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07 maggio 2025

La Corte di Cassazione del 2025 analizza un caso relativo al rifiuto dei lavoratori di svolgere turni di lavoro “a scorrimento” concordati con il datore di lavoro, evidenziando alcuni punti fondamentali sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla flessibilità richiesta dall’attività aziendale.

 

La Corte di Cassazione del 2025 analizza un caso relativo al rifiuto dei lavoratori di svolgere turni di lavoro “a scorrimento” concordati con il datore di lavoro, evidenziando alcuni punti fondamentali sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla flessibilità richiesta dall’attività aziendale.

**Contesto e premessa**

Il contesto riguarda un’azienda che, a causa di esigenze produttive impreviste e di nuove commesse, ha richiesto ai propri dipendenti di adottare turni flessibili “a scorrimento”, una modalità di turnazione che permette di adattarsi rapidamente alle esigenze produttive, prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e accompagnata da un’indennità economica. Tuttavia, alcuni lavoratori hanno rifiutato di partecipare a tali turni, motivando la loro posizione con ragioni di natura collettiva e di tutela dei propri diritti, anche spontaneamente, senza l’intermediazione di rappresentanze sindacali.

**Principali rilievi della sentenza**

1. **Adeguamento alle esigenze produttive**  
   La Corte ricorda che le esigenze della attività lavorativa, specialmente in presenza di commesse impreviste, impongono al datore di lavoro di adattare la pianificazione produttiva in modo da soddisfare le richieste in modo rapido ed efficiente. La flessibilità, quindi, si configura come uno strumento necessario per garantire la continuità e la tempestività dell’attività aziendale.

2. **Turni “a scorrimento” e indennità**  
   Il CCNL prevede che i turni “a scorrimento” siano riconosciuti con una indennità economica, a tutela della flessibilità richiesta ai lavoratori. Questo riconoscimento contrattuale sottolinea che tali modalità di lavoro sono considerate legittime e tutelate dal quadro normativo.

3. **Autotutela collettiva e tutela dei diritti**  
   La sentenza apre a una valutazione positiva del comportamento dei lavoratori che, senza una rappresentanza sindacale, si sono organizzati spontaneamente in una sorta di autotutela collettiva. La Corte ha riconosciuto che tale forma di azione collettiva, tesa a difendere i propri diritti, può essere considerata meritevole di tutela, analogamente a uno sciopero, anche se non comporta l’astensione totale dal lavoro.

4. **Rifiuto del lavoro “a scorrimento” e rilievi disciplinari**  
   La Corte ha affermato che il rifiuto del lavoro su turni “a scorrimento”, in queste circostanze, non costituisce di per sé una violazione disciplinare. La motivazione risiede nel fatto che i lavoratori, agendo in modo collettivo e senza sospendere del tutto la prestazione lavorativa, esercitano un diritto di tutela che la legge e il diritto costituzionale riconoscono e tutelano.

**Implicazioni della sentenza**

- La sentenza rafforza il principio che i lavoratori possono adottare forme di autotutela collettiva per difendere i propri diritti, anche in assenza di rappresentanze sindacali.
- Essa sottolinea l’importanza della flessibilità nei turni di lavoro come strumento per rispondere alle esigenze impreviste dell’attività produttiva, purché siano rispettate le condizioni contrattuali e siano riconosciute adeguate indennità.
- La decisione indica che il rifiuto collettivo di partecipare a turni “a scorrimento” non costituisce di per sé un illecito disciplinare, se motivato dalla volontà di tutelare diritti collettivi, considerando tale comportamento equiparabile, in certa misura, a forme di protesta legittima.

**Conclusione**

La pronuncia della Cassazione del 2025 rappresenta un importante passo nel riconoscimento del diritto dei lavoratori a organizzarsi collettivamente per tutelare i propri diritti, anche in assenza di sindacati rappresentativi, e chiarisce che le esigenze aziendali di flessibilità non devono ledere il diritto dei lavoratori di opporsi a turni che ritengano lesivi dei propri interessi, purché tale opposizione sia esercitata in modo collettivo, pacifico e nel rispetto delle norme contrattuali.


 

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