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07 maggio 2025

Tar 2025- la sentenza riguarda l’impugnazione di una sanzione disciplinare irrogata a un agente della Polizia di Stato, e si articola come segue:

 

Tar 2025- la sentenza riguarda l’impugnazione di una sanzione disciplinare irrogata a un agente della Polizia di Stato, e si articola come segue:

**Contesto e fatti principali:**
- Il ricorrente impugna un provvedimento disciplinare del .., che prevedeva una trattenuta pari a 3/30 dello stipendio e degli elementi retributivi fissi e continuativi.
- La sanzione è motivata dal fatto che, in data non specificata (“-OMISSIS-”), l’agente, insieme a un collega, avrebbe contravvenuto alle disposizioni di servizio durante un servizio di accompagnamento di un cittadino extracomunitario presso il C.I.E. di -OMISSIS-.
- In particolare, si contestano:
  1. La mancata osservanza delle disposizioni che prevedevano il pernottamento a -OMISSIS-, mentre l’autista avrebbe effettuato il rientro in sede.
  2. Dopo il servizio, avrebbe parcheggiato l’autovettura nel garage della Questura senza riconsegnare le chiavi alla C.O.T.
  3. La condotta sarebbe stata caratterizzata da grave negligenza nell’esecuzione degli ordini.

**Argomentazioni giuridiche e valutazioni:**
- Il ricorso sostiene che, considerando la composizione dell’equipaggio (due persone) e la durata del viaggio di circa quattro ore, il fatto che sia stato effettuato in giornata il tragitto ... -OMISSIS- e ritorno non avrebbe costituito un grave pericolo per l’incolumità degli agenti o per la sicurezza della dotazione di servizio.
- Si richiama il principio secondo cui, sebbene l’Amministrazione abbia un’ampia discrezionalità nel valutare la gravità dei fatti e nell’applicare le sanzioni, la sanzione stessa deve essere ragionevole e proporzionata all’illecito: “la misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità all'illecito ascritto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 marzo 2014, n.1273).

**Esito e conclusioni:**
- Alla luce delle considerazioni, il ricorso viene accolto.
- Si ordina l’annullamento del provvedimento disciplinare impugnato.
- Conseguentemente, si dispone la restituzione del quantum stipendiale trattenuto, con relativi interessi legali.
- Si suggerisce inoltre che l’Amministrazione valuti l’adozione di una sanzione di entità minore, per garantire il principio di proporzionalità rispetto all’illecito.

**Osservazioni finali:**
- La decisione si basa sulla valutazione della proporzionalità tra condotta e sanzione, evidenziando l’importanza di parametri di ragionevolezza.
- La pronuncia rafforza il principio che le sanzioni disciplinari devono essere commisurate alla gravità del comportamento contestato, al fine di rispettare i principi di proporzionalità e correttezza procedimentale.

**In sintesi:**
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto che la sanzione contestata risultava sproporzionata rispetto alla condotta e ha disposto l’annullamento del provvedimento, con restituzione delle somme trattenute, invitando l’Amministrazione a valutare una sanzione più adeguata e proporzionata ai fatti accertati.

 

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