche.
3. **Valutazione della frase e della sua interpretazione**:
Il ricorrente sostiene che la frase è stata fraintesa o interpretata erroneamente. Egli chiarisce che il paragone tra le sanzioni disciplinari e le sanzioni economiche alla Russia, imposte dall’Unione Europea, era volto a esprimere una percezione di ingiustizia e di disagio personale, e non un’offesa all’Amministrazione o al Capo della Polizia. La frase, in un contesto di critica sindacale e di sfogo, sarebbe un’iperbole espressiva, accompagnata da emoticon che rafforzano l’aspetto emotivo e rassegnato del commento.
4. **Questioni di diritto e di legittimità del provvedimento**:
Il ricorrente evoca molteplici censure di illegittimità, tra cui:
- **Violazione di legge e eccesso di potere**: sostiene che il provvedimento sia viziato da irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento di potere e assenza di proporzionalità.
- **Travisamento dei fatti**: si evidenzia che la frase è stata interpretata in modo penalizzante, senza considerare il contesto e il tono comunicativo, che avrebbe giustificato un’interpretazione meno severa.
- **Difetto di motivazione**: il ricorrente denuncia che il provvedimento non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui la sua affermazione sarebbe lesiva, né avrebbe analizzato le sue giustificazioni e il contesto.
- **Violazione del diritto di critica e di libertà di espressione**: la frase, inserita in un contesto di critica sindacale e di commento su questioni di interesse pubblico, potrebbe essere tutelata dall’art. 21 della Costituzione, a meno che non si dimostri un vero e proprio danno all’immagine o all’autorità.
5. **Argomentazioni sulla portata della frase**:
Il ricorrente sostiene che l’analisi delle parole deve essere fatta alla luce del contesto, delle intenzioni e delle modalità comunicative (emoticon). La frase, accompagnata da emoticon, è interpretata come un commento amareggiato e non come un’offesa grave. La similitudine con la situazione internazionale e l’uso di termini come “combinatemi” sono presentati come giochi di parole o espressioni di frustrazione, non come insulti o denigrazioni.
6. **Proporzionalità e proporzionalità della sanzione**:
Il ricorrente contesta anche la proporzionalità della sanzione, ritenendola eccessiva rispetto alla presunta gravità dell’atto e alla sua reale portata offensiva. La mancanza di considerazione delle sue giustificazioni e della sua posizione di rappresentanza sindacale sarebbe un ulteriore vizio procedurale.
7. **Conclusioni e richieste**:
Il ricorrente, in conclusione, chiede l’annullamento del provvedimento disciplinare, sostenendo che esso si basi su interpretazioni erronee e che abbia violato principi fondamentali di diritto, tra cui la libertà di critica, il diritto di espressione, il diritto di difesa e il principio di proporzionalità. Sottolinea inoltre che la sua condotta non ha arrecato danno all’immagine o all’autorità dell’Amministrazione, e che il provvedimento risultava sproporzionato e ingiustificato.
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**In sintesi**, il ricorso si fonda sulla tesi che la frase contestata rappresentava un'espressione di critica e di frustrazione, inserita in un contesto di rappresentanza sindacale e di opinione personale, e che la sanzione inflitta sia sproporzionata, motivata da un’interpretazione troppo restrittiva e artificiosa delle parole, oltre a contenere vizi procedurali e di motivazione. La questione principale riguarda la tutela della libertà di espressione di un rappresentante sindacale e la corretta interpretazione delle parole in relazione al loro contesto e alle loro intenzioni.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale .., definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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